AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.158
Data decisione, Autorità:
27.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00158
Lugano
27 settembre
2002/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no.
OA.1998.00494 (già 86/1998) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1-
promossa con petizione 2 luglio 1998 da
entrambe rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui le
attrici hanno chiesto la condanna della convenuta a fornire tutte le
informazioni e la copia della documentazione attinente a conti di cui la de
cuius __________ era intestataria, l'avente diritto economico o detentrice di
un diritto di firma, detenuti e/o aperti presso l'allora succursale __________
di __________, dalla loro apertura al giorno del decesso;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Segretario assessore, con sentenza 6 settembre 2001, ha parzialmente accolto,
facendo ordine alla convenuta di ragguagliare le attrici circa l'esistenza e
l'entità, in data 23 luglio 1997, di eventuali relazioni bancarie intestate
alla de cuius o intestate a terzi ma delle quali la convenuta sapeva che
quest'ultima era beneficiaria economica;
appellanti
entrambe le parti, con atti di appello 27 settembre 2001: le attrici,
protestando spese e ripetibili, chiedono la riforma del querelato giudizio nel
senso di estendere l'obbligo di ragguaglio anche al periodo precedente la morte
della de cuius e in subordine di modificare il primo giudizio su spese e
ripetibili; la convenuta, pure protestando spese e ripetibili, chiede di riformare
la sentenza di primo grado nel senso di respingere la petizione;
mentre,
con osservazioni 12 novembre 2001, entrambe postulano la reiezione del gravame
di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- __________,
cittadina italiana con ultimo domicilio in Italia, è deceduta a __________ il
__________ (doc. D2), lasciando cinque nipoti, tra cui __________ e __________.
Queste ultime,
nell'estate di quell'anno, pretendendo di essere eredi legali ("eredi
legittimi", secondo il diritto italiano) della defunta, si sono rivolte
alla succursale __________ della __________ per ottenere informazioni in merito
agli averi ivi depositati di pertinenza della successione, informazioni che
sono state loro rifiutate.
-
Con la
petizione in rassegna __________ e __________ hanno chiesto la condanna di
__________ -successore in diritto della __________ - a fornire tutte le
informazioni e la copia della documentazione attinente a conti di cui la de
cuius era intestataria, l'avente diritto economico o detentrice di un diritto
di firma, detenuti e/o aperti presso l'allora succursale della __________ di
__________, dalla loro apertura al giorno del decesso. Esse ritengono del tutto
ingiustificato il rifiuto opposto dalla convenuta: a loro dire, l'esistenza di
un testamento che istituiva quale erede universale __________ o non ostava al
rilascio da parte della banca delle informazioni richieste, atteso che il
diritto alle informazioni spettava ad ogni possibile erede, che inoltre le
stesse servivano per avviare la causa di annullamento del testamento e che
infine lo stesso erede istituito aveva espresso alla banca il suo consenso a
tale modo di procedere.
-
La convenuta
si è opposta alla petizione, contestando innanzitutto la legittimazione attiva
delle attrici, alle quali a quel momento difettava la qualità di eredi della de
cuius e che nemmeno avevano dichiarato di accettare l'eredità, tanto più che
legittimati attivamente erano semmai i cinque nipoti congiuntamente. A
prescindere da quanto precede, revocato nel frattempo ogni consenso di
__________ al rilascio di eventuali informazioni, i dati di cui le attrici
avrebbero tutt'al più potuto essere rese edotte, che in ogni caso non potevano
estendersi oltre allo stato dei conti intestati alla de cuius alla data del suo
decesso, erano quelli necessari all'inoltro dell'azione di annullamento del
testamento, azione che però nel frattempo era già stata da loro introdotta in
Italia.
-
Con il
giudizio qui impugnato il Segretario assessore ha parzialmente accolto la
petizione, facendo ordine alla convenuta di ragguagliare le attrici circa
l'esistenza e l'entità, alla data del decesso della de cuius, di eventuali
relazioni bancarie a lei intestate o intestate a terzi ma delle quali la
convenuta sapeva che quest'ultima era beneficiaria economica; la tassa di
giustizia e le spese sono state caricate alle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili.
Il giudice di prime
cure, preso atto che la petizione d'eredità inoltrata in Italia dalle attrici
congiuntamente all'azione di annullamento rispettivamente di nullità del
testamento aveva per oggetto il riconoscimento della qualità di erede e, come
conseguenza di tale accertamento, l'attribuzione vera e propria dell'eredità,
ha innanzitutto ritenuto che alle stesse andava senz'altro attribuita la
legittimazione attiva nella causa qui in esame, proprio perché soltanto in
questo modo era loro permesso di salvaguardare i propri diritti nella causa
dinanzi alle autorità italiane, atteso inoltre che, contrariamente all'assunto
di parte avversa, esse avevano accettato implicitamente l'eredità e che l'altra
tesi difensiva della convenuta secondo cui il diritto all'informazione spettava
congiuntamente a tutti gli eredi era errata. Ciò posto, alle attrici, in quanto
parti in causa nell'azione di petizione di eredità, andava riconosciuto il
diritto di chiedere alla convenuta quelle informazioni che permettevano loro di
provare l'ammontare dei beni depositati presso l'istituto al momento della
morte della de cuius, ritenuto che in tali beni, stante l'universalità della
successione, rientravano non solo le relazioni di cui la de cuius era
intestataria bensì anche i conti dei quali essa risultava essere la
beneficiaria economica: essendo le attrici semplici eredi legittime e non
legittimarie, esse non avevano per contro diritto ad informazioni riguardanti
il periodo precedente la morte della de cuius. Le attrici non potevano d'altro
canto far valere un diritto all'informazione più esteso richiamandosi al
consenso espresso inizialmente da __________, visto e considerato che questi
successivamente aveva cambiato idea.
- Entrambe le
parti hanno inoltrato appello contro la sentenza.
Le attrici
chiedono di estendere l'obbligo di ragguaglio anche al periodo precedente la
morte della de cuius, rilevando come esse siano subentrate nella posizione
della zia, alla quale tale informazioni sarebbero state dovute, e in subordine
chiedono di ridurre il loro grado di soccombenza a 1/3 per quanto riguardava il
giudizio sugli oneri processuali, con il riconoscimento a loro favore di fr.
3'500.-- a titolo di ripetibili.
La convenuta
chiede per contro di respingere la petizione, eccependo nuovamente la carente
legittimazione attiva delle attrici e contestando il suo obbligo a fornire
informazioni in merito ai beni di cui la de cuius era la beneficiaria
economica.
-
Delle
osservazioni con cui entrambe le parti si sono opposte al gravame di parte avversa
si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
-
A questo
stadio della lite è pacifico che le relazioni contrattuali tra una banca
svizzera ed un cliente, fatta salva una diversa pattuizione -che qui non
risulta- sono rette dal diritto svizzero.
Pure pacifica è
l’applicazione del diritto italiano alla successione di __________.
- Questa
Camera, con sentenza pubblicata in Rep.
1999 p. 215, ha già avuto modo di precisare che in caso di morte del
titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola -eccezioni sono
tuttavia possibili- a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero
dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il
principio dell’universalità della successione, subentrano nella posizione
contrattuale del cliente stesso (Aubert
/ Béguin / Bernasconi / Graziano-von Burg / Schwob / Treuillaud, Le
secret bancaire suisse, 3. ed., Berna 1995, p. 308 e segg., in particolare p.
345; Aubert / Haissly / Terracina,
Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996
p. 139 e segg.; Béguin,
Secret bancaire et successions, in Bernasconi,
Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24
e 27 e segg.; Cocchi,
Commentaire - L’obligation de la banque de renseigner les héritiers, in Bernasconi, op. cit., p. 44; Taisch, Persönlichkeitsschutz und
Bankgeschäft - Aspekte aus schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ
1996 p. 275; DTF 74 I 485, 89 II 93; Rep. 1993 p. 206; ICCA 3 aprile 1998 in re H./H.;
cfr. pure Stanislas, Ayant
droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in SJ
1999 II p. 437 e seg.; Cretti,
Le gérant de fortune face aux héritiers, in ST 1998 p. 914; Frigerio, La convenzione di conto
congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 p.180).
Premessa per il
rilascio di eventuali informazioni da parte della banca è dunque innanzitutto
che la relativa richiesta emani da uno o più eredi del cliente defunto.
Nel caso di
specie, in presenza di un testamento istituente __________ quale erede
universale della de cuius (cfr. doc. D3), alle attrici non può essere (ancora)
attribuita la qualità di erede, almeno finché lo stesso non sia stato annullato
o dichiarato nullo: in base al diritto italiano, le disposizioni testamentarie
attribuiscono in effetti la qualità di erede se -come nel caso che ci occupa-
comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore (art. 588 cpv. 1
prima frase CCI), ritenuto che in tale evenienza la successione legittima non
entra in considerazione (art. 457 cpv. 2 CCI).
L'argomentazione
del Segretario assessore, secondo cui nel caso concreto si dovrebbe nondimeno
prescindere da tale aspetto in considerazione del fatto che le informazioni
richieste sarebbero necessarie per permettere alle attrici di salvaguardare i
loro diritti nelle cause italiane nel frattempo inoltrate, segnatamente
l'azione di petizione d'eredità, non può essere condivisa, né per motivi
d'ordine, né per considerazioni di merito: in ordine, si osserva che
l'esistenza di un procedimento in Italia avente per oggetto un'azione di
petizione d'eredità accanto all'azione di annullamento rispettivamente nullità
del testamento non è stata allegata da nessuna delle parti negli allegati preliminari,
ove si era solo accennato all'introduzione di quest'ultima azione (risposta p.
2, 5, 7, 9, 10 e 12; replica p. 5, 8, 11 e 12; duplica p. 2 , 3, 5, 9 e segg. e
15), così che in definitiva tale circostanza non poteva essere presa in
considerazione dal primo giudice (art. 78 e 85 CPC; cfr. Cocchi / Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 2 ad art. 85) e nemmeno può esserlo ora da questa Camera (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC; IICCA 3 dicembre 1996 in re C./V. e lc., 30 gennaio
1997 in re G./M.); nel merito, innanzitutto le attrici non hanno preteso -e
comunque non risulta- che le informazioni fossero effettivamente necessarie per
quelle cause, tanto è vero che a loro dire le stesse servirebbero solo per
valutare l'opportunità o meno di mantenere l'azione di annullamento del
testamento già inoltrata (replica p. 5 e 11); nemmeno risulta poi che la
contemporanea introduzione di una petizione d'eredità, azione quest'ultima che
presuppone l'accertamento della qualità di erede, accanto all'azione di
annullamento rispettivamente nullità del testamento, fosse necessaria secondo
l'ordinamento italiano, tant'è che le stesse attrici hanno pacificamente
ammesso in questa sede che l'inoltro di un unico allegato in quel senso sarebbe
stato "possibile" o "permesso" rispettivamente
"opportuno" (osservazioni all'appello p. 5 e 6); quanto poi
all'opportunità dell'opzione scelta dalle attrici, va qui evidenziato che nulla
imponeva loro già a quel momento -ovvero fintanto che esse non avevano ottenuto
le informazioni richieste alla convenuta- d'introdurre la petizione d'eredità,
che oltretutto non soggiace a termini di prescrizione (art. 533 cpv. 2 CCI):
stando così le cose, il fatto che esse abbiano nondimeno deciso, per motivi di
strategia processuale in Italia, di procedere comunque in tal senso, col
rischio che l'azione di petizione d'eredità fosse respinta in mancanza della
prova dell'esistenza dei beni presso la banca svizzera, non può dunque
assurgere a circostanza tale da imporre il rilascio di determinate informazioni
da parte della convenuta.
In tali
circostanze, atteso che al momento attuale non vi è alcun giudizio che
stabilisca la nullità o l'annullamento del testamento della de cuius e dunque
la qualità di erede delle attrici (cfr. per analogia ICCA 18 agosto 1996
in re B./A. e llcc.) e che in ogni caso le informazioni richieste non erano
necessarie alle attrici per inoltrare l'azione di annullamento rispettivamente
nullità del testamento, nel frattempo già inoltrata, ritenuto d'altro canto che
a quel momento nemmeno vi era l'esigenza di avviare un'azione di petizione
d'eredità, esse non possono pretenderne il rilascio.
-
Resta ora da
esaminare se le attrici possano eventualmente obbligare la convenuta a fornir
loro le informazioni richieste in considerazione del fatto che l'erede
istituito __________ avrebbe a suo tempo dato il suo consenso a tale modo di
procedere (Fellman, Berner
Kommentar, N. 110 ad art. 400 CO). Il quesito va risolto per la negativa.
L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che il consenso di
quest'ultimo, da lui espresso nella fase preprocessuale per il tramite del suo
patrocinatore avv. __________ (doc. F, cfr. verbale 21/11/2000 p. 2), è stato
revocato in epoca successiva (verbale 21/11/2000 p. 2). È ampiamente a torto
che le attrici, con riferimento alla giurisprudenza pubblicata in Cocchi / Trezzini (op. cit., n. 717 ad art. 228 e m. 1
ad art. 237), contestano la forza probatoria della testimonianza __________ per
il fatto che il teste era il legale di __________ e in quanto egli si limitava
a riportare quanto riferitogli da terze persone: in effetti, diversamente dai
casi evocati dalle attrici, egli, allorché ha reso la testimonianza, non era
più il patrocinatore di __________ e comunque non era il legale di una parte al
procedimento, mentre il fatto che egli abbia indicato di aver
"saputo" della revoca del consenso non significa ovviamente ancora
che tale conoscenza non derivi dalla sua diretta percezione dei fatti piuttosto
che dal racconto di terze persone o di una delle parti in causa.
-
Se ne deve
concludere per la reiezione della petizione, ciò che implica di accogliere
l'appello della convenuta e di respingere quello presentato dalle attrici.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 27 settembre 2001 di __________ è accolto.
Di conseguenza la
sentenza 6 settembre 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 è
così riformata:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 3'500.-- e le spese di fr. 175.--, da anticipare come
di rito dalla parte attrice, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 7'500.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo N. I
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 980.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 1'000.--
da anticiparsi
dall’appellante, sono poste a carico delle appellate, che rifonderanno alla
controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello 27 settembre 2001 di __________ e __________ è
respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo N. III
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 980.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 1'000.--
da anticiparsi
dalle appellanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 1'500.-- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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