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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.56
Data decisione, Autorità:
17.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00056
Lugano
17 settembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2000.00058 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con, petizione
13 aprile 2000, da
e
entrambi rappr. dall'avv__________
contro
con la quale gli attori hanno chiesto la condanna del
convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 57'011.45 oltre interessi di mora
dalla presentazione della petizione quale risarcimento per responsabilità
contrattuale che il Pretore, con decisione 15 marzo 2001, ha integralmente
respinto.
Appellanti gli attori i quali, con atto d'appello 2
aprile 2001, chiedono la riforma del primo giudizio e l'accoglimento delle
domande di petizione mentre la controparte, con osservazioni 13 maggio 2001,
postula la reiezione dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________, nel giugno 1990, ha ricevuto da __________ e __________ l'importo
di Fr. 35'000.- per procedere all'acquisto di uno smeraldo di 12.30 carati.
Contemporaneamente le parti hanno pattuito che lo smeraldo, successivamente
effettivamente acquistato, rimaneva in custodia di __________ per la vendita al miglior offerente dopo
accordo con i proprietari sulla cifra di cessione.
Lo
smeraldo non è stato venduto e, il 23 marzo 2000, gli attori hanno assegnato al
convenuto un ultimo termine, ai sensi dell'art. 107 CO, per procedere alla
vendita della pietra preziosa.
Trascorso
il termine essi hanno convenuto in causa __________ affinché, data la rescissione del contratto, fosse condannato a
restituire loro l'importo di Fr. 57'011.45, comprensivo della somma di Fr.
35'000.- versata a suo tempo e degli interessi maturati sino all'invio della
petizione.
Il
convenuto si è opposto alla petizione ed il Pretore, con la sentenza impugnata,
l'ha integralmente respinta.
- Con
l'appello gli attori ripropongono la loro domanda argomentando che la
controparte si era impegnata a vendere lo smeraldo entro un termine, poi
prorogato, e, non avendovi fatto fronte, non ha adempiuto al contratto (che
indicano essere di tipo innominato con i connotati della commissione) con la
conseguenza di dover risarcire il danno. Questo è individuato nella situazione
patrimoniale degli attori qualora non avessero concluso il contratto, ossia
nell'importo messo a disposizione per l'acquisto dello smeraldo e nei relativi
interessi di mora.
Con le
osservazioni all'appello, il convenuto chiede la conferma del primo giudizio.
- Il
rapporto contrattuale instauratosi tra le parti è eruibile dalla dichiarazione
di ricevuta sottoscritta dal convenuto, all'intenzione degli attori, il 28
giugno 1990 del seguente tenore:
"Con
la presente dichiaro di ricevere Fr. 35'000.- (trentacinquemila), dai signori
intestari della lettera, in quote uguali di Fr. 17'500.- cadauno per l'acquisto
di uno smeraldo Columbiano del peso di carati 12.30.
Detta
pietra rimane in mia custodia per la vendita al miglior offerente, dopo accordo
con i proprietari sulla cifra in questione."
(doc. A)
tanto
chiara che la vera e concorde volontà dei contraenti va interpretata con
riferimento al testo della stessa (Kramer, Commentario bernese, n. 22 ad
art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Commentario zurighese, n 345 ad art. 18 CO).
Si tratta di due contratti
di mandato (art. 394 CO), il primo con l'incarico degli attori al convenuto di
acquistare lo smeraldo ed il secondo di venderlo oppure di commissione (art.
425 CO), almeno per l'incarico a vendere, se fu pattuita una provvigione a
favore del convenuto come questi afferma, incontestato, in sede di conclusioni.
Ma la distinzione tra i due istituti, e quindi la precisa qualifica giuridica
degli accordi tra le parti, è ininfluente nel caso concreto poiché, salvo
questioni specifiche alla commissione che qui non sono dibattute, le regole del
mandato si applicano al contratto di commissione (art. 425 cpv. 2 CO).
3.1. Il
primo incarico è stato eseguito con l'acquisto della pietra preziosa ed il
relativo mandato ha preso fine poiché il mandatario ha reso il servizio che gli
era stato chiesto.
3.2. Il secondo incarico, quello a vendere, non è stato eseguito
nemmeno nel termine ultimo assegnato dagli attori, ai quali competeva
liberamente di scegliere il tempo dell'esecuzione. Gli attori sono quindi
receduti dal contratto ma la conseguenza non può essere la restituzione
dell'importo versato per l'acquisto della pietra poiché il contratto toccato
dalla dichiarazione di rinuncia è quello inteso alla vendita, ossia quello per
il quale gli attori hanno messo a disposizione del convenuto lo smeraldo. La
rescissione contrattuale deve essere, correttamente, intesa quale rinuncia a
servirsi del convenuto per il raggiungimento dello scopo inizialmente previsto,
ai sensi dell'art. 404 CO. La sbandierata applicazione degli art. 107 e seg. CO
con la possibilità di scelta delle conseguenze della rescissione contrattuale,
invocata dagli attori, si scontra con la natura dell'obbligo assunto che
implica un'attività personale e quindi l'impossibilità di costringere il
mandatario ad eseguire.
Con la
fine della relazione di mandato le parti sono liberate da ogni obbligo futuro
ma il mandatario, in particolare, potrebbe essere richiesto di rendere conto
della sua attività e di restituire quello che ha ricevuto (art. 400 CO) e,
eventualmente, di rispondere per il danno causato da un'attività negligente e
contraria agli interessi dei mandanti (art. 398 CO). Quindi, nella fattispecie
concreta, __________ potrebbe dover
restituire lo smeraldo agli attori e questi, se ne esistono le condizioni, potrebbero
far valere il danno subito che non potrà però mai essere semplicisticamente il
prezzo d'acquisto della pietra.
-
La
corretta conseguenza della fine del rapporto contrattuale tra le parti, così
come spiegata al considerando che precede, non può essere oggetto di questo
giudizio, né poteva esserlo di quello del Pretore, per il principio "ne
eat judex ultra petita partium".
Agli attori, qualora il convenuto non desse seguito alle loro pretese, toccherà
avviare una nuova procedura giudiziaria.
-
Le
spese di giudizio e le ripetibili, quale equa indennità per il dispendio di
tempo consacrato dall'appellato, non patrocinato, all'allestimento delle
osservazioni all'appello, sono a carico degli appellanti interamente
soccombenti.
Per i quali motivi
visti gli art. 394 e seg. CO e 425 CO
e, per le spese, la vigente LTG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 2 aprile 2001 di __________ e __________ è respinto.
-
La
tassa di giudizio in Fr. 1'400.- e le spese in Fr. 100.- (totale Fr. 1'500.-),
già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico con l'obbligo di
rifondere all'appellato Fr. 250.- per indennità ripetibile.
-
Intimazione
a: -__________
Comunicazine
alla Pretura di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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