Employment wages after disputed termination date

12.2000.25Autre juridiction10 avr. 2000Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In an employment dispute, the employee appealed against a partial first-instance award. The appellate court found that the evidence did not prove that the employer had terminated the relationship by 14 April or that the employee had been prevented from working after 4 May. The return of the warehouse keys on 4 May was treated as a manifestation of intent to end the contract, or at least as notice for the next valid termination date under the collective agreement. The appeal was therefore only partly successful, and the wage claim was reduced to CHF 4,587.80 gross with interest from 12 May 1999. No appeal costs or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 76 cpv. 4 CCL; determination of the end of an employment relationship and wage entitlement after disputed termination: where the evidence does not prove employer default in accepting work, the employee's return of workplace keys constitutes conduct incompatible with continued performance and, at minimum, an unequivocal notice of termination for the next admissible contractual term. Wage claims are therefore limited to the period up to that date; later claims are dismissed. In appellate review, the court may reassess the evidentiary value of witness statements and factual inferences, but will not extend liability beyond the period actually established (consid. 4-6).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.25

Data decisione, Autorità: 10.04.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00025

Lugano 10 aprile 2000/rf

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro DI.99.228 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con istanza 23 settembre 1999 da


rappr. da Sindacato __________ a

contro


con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'923.58 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr. 12'499.07 oltre interessi in corso di causa;

Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 24 gennaio 2000 ha ammesso limitatamente a fr. 3'906.55 oltre interessi;

Appellante l'istante, che con atto di appello del 3 febbraio 2000 chiede la

riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'istanza per fr.

12'499.07 oltre interessi;

Gravame sul quale il convenuto non si è espresso;

Considerato

in fatto ed in diritto:

  1. Secondo quanto narrato nell'istanza, __________ sarebbe stato assunto dal convenuto il 22 marzo 1999 per tempo indeterminato in qualità di installatore di impianti sanitari, a norma del CCL di categoria cui il Consiglio federale avrebbe conferito obbligatorietà generale.

Già a partire dal mese di aprile il convenuto non avrebbe più corrisposto il salario all'istante, e dal 4 maggio non gli sarebbe più stata data la possibilità di lavorare, fino al 23 luglio 1999, data in cui il dipendente avrebbe unilateralmente interrotto il rapporto contrattuale.

Rimarrebbero dovuti i salari e le altre pretese pecuniarie per il periodo 1° aprile - 23 luglio 1999, dal che la richiesta di fr. 14'923.58 oltre interessi.

  1. All'udienza di discussione del 25 ottobre 1999 il convenuto si è opposto alle domande del dipendente, rilevando che il rapporto contrattuale sarebbe stato sciolto durante il periodo di prova di 3 mesi: il lavoratore avrebbe lasciato l'impiego il 14 aprile, comunicando la disdetta per telefono.

  2. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha constatato che nessuna delle parti avrebbe saputo dimostrare la propria versione dei fatti, ragione per cui l'unica soluzione possibile consisterebbe nell'ammissione del fatto che il rapporto di lavoro è terminato consensualmente il 4 maggio 1999, data in cui l'istante ha reso al convenuto le chiavi del magazzino, motivo per cui al dipendente sarebbero dovuti fr. 3'906.65 oltre interessi.

Con l'appello l'istante chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso dell'ammissione delle sue domande per fr. 12'499.07 oltre interessi, mentre il convenuto non ha presentato osservazioni all'appello.

  1. Dalle frammentarie, e solo in parte comprovate affermazioni della parti, risulta che il rapporto di lavoro è regolarmente iniziato il 22 febbraio 1999, proseguendo almeno sino al 14 aprile.

Da quella data, secondo il convenuto, l'istante avrebbe lasciato l'impiego, tesi che però il Pretore ha ritenuto non comprovata. In effetti la deposizione __________ non è decisiva sulla questione della cessazione del rapporto di lavoro, essendo stata questa informazione riferita alla teste dal convenuto medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art 237, m. 1), ed inoltre va pur considerato che il convenuto ha in definitiva accettato il giudizio pretorile che nega la circostanza.

  1. Il prossimo termine determinante è quello del 4 maggio, data in cui l'istante ha riconsegnato le chiavi del magazzino, circostanza comprovata dalla deposizione __________, e a partire dalla quale, secondo le tesi dell'istante, il convenuto non gli avrebbe più concesso la possibilità di lavorare.

Né l'istruttoria, e neppure le stesse affermazioni dell'istante, hanno precisato quali comportamenti avrebbero consentito al dipendente di ritenere che i il datore non gli consentiva più di lavorare, essendo unicamente stato accertato un lungo periodo di assenza (o comunque di difficile reperibilità) del datore (deposizione __________).

D'altro canto, la restituzione delle chiavi del magazzino da parte dell'istante costituisce una concludente manifestazione di volontà da parte sua volta a mettere fine al contratto di lavoro, ed inoltre -foss'anche vero quanto asserito dal dipendente- si tratterebbe anche in questo caso di una circostanza dalla quale il dipendente poteva e doveva dedurre che il suo rapporto di lavoro non era destinato a proseguire dopo il periodo di prova, che giungeva a termine il 22 maggio 1999 (cfr. doc. B).

Di conseguenza, si può anche concordare sul fatto che in questa situazione, da interpretare in favore della parte contrattuale più debole, la riconsegna delle chiavi del magazzino non poteva ancora essere intesa -come ha fatto il Pretore- come espressione della volontà di sciogliere immediatamente il rapporto di lavoro (anche se il 7 maggio il sindacato si esprimeva già in termini di "ex dipendente": doc. E), ma, nella per il dipendente migliore delle ipotesi, ciò significa comunque che egli ha inteso disdire il contratto per il prossimo termine utile, ossia per l'11 maggio 1999 (art. 76 cpv. 4 CCL). La riconsegna delle chiavi è in effetti chiaramente incompatibile con l'asserita situazione di chi si vuole prevalere della mora del datore nell'accettazione della prestazione di lavoro, costituendo in ogni caso un atto che prelude alla fine del rapporto, e non invece un comportamento teso ad assicurarne la continuità oppure a richiedere al datore l'accettazione della prestazione di lavoro.

  1. Ne consegue che non possono essere tutelate le richieste dell'istante per il periodo successivo all'11 maggio 1999, ragione per cui, in parziale riforma del giudizio impugnato, per i 7 giorni lavorativi dal 1° fino all'11 di maggio vanno riconosciute 59.5 ore, che aggiunte alle incontestate 169.5 ore del mese di aprile danno un totale di 229 ore, ossia (a fr. 18.-- all'ora + 3% di supplemento per giorni festivi e 8.3% di supplemento per vacanze) fr. 4'587.80 lordi.

Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.

Non si prelevano tasse o spese.

Non si attribuiscono ripetibili di appello e non si modifica l'ammontare di quelle di prima sede, vista la preponderante soccombenza dell'istante ed appellante.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

I. L’appello 3 febbraio 2000 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 24 gennaio 2000 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

  1. In parziale accoglimento dell'istanza, __________, è condannato a pagare a __________, fr. 4'587.80, al lordo degli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 12 maggio 1999.

.

  1. e
  2. Invariati.

II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

employment contracttermination datewage claimproofcollective agreementappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

When did the employment relationship end?

Solution extraite

The court held that the employee could not claim wages after 11 May 1999; the return of the warehouse keys on 4 May was interpreted at least as notice for the next admissible termination date.

Motifs extraits

The evidence did not prove that the employer had prevented work after 4 May. Returning the keys was incompatible with insisting on continued performance and showed an intention to end the contract, or at minimum to terminate it for the next possible term under the collective agreement.

Question juridique clé

What amount of wages was owed to the employee?

Solution extraite

The employer was ordered to pay CHF 4,587.80 gross, with social contributions deducted, plus 5% interest from 12 May 1999.

Motifs extraits

Only the uncontested April hours and the hours worked up to 11 May were compensable. The court recalculated the owed hours and daily supplements accordingly.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs and party compensation

Solution extraite

No court fees or appeal indemnities were charged, and the first-instance cost allocation was left unchanged.

Motifs extraits

Given the appellant's predominant failure on appeal, the court refused to award appeal compensation and did not alter the lower court's costs order.

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