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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.117
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.117
Lugano
6 giugno 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00018
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione
27 marzo 2001 da
entrambi rappr.
dall'avv. __________
contro
entrambi rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 33'000.- oltre interessi;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna degli attori al pagamento di
fr. 23'100.- più interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 10 giugno 2002, con cui ha accolto
integralmente la petizione e respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti
i convenuti con atto di appello 28 giugno 2002, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori con osservazioni 4 settembre 2002 postulano la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
contratto 12 giugno 1997, retrodatato al 31 maggio, __________ e __________
hanno ceduto a __________ e __________ per la somma complessiva di fr.
203'000.- tutto l'inventario delle merci, i materiali e le attrezzature, tra
cui un furgone Renault Master T35D, relativi al negozio d'abbigliamento
militare, sportivo e per l'attività all'aperto, denominato
"__________" a __________.
-
Con
la petizione in rassegna __________ e __________, preso atto che sul prezzo di
vendita erano già stati pagati acconti in ragione di fr. 170'000.-, procedono
nei confronti di __________ e __________ per ottenere il saldo di fr. 33'000.-.
-
I
convenuti, richiamandosi alle norme relative alla lesione, al dolo e ai difetti
della cosa venduta, si sono opposti alla petizione e in via riconvenzionale
hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 23'100.-. Essi
ritengono innanzitutto che il valore di quanto acquistato sarebbe stato
unicamente di fr. 157'000.- (con un credito a loro favore dunque di fr.
13'000.-). Sempre a loro dire, gli attori erano inoltre responsabili di varie
violazioni contrattuali, per cui dovevano risarcire tutta una serie di importi
per perdita di guadagno (fr. 2'000.-), per merce avariata (fr. 500.-), per
spese di pulizia del negozio (fr. 1'600.-) e a titolo di torto morale (fr. 6'000.-).
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione e respinto la
domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure ha in primo luogo escluso che
nel caso di specie potessero entrare in considerazione le disposizioni relative
alla lesione (e non al dolo, come indicato, con un evidente lapsus, nel
consid. 4 della sentenza). E nemmeno erano date le condizioni per ammettere un
comportamento doloso degli attori, non essendo stato dimostrato che essi
avessero indotto con l'inganno i convenuti a ritenere che il valore di quanto
venduto fosse effettivamente superiore di quasi fr. 50'000.- rispetto a quello
reale. Quanto alla difettosità dell'oggetto venduto, la stessa era stata
notificata alla controparte tardivamente, per cui i convenuti non potevano
prevalersene, tanto più che le circostanze permettevano di concludere che essi
avevano comunque accettato l'oggetto della vendita così come ricevuto.
-
Con
l'appello che qui ci occupa, avversato dagli attori, i convenuti chiedono di
riformare il giudizio pretorile nel senso si respingere la petizione. Essi
ribadiscono l'esistenza di un comportamento doloso da parte degli attori, che
avrebbero sfruttato consapevolmente il loro stato di bisogno: a comprova di
ciò, essi adducono che gli attori avrebbero sottaciuto un chiaro disordine
della merce, avrebbero fatto credere che il prezzo inizialmente pattuito
poggiasse su un inventario veritiero ed affidabile, in realtà inesistente, ed
avrebbero condizionato la consegna del furgone ad un pagamento maggiorato del
prezzo.
-
I
convenuti ravvisano un comportamento doloso degli attori nel fatto che questi
ultimi avrebbero sfruttato il loro stato di bisogno. Essi non si avvedono però
che tale questione non ha nulla a che vedere con il dolo di cui all'art. 28 CO,
a cui essi si richiamano, che è dato quando una parte induce l'altra a
concludere un contratto prospettando l'esistenza di fatti non veri o sottacendo
determinate circostanze in realtà esistenti (Schwenzer, Basler
Kommentar, 2. ed., N. 3 ad art. 28 CO), ma sarebbe semmai stata rilevante
nell'ottica di un'impugnazione del contratto in base alle norme relative alla
lesione (art. 21 CO, cfr. Huguenin, Basler Kommentar, 2. ed., N. 10 e
segg. ad art. 21 CO), la cui applicazione è stata però respinta dal Pretore per
il fatto -incontestato in questa sede- che non era stata provata la manifesta
sproporzione tra le pretese contrattali, in particolare poiché nulla agli atti
permetteva di confermare che il valore di quanto venduto fosse effettivamente
di fr. 157'000.- come preteso (ma non dimostrato) dai convenuti, tanto più che
non era risultato che gli attori avessero consapevolmente sfruttato uno stato
di bisogno o la leggerezza della controparte.
-
Le
circostanze addotte nel gravame dai convenuti a comprova del fatto che gli
attori avrebbero sfruttato consapevolmente il loro stato di bisogno -oltretutto
irricevibili siccome formulate per la prima volta solo in questa sede (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC)- sono state in gran parte smentite dall'istruttoria e in
ogni caso non sono causali per la conclusione del contratto e sono dunque
irrilevanti (Schwenzer, op. cit., N. 14 ad art. 28 CO).
Il fatto
che la merce fosse in disordine, quand'anche possa aver causato ai convenuti
una certa difficoltà nello stabilirne il valore, non ha comunque avuto alcuna
influenza sul valore stesso. Nulla permette inoltre di ritenere che la
particolare circostanza sia stata sottaciuta ai convenuti o sia comunque potuta
sfuggir loro, tanto è vero che nel contratto essi avevano pacificamente
dichiarato di acquistarla "come visto e concordato tra le parti"
(cfr. doc. A e 1A).
È vero
che gli attori nel marzo 1997 avevano allestito un inventario (cfr. risposta p.
2) e che lo stesso è stato verosimilmente utilizzato nelle discussioni per
stabilire il prezzo della cessione. I convenuti non hanno però dimostrato che
questo inventario, consegnato loro il 5 giugno (doc. 1 p. 3), fosse inveritiero
ed inaffidabile -per altro in sede di risposta (p. 7) essi non avevano preteso
che l'inventario fosse oscuro e incompleto, lamentandosi unicamente del ritardo
nel suo allestimento (cfr. doc. 1 p. 16)-, né sono in definitiva stati in grado
di provare che il prezzo inizialmente ipotizzato sulla base di quest'ultimo, di
fr. 190'000.-, o quello concordato in seguito sulla base di un secondo
inventario (cfr. risposta p. 4), di fr. 203'000.-, fosse eccessivo
rispettivamente non fosse conforme al valore di quanto ceduto. Oltretutto i
convenuti, nei giorni successivi alla presa in possesso del negozio (e meglio
dal 1° all'11 giugno) erano stati in grado di valutarne il valore in fr.
194'332.-, accettando poi quel prezzo in considerazione del
"goodwill" non computato (doc. 1 p. 5).
Non
corrisponde infine al vero che la consegna del furgone sia stata condizionata
all'aumento del prezzo di vendita. I convenuti hanno in effetti ammesso in
causa che il furgone venne consegnato loro l'11 giugno 1997 (doc. 1 p. 5, cfr.
risposta p. 5), ovvero il giorno prima della riunione presso il fiduciario
__________, nell'ambito della quale le parti si accordarono per il prezzo
definitivo di fr. 203'000.- (cfr. risposta p. 6).
A
prescindere da quanto precede, la tesi del dolo è in ogni caso esclusa già per
il fatto che i convenuti non hanno assolutamente provato che a quel momento gli
attori fossero coscienti e soprattutto avessero l'intenzione di agire a scapito
della controparte.
- Ne
discende la reiezione del gravame, al limite del temerario.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
- Non
può infine trovare accoglimento nemmeno l'istanza d'intersecazione presentata
dagli attori con le osservazioni all'appello. I passaggi, a loro dire
ingiuriosi, proferiti al loro indirizzo nel gravame (con rimproveri di aver
agito "in modo spregiudicato", di aver "mentito" e di aver
tenuto un comportamento "dietro il quale … si è celato l'inganno")
non sono in effetti finalizzati a screditare gratuitamente o ad offendere la
controparte, ma sono stati formulati proprio allo scopo -per altro non
riuscito- di dimostrare che essi avevano agito dolosamente. In quest'ottica le
citate espressioni non possono essere considerate contumelie ai sensi dell'art.
68 cpv. 3 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 e n. 229 ad
art. 69).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 giugno 2002 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 580.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
600.-
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno- Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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