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Numero d'incarto:
12.2000.136
Data decisione, Autorità:
07.12.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00136
Lugano
7 dicembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.1998.00633 della Pretura del distretto
di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 4 settembre 1998 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20'200.--
oltre interessi per pretese derivanti da un contratto di appalto;
domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 7 agosto 2000 ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 4 settembre 2000, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, previa l'assunzione di
alcune prove, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 27 settembre 2000 postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto:
A. Nell'ottobre 1997 __________ ha incaricato , titolare
della "" di __________, di eseguire alcuni lavori di
modifica e di verniciatura sulla autovettura Mercedes 500 SEL di sua proprietà,
intervento preventivato tra fr. 8'000.-- e fr. 10'000.--. Il 27 gennaio 1998
egli ha provveduto al ritiro della vettura, dietro il pagamento di fr.
13'000.--.
B. Con la petizione in rassegna, __________ , adducendo l'esistenza di
gravi difetti e di danni nell'autovettura, ha chiesto la condanna di __________
alla rifusione della mercede soluta di fr. 13'000.-- ed al pagamento delle
spese di ripristino di fr. 7'200.--.
Il convenuto da parte sua si è opposto alla petizione, contestando
la sua responsabilità ed evidenziando come in ogni caso i difetti riscontrati,
che a tutt'oggi gli erano ancora sconosciuti, non gli fossero stati notificati
tempestivamente.
C. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, pronunciato dopo aver
rifiutato l'assunzione di alcune prove, ha respinto la petizione.
Il
giudice di prime cure, posta l'esistenza tra le parti di un contratto di
appalto, ha ritenuto che nell'occasione l'attore non aveva adeguatamente
adempiuto al suo dovere di tempestiva e puntuale notifica dei difetti, così che
il suo diritto di invocare la responsabilità del convenuto risultava
irrimediabilmente decaduto.
D. Con l’appello l'attore chiede, previa l'assunzione delle prove non
ammesse dal Pretore, la riforma della sentenza di primo grado nel senso di
accogliere la petizione.
Egli
sostiene di aver notificato i difetti oralmente già in occasione del ritiro dell'autovettura,
il 27 gennaio 1998; le sue rimostranze sono in ogni caso state ribadite 8
giorni dopo con la lettera 4 febbraio 1998 (doc. D), mediante la quale erano
stati contestati tutti gli interventi del convenuto, ciò che ovviamente, stante
il particolare incarico affidato a quest'ultimo, non poteva che significare che
erano contestati i lavori di verniciatura. Dovendosi con ciò ammettere la
tempestività della notifica dei difetti, nulla ostava all'accoglimento della
petizione.
E. Delle osservazioni del convenuto, con cui si postula la reiezione
del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto:
-
Non vi è contestazione sul fatto che il rapporto contrattuale esistente
tra le parti è qualificabile come appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.
-
Secondo
l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena
lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne
i difetti all’appaltatore.
La
mancata verifica o il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di
difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che
l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre
parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO
(DTF 64 II 257 e segg.; Gauch,
Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2160).
Ove
i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano
stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti
stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve
in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e
come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, se l’intempestività è
accertata proceduralmente, il giudice non può ignorare simile circostanza e
questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF
6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 con rif.; IICCA 25 marzo 1994 in re
E. SA e llcc./B.).
Per
quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei
difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che
il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1
CO). Secondo il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la
necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria
volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere
per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175; IICCA 26
febbraio 1996 in re A. SA/B.). A seconda delle circostanze, discende tuttavia
dal principio dell’affidamento il fatto che la manifestazione della volontà di
non accettare la prestazione contrattuale può risultare implicitamente anche
dalla sola comunicazione dei difetti (in tal senso: Honsell/Vogt/ Wiegand, Basler Kommentar, OR I, n. 17 ad
art. 367 CO; IICCA 18 gennaio 1999 in re E. SA/R., 4 maggio 1999 in re
C./S. AG, 13 luglio 1999 in re M./M. SA).
2.1. L'appellante pretende innanzitutto di aver notificato i
difetti al convenuto già in occasione del ritiro del veicolo, protestando a
quel momento per il modo con cui i lavori erano stati effettuati, tanto è vero
che tra le parti nacque un'accesa discussione sfociata poi nella richiesta del
convenuto del pagamento di fr. 13'000.- pena la mancata restituzione del
veicolo: a suo dire, ciò poteva essere confermato dai testi _________ e
__________, di cui egli chiede l'assunzione in questa sede.
Sennonché
tale versione dei fatti è stata evocata per la prima volta e dunque tardivamente
(art. 78 CPC; Rep. 1980 p. 268, 1982 p. 120, 1989 p. 110; per tante: IICCA
25 novembre 1998 in re F./R. SA, 29 aprile 1999 in re E. SA/M. SA) in sede
conclusionale, ma non ha trovato alcun riscontro negli allegati preliminari: in
petizione e in replica l'attore qui appellante non ha in effetti mai asserito
di aver notificato i difetti oralmente già in quell'occasione, protestando nei
confronti del convenuto rispettivamente asserendo che la discussione relativa all'ammontare
della mercede fosse da mettere in relazione proprio con la difettosità
dell'opera. È pertanto a ragione che il Pretore con ordinanza 4 febbraio 2000
ha rifiutato di assumere i testimoni offerti, le cui dichiarazioni -quand'anche
avessero confermato la versione qui presentata- non potevano ovviare alla
mancata puntuale allegazione della circostanza da parte dell'attore negli
allegati preliminari (art. 184 CPC; Rep.
1989 p. 110; IICCA 5 agosto 1993 in re R./B., 22 aprile 1994 in re
F. SA/F., 16 maggio 1995 in re P. Ltd./S. SA, 14 maggio 1997 in re G. e
Co./C.).
2.2. L'appellante
ritiene in ogni caso che la notifica avvenuta per iscritto il 4 febbraio 1998
(doc. D) sia tempestiva e idonea a responsabilizzare il convenuto.
Per
le considerazioni che seguono, la questione a sapere se una notifica dei difetti
intimata a 8 giorni dalla consegna dell'opera sia o meno tempestiva non è in
concreto determinante e può pertanto rimanere indecisa. È in effetti evidente
che lo scritto di cui al doc. D, ove l'attore si è in sostanza limitato a
contestare "integralmente il lavoro da lei án.d.R. dal convenutoñ eseguito" dopo aver notato "la mancata professionalità in cui
il veicolo è stato sottoposto" ed ha preannunciato che "la
vettura in questione sarà nei prossimi giorni periziata per valutare i danni
subiti", non costituisce valida notifica dei difetti ai sensi del
consid. 2, non essendo tale la generica comunicazione del fatto che l'opera sarebbe
integralmente contestata siccome difettosa, senza che vi sia (almeno) l'indicazione
dei difetti che in concreto si sarebbero riscontrati (Gauch, op. cit., n. 2130; Rep. 1979 p. 312, 1993 p. 200; IICCA
5 dicembre 1995 in re B. SA/A. e S., 11 ottobre 1996 in re C./P., 18 gennaio
1999 in re E. SA/R.). L'attore non può d'altro canto affermare che il convenuto
doveva comunque essere a conoscenza dei difetti rimproveratigli già per il
fatto che -a suo dire- l'incarico assegnato verteva unicamente sui lavori di
verniciatura: a parte il fatto che -come detto- il contratto in realtà aveva
pure per oggetto vari interventi di trasformazione dell'auto (cfr. replica p. 2
e 3, appello p. 3), per cui già per questo motivo non è possibile concludere
che la notifica dei difetti concernesse solo la problematica della verniciatura,
resta comunque il fatto che anche in tal caso la notifica stessa sarebbe eccessivamente
vaga.
2.3. L'appellante
non pretendendo più in questa sede che una tempestiva e puntuale notifica possa
essere avvenuta in epoca successiva, ne deve discendere la conferma del primo
giudizio, che ha concluso per la perenzione del diritto dell'attore a
prevalersi degli eventuali difetti dell'opera ex art. 368 CO (in casu:
risoluzione del contratto e risarcimento del danno).
- Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell’appello.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 4 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 600.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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