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Numero d'incarto:
12.2000.27
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00027
Lugano
3 maggio 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.733 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 23 ottobre
1996 da
(avv. __________)
contro
e ora
(avv. __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di
lire 1'023'499'516 oltre accessori;
E ora in tema di edizione di documenti, in cui il Pretore con decisione
19 gennaio 2000 ha respinto l’istanza 9 luglio 1997 del convenuto, che chiedeva
l’edizione di documenti dall'attrice;
Appellante la parte convenuta, che con gravame del 7 febbraio 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza di
edizione;
Mentre l’attrice nelle osservazioni del 2 marzo 2000 postula la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata la decisione 11 febbraio 2000 con cui il Pretore ha concesso
effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: che l’attore con la petizione procede per ottenere dal convenuto il
pagamento del debito relativo all'occupazione da parte sua nel periodo compreso
tra il 1° ottobre 1985 al 31 maggio 1990 di un appartamento presso il
__________, gestito dalla società attrice;
che il convenuto si è
opposto alla petizione adducendo l'esistenza di una pattuizione tra lui e
__________, società holding del gruppo __________, in ciò rappresentata
dall'avv. __________, in virtù della quale egli durante 5 anni avrebbe
beneficiato di alloggio gratuito presso l'hotel in questione;
che all’udienza
preliminare del 9 luglio 1997 il convenuto ha chiesto l'edizione dall'attrice
di:
a) Bilancio,
conto economico, relazione del collegio sindacale per gli esercizi 1985-1992
b) Di
tutta la documentazione epistolare, contabile (incluse le registrazioni
contabili) riguardanti l'ing. __________, per il periodo 1.5.85 fino al 31.3.92
c) Degli
estratti di verbale di CA ove è fatto cenno dei rapporti sospesi c/ing.
d) Tutta la
documentazione concernente i rapporti attrice - __________ aventi rapporto con
la richiesta di pagamento e in genere con le prestazioni alberghiere
concernenti il convenuto ing. __________;
che il Pretore ha respinto
l'istanza di edizione, rilevando che delle richieste edizioni non vi sarebbe
chiara ed adeguata menzione negli allegati scritti, che l'istanza non sarebbe
stata adeguatamente motivata all'udienza preliminare, fatte salve alcune
generiche indicazioni che non avrebbero fugato la connotazione di indebita
edizione con finalità investigative;
che la parte convenuta
insorge contro il pronunciato pretorile sostenendo che la richiesta di edizione
sarebbe stata avanzata in maniera ineccepibile al punto 7 della risposta e
ribadita in altre parti di quell'allegato, ed ancora al punto 5 della duplica;
che inoltre la domanda
sarebbe stata sufficientemente motivata, con la chiara indicazione della specie
e della qualità dei documenti in oggetto della domanda;
che a mente
dell'appellante la documentazione richiesta permetterebbe di dimostrare
l'esistenza dell'asserito accordo per l'alloggio gratuito durante 5 anni, e che
gli organi dirigenziali dell'attrice erano a conoscenza di tale accordo e
l'avevano ratificato;
che non vi sarebbe perciò
alcun intento investigativo da parte del richiedente;
che l’attrice con
osservazioni 2 marzo 2000 postula la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto: che la parte convenuta ha sostanzialmente ammesso di avere percepito
delle prestazioni alberghiere, rimaste impagate, durante il periodo 1° maggio
1980 - 30 aprile 1990;
che essa afferma
l'esistenza di un accordo in cui sarebbe stato pattuita la gratuità di dette
prestazioni;
che essa sopporta l'onere
della prova dell'esistenza di tale pattuizione, circostanza decisiva ai fini dell'esito
della causa;
che l’istruzione
probatoria è riservata e limitata ai soli fatti rilevanti (art. 184 cpv. 1
CPC);
che un mezzo di prova non
può perciò essere assunto se non è atto a fornire la dimostrazione di un fatto
rilevante;
che, contrariamente
all'opinione dei ricorrenti, di nessuna pertinenza appare il richiesto richiamo
dei bilanci e dei conti economici dell'attrice e dei relativi documenti
accompagnatori (punto a dell'istanza di edizione): nell'improbabile caso che
il credito nei confronti dell'ing. __________ vi figurasse esplicitamente, ciò
non fornirebbe ancora la prova della sua esistenza, così come la presumibile
non menzione del nome del convenuto può in qualche modo suffragare
ragionevolmente la tesi dell'accordo sulla gratuità delle prestazioni a lui
fornite;
che, allo stesso modo, la
documentazione contabile (incluse le registrazioni) riguardante l'ing.
__________ (punto b dell'istanza di edizione) non fornisce indicazioni circa il
sussistere di detto accordo, ma semmai circa l'entità del preteso credito, che
non deve essere provato dalla parte resistente e che è comunque già desumibile
dalla fatturazione dell'attrice, incontestata nell'ammontare;
che il richiamo di
"documentazione epistolare" riguardante l'ing. __________ (punto b
dell'istanza di edizione) è improponibile nella misura in cui riguarda lettere
a lui indirizzate, e delle quali è perciò già in possesso, e non determinabile,
perché vago ed inconcludente, nella misura in cui riguarda lettere che
l'attrice avrebbe inviato a terzi al riguardo dell'ing. __________, prova la
cui concludenza sarebbe comunque tutta da dimostrare;
che i richiesti estratti
dei verbali del consiglio di amministrazione (punto c dell'istanza di edizione)
costituirebbero unicamente la trascrizione di unilaterali affermazioni della
parte attrice fatte a proprio uso interno, che come tali sono prive di influsso
sulla realtà dei rapporti giuridici esistenti con l'ing. __________;
che anche questa prova
appare in definitiva priva di rilevanza ai fini dell'oggetto della causa;
che giustamente il Pretore
ha attribuito inammissibile natura esplorativa a questi richiami, non potendosi
definire altrimenti il globale richiamo di un'imponente massa di documenti al
fine di comprovare una pattuizione contrattuale di per sé di semplice
comprensione (accordo circa la messa a disposizione a titolo gratuito di un
appartamento durante un certo periodo), e che se esistente potrebbe essere
facilmente dimostrata con l'escussione in via testimoniale o di interrogatorio
formale delle persone fisiche che avrebbero assunto l'impegno in nome e per
conto della società che procede in causa;
che solamente l'eventuale
documentazione intercorsa tra l'attrice e __________ (punto d dell'istanza di
edizione) potrebbe avere significato, almeno a livello indiziante, per la
dimostrazione dell'asserito accordo, data l'esistenza di innegabili legami tra
le due società e posto che la parte convenuta afferma che detto accordo sarebbe
stato concluso con l'avv. __________, che secondo il convenuto sarebbe stato
membro del consiglio di amministrazione di __________
che in ogni caso, qualora
riuscisse la dimostrazione della stipula dell'accordo con una terza persona,
quale è __________ per rispetto alla società attrice, si porrebbe ancora la
problematica dell'effetto vincolante di tale ipotetico accordo per l'attrice o
del di lei consenso in tal senso, questione che in effetti potrebbe trovare
risposta nella documentazione richiamata al punto d dell'istanza;
che il gravame deve perciò
essere parzialmente accolto sulla scorta dei considerandi che precedono;
che le spese di procedura
di questa procedura seguono la soccombenza delle parti, laddove è preponderante
quella di parte convenuta (art. 148 CPC), mentre non se ne attribuiscono per la
procedura di prima sede, non avendo il Pretore statuito sul tema;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia:I. L’appello 7
febbraio 2000 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il decreto 19 gennaio 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformato nel modo seguente:
- L'istanza di edizione di documenti
9 luglio 1997 dei convenuti è parzialmente accolta.
A __________, è fatto
ordine di produrre
entro
30 giorni dalla crescita in giudicato del presente decreto la documentazione
intercorsa con __________ al proposito delle prestazioni alberghiere effettuate
in favore dell'ing. __________ nel periodo 1985-1990, ed in particolare al
riguardo della questione del pagamento di dette prestazioni.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 230.--
b)
spese fr. 20.--
T o
t a l e fr. 250.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 3/4 e per 1/4 sono a
carico dell'attrice, alla quale gli appellanti rifonderanno fr. 400.-- per
parte ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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