AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.188
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.188
Lugano
4 novembre
2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1997.12
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 27 febbraio 1997
da
AO0
rappr. dall' RA0
contro
AP0
rappr. dall' RA0
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 25'000.--
oltre accessori, unitamente al rigetto in via definitiva dell’opposizione ad un
precetto esecutivo in via di emissione;
domanda
avversata dalla convenuta, la quale ha proposto una domanda riconvenzionale
chiedendo la condanna dell’attrice al pagamento di una somma di Fr. 23'000.--
oltre interessi al 5% a decorrere dal 6 marzo 1997, unitamente al rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________dell’UEF di __________;
che il
Pretore, con sentenza 27 settembre 2002, ha parzialmente accolto tanto la
petizione, quanto la domanda riconvenzionale, condannando la convenuta a
versare all’attrice l’importo di Fr. 20'897.55 oltre interessi al 5 % dal 27
febbraio 1997, e l’attrice al pagamento alla convenuta (attrice
riconvenzionale) della somma di Fr. 2'076.80 oltre interessi al 5% dal 6 marzo
1997, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________dell’UEF di __________, limitatamente a detto importo
oltre accessori;
appellante
la convenuta che, con gravame 17 ottobre 2002 chiede la riforma del giudizio
pretorile, nel senso di accogliere parzialmente la petizione per Fr. 9'923.20
oltre accessori e la domanda riconvenzionale sino a concorrenza di Fr.
11’477.-- oltre accessori, protestando che le spese e le tasse di giustizia
siano addossate nella misura di 2/3 all’attrice e di 1/3 alla convenuta, con
l’obbligo all’attrice di riversare alla convenuta Fr. 2'000.-- a titolo di
ripetibili, oltre alle spese e alle ripetibili per la sede di appello;
mentre
l’attrice, con osservazioni 9 dicembre 2002, postula la reiezione dell’appello
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto: A. Nel giugno del 1995 __________ SA ha conferito l’incarico alla
__________ di allestire il progetto di base, il capitolato d’appalto e il
modulo d’offerta, nonché l’elaborazione di piani esecutivi e di schemi di
dettaglio, la sorveglianza e la direzione dei lavori, come pure la revisione di
documenti e la liquidazione di opere da elettricista che sono state affidate
alla __________ SA. La mercede è stata fissata in Fr. 44'886.-- (doc. _). In
data 24 settembre 1996 la __________ SA ha emesso una fattura di Fr. 45'000.--
IVA inclusa, osservando che era stato versato un acconto di Fr. 20'000.-- (doc. _). Con scritto 4 ottobre 1996
__________ SA ha contestato integralmente la pretesa della __________ SA,
rilevando che i quadri elettrici e le linee d’entrata erano sovradimensionati;
che un cavo provvisorio fornito dall’attrice in epoca precedente non era stato
recuperato, nonché che i quadretti posati erano inutilizzabili (doc. _).
B. Con petizione 27 febbraio 1997 __________ SA ha convenuto in
giudizio __________ SA per chiedere la condanna al pagamento del saldo della
fattura scoperta di Fr. 25'000.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 26
febbraio 1997, unitamente al rigetto in via definitiva dell’opposizione ad un
precetto esecutivo in via di emissione.
A questa domanda
si è opposta __________ SA lamentando che i piani esecutivi e di dettaglio sono
stati allestiti parzialmente; che i piani di revisione non sono mai stati
consegnati ad essa; che taluni piani sono stati consegnati in ritardo causando
dei pregiudizi; che l’assistenza tecnica e il coordinamento sono stati
pressoché inesistenti e che la liquidazione delle opere non è stata eseguita.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna al pagamento dell’attrice per la
somma di Fr. 23'000.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 6 marzo 1997. La
convenuta ha avanzato una pretesa di Fr. 5'000.-- nei confronti dell’attrice
per non aver fatto utilizzare all’appaltatrice dei lavori (__________SA) un
cavo provvisorio che era stato acquistato in precedenza per una manifestazione,
nonché una richiesta di risarcimento di Fr. 17'000.-- a titolo di risarcimento
danni per i costi supplementari che ha dovuto sopportare a seguito del
sovradimensionamento delle opere di elettricista indicate qui sopra. In pari
tempo ha chiesto la rimozione in via definitiva dell’opposizione interposta al
PE n. __________dell’UEF di __________.
Con la risposta
riconvenzionale l’attrice si opposta alla domanda controdeducendo che fra le
parti non è stato perfezionato alcun accordo in ordine alla riutilizzazione del
cavo e che il costo dello stesso era di Fr. 3'988.--. Nel contempo essa ha
rilevato che l’impianto è stato realizzato in funzione delle richieste della
committente e che i ritardi sono stati causati da quest’ultima nelle scelte
dell’arredo del bar. Solamente un solo quadro posato è risultato inutile ed
esso ha un valore di Fr. 200.--.
C. Con sentenza 27 settembre 2002 il Pretore ha accolto parzialmente
la petizione condannando la convenuta al pagamento di Fr. 20'897.55 oltre
interessi al 5% dal 6 marzo 1997, assumendo che l’attrice non ha adempiuto
integralmente gli obblighi contrattuali. Invero ella avrebbe omesso di eseguire
la revisione dei documenti, il controllo della fattura finale, nonché avrebbe
eseguito la direzione dei lavori solo nella misura del 70%. Il Pretore,
fondandosi sulle conclusioni del consulente tecnico, ha stabilito che l’attrice
ha svolto prestazioni per complessivi Fr. 38'401.45, a cui doveva essere
aggiunta l’IVA al 6,5%, pari a Fr. 2'496.10. Posto che la convenuta aveva
versato un acconto di Fr. 20'000.--, lo scoperto era di Fr. 20'897.55. Il
Pretore non ha però rimosso l’opposizione al precetto esecutivo, perché lo
stesso non è mai stato prodotto in causa.
In ordine alla
domanda riconvenzionale, il Pretore l’ha accolta limitatamente a Fr. 2'076.80,
rigettando nel contempo l’opposizione in via definitiva al PE n. __________sino
a detto importo, oltre interessi al 5% a decorrere dal 6 marzo 1997. Per il
Pretore non è stata recata la prova che l’attrice ha consegnato in ritardo i
piani, rispettivamente che la convenuta ha patito un pregiudizio in seguito
alla rescissione anticipata del contratto. Per contro il Pretore ha
rimproverato all’attrice di non aver utilizzato il cavo acquistato in
precedenza, il cui costo era di Fr. 3'988.--. La domanda è stata nondimeno
accolta in Fr. 2'076.80, perché la convenuta ha ridotto la sua richiesta
riconvenzionale a questo importo con il memoriale conclusivo.
D. Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello,
rimproverando il Pretore di essersi fondato acriticamente sulle conclusioni del
perito, senza tener conto delle risultanze testimoniali, dalle quali si poteva
dedurre che parte dei piani non sono stati allestiti dall’attrice, ma da terzi.
Anche la direzione dei lavori sarebbe stata svolta nella misura del 60% e non
del 70% come ha rilevato il perito. L’onorario dell’attrice, calcolato su un
costo delle opere di Fr. 400'000.--, pur tenendo conto della formula che è
stata utilizzata dai consulenti tecnici, ammontava quindi a Fr. 29'923.20.
Posto che l’attrice ha ricevuto acconti per Fr. 20'000.--, lo scoperto rimane
di Fr. 9'923.20. Soggiunge che il Pretore non poteva aggiungere l’IVA, perché
il compenso era stato pattuito IVA inclusa e l’attrice ha avanzato questa
richiesta solo con le conclusioni, ovvero tardivamente. In relazione al cavo
non utilizzato, l’appellante sostiene che il danno deve essere ammesso al
valore di riutilizzo pari a Fr. 4'437.-- e non al suo costo. Ricorda altresì
che la convenuta non ha ridotto la sua pretesa in Fr. 2'076.80. Quest’ultimo
importo, che figurava nelle conclusioni, era la risultante della somma che
l’attrice doveva alla convenuta dopo aver proceduto alle compensazioni reciproche
dei crediti e dei debiti. Da ultimo ha rimproverato al Pretore di non aver
valutato il danno conseguente alla consegna tardiva dei piani e alla cessazione
anticipata della direzione dei lavori secondo il suo prudente giudizio, il
quale non poteva essere inferiore a Fr. 7'000.--.
Con tempestive
osservazioni l’attrice ha controdedotto che il Pretore non aveva alcun motivo
di scostarsi dalle risultanze peritali. Semmai spettava alla convenuta chiedere
una delucidazione della perizia per sostanziare le sue pretese. In ordine
all’inserimento dell’IVA nel compenso dovuto all’attrice, ha osservato che essa
figurava già nella fattura (doc. _). Sulle domande riconvenzionali della
convenuta l’appellata ha rilevato che il Pretore era vincolato al petitum delle
conclusioni di causa della convenuta ed egli non poteva riconoscere ad essa un
importo superiore a Fr. 2'076.80. L’attrice rimprovera però al Pretore di aver
computato il valore del mancato utilizzo del cavo al suo costo, senza
considerare che lo stesso è rimasto di proprietà della convenuta. Il Giudice
avrebbe dovuto tener conto di solo il 50% del valore a nuovo del cavo. Da
ultimo ha precisato che agli atti non è stata recata prova alcuna per
riconoscere alla convenuta la somma di Fr. 7'000.-- a titolo di risarcimento
danni per i ritardi nella consegna dei piani e per la rescissione anticipata
del contratto.
Considerato
in diritto:
-
Fra le parti è stato perfezionato un contratto che verteva sulla
progettazione, l’allestimento di un capitolato d’appalto, l’elaborazione di
piani e di schemi, nonché la direzione dei lavori e la liquidazione di opere
riguardanti l’impianto elettrico dell’eliporto di __________. L’onorario,
calcolato sul costo approssimativo dell’opera, è stato fissato in Fr. 44'886.--
(doc. _). L’esecuzione dell’impianto è invece stata appaltata alla __________
SA. Le prestazioni previste dal contratto in rassegna sono quelle tipiche di un
contratto di ingegnere che, di regola, possono consistere nella pianificazione,
nella progettazione, nella direzione dei lavori, come pure nella consulenza
tecnica e nella dispensa di pareri (Werro, Les particularités du contrat
d’ingénieur. Questions choisies in: Das Architektenrecht, IIIa ed. N
2183-2189). La dottrina ha precisato che i principi giurisprudenziali elaborati
nell’ambito del contratto di architetto valgono anche per il contratto di
ingegnere (Werro, op. cit. N. 2221). È generalmente ammesso che in
presenza di un contratto globale d‘architetto, ove sono annoverate nelle
prestazioni la progettazione e la direzione dei lavori, la materia è governata
dalle norme sul mandato (Schumacher, Die Haftung des Architekten aus
Vertrag in: Das Architektenrecht, IIIa ed. N 397 segg. CR
CO I, Chaix, N. 29 all’art. 363; Tercier, Les contrats
spéciaux, IIIa ed. N. 4848), per evitare di applicare a
questo contratto misto alle volte le regole dell’appalto o quelle del mandato
in funzione delle prestazioni che sono controverse fra le parti. Una simile
differenziazione potrebbe condurre a soluzioni impraticabili (Gauch, Der
Werkvertrag, IV ed. N. 60; Chaix, op. cit. loc.
cit.). Questa tendenza è stata recentemente confermata
dal TF nell’ambito di un contratto di architetto globale, ove è stato ribadito
che al mandato sono sottoposte le norme sulla fine del contratto e, in
generale, sulla responsabilità dell’architetto (DTF 127 III 545 con
riferimento ad altre sentenze). Il Pretore non si è scostato da questi principi
e le parti non hanno mosso alcuna contestazione al riguardo.
-
A norma dell’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza
il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del
mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del
mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o
alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede per il rinvio all’art. 321e
cpv. 2 CO. Questo disposto riprende i principi che sono consegnati all’art. 97
CO e per i quali il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario
deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un
pregiudizio, nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la
violazione del contratto e il danno. Compete per contro al mandatario
discolparsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher, op. cit.
N 419 segg.; CR CO I, Werro, N. 37
all’art. 398; Weber, Berner Kommentar, N. 30 all’art. 398; Tercier,
op. cit. N. 4862 e 4724 segg.).
2.1. La convenuta lamenta che il Pretore avrebbe fondato il suo giudizio
unicamente sulle valutazioni peritali, senza considerare le testimonianze agli
atti in ordine alla misura dell’adempimento degli obblighi contrattuali, specie
in relazione ai piani che sono stati allestiti da terzi o che addirittura non
sono mai stati predisposti. Del pari la direzione dei lavori (di seguito DL)
sarebbe stata svolta nella misura del 60% e non del 70%. Il perito ha accertato
che fra la documentazione prodotta v’erano i piani esecutivi, gli schemi
elettrici e quelli di cablaggio dei quadri, come pure i piani di dettaglio.
Queste prestazioni sono state svolte dalla mandataria e non sono emersi errori
di progettazione. Il perito ha altresì valutato che la DL è stata eseguita
parzialmente in ragione del 70%. Invero il teste __________ (verbale di udienza
28 novembre pag. 4) ha riferito che gli schemi dei quadri sono stati allestiti
da altra ditta su incarico della __________ SA, mentre quelli di installazione
non sarebbero stati eseguiti. Orbene dagli atti risulta che i piani dei quadri
comando esistono e sono stati allestiti dall’attrice (doc. _). Quanto ai piani
di installazione, per questa Camera non è possibile capire a cosa il teste si
riferisse nel suo interrogatorio, giacché il contratto non annovera questi
piani, ma solo i piani esecutivi e gli schemi dell’impianto con i dettagli,
nonché l’elaborazione dei piani di dettaglio. Questa documentazione sembrerebbe
essere stata acquisita ed essa appare completa. Spettava semmai all’appellante
essere più precisa e specificare meglio quali fossero i piani mancanti, facendo
riferimento a quelli previsti dal contratto. In queste circostanze non v’è
alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali e il Giudice, per prassi
costante, non può scostarsi dall’avviso del perito se non per motivi
stringenti. E’ solo se contro di esso depongono fatti, elementi di prova
incontrovertibili, che tolgono fondamento alle tesi ivi sostenute – sono
rilevate contraddizioni manifeste che ne rendono ovvia l’insostenibilità o
evidente la preferibilità della tesi avversa – che il Giudice negherà valore
probatorio al parere del perito giudiziario (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, ad
art. 253 m. 4).
Ad identica
soluzione si deve approdare in ordine alle critiche che sono state mosse
dall’appellante sulle valutazioni del perito – fatte proprie dal Pretore – a
sapere in quale misura è stata svolta la DL. L’appellante nel suo gravame non
fa altro che contrapporre, senza un'adeguata motivazione, la sua opinione a
quella del perito. Questa Camera non può scostarsi dalle valutazioni del
perito, per cui la decisione del Pretore merita conferma.
2.2. La convenuta lamenta che l’attrice non avrebbe consegnato per tempo
dei piani alla ditta appaltatrice e che questi ritardi avrebbero causato danni
per almeno Fr. 7'000.-- da riconoscere in via equitativa in conformità
dell’art. 42 cpv. 2 CO. Il Pretore ha negato questa richiesta, perché la prova
del danno non è stata recata. L’onere della prova – come si è ricordato sopra –
compete alla mandante (DTF 127 III 546). Spetta a lei in particolare
sostanziare e provare tutti gli elementi del danno (Schumacher, op. cit.
N. 570). Il Giudice può ricorrere all’art. 42 cpv. 2 CO e determinare il danno
secondo il suo prudente giudizio, solo quando non può essere provato il suo
preciso importo. Dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di chiarire che
l’applicazione di questo disposto è ammissibile solo quando il danno risulti
impossibile da provare – per la natura stessa della fattispecie –, oppure
quando la prova del danno non può ragionevolmente essere pretesa (DTF 128
III 275; 122 III 221 consid. 3a), perché condurrebbe a violare dei diritti
della personalità, dei segreti industriali, rispettivamente perché l’assunzione
delle prove necessarie comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (Brehm,
Berner Kommentar, N. 47 all’art. 42; CR-CO I, Werro, N. 26 all’art. 42; Rep.
1996 N. 48 pag. 168 consid. 4a). Pur se introduce una facilitazione dell’onere
probatorio in favore del danneggiato, l’art. 42 cpv. 2 CO non dispensa inoltre
quest’ultimo dall’obbligo di fornire tutti gli elementi che concorrono a
dimostrare l’esistenza del pregiudizio e che permettono di stimarne
l’ammontare. I fatti allegati dalla parte lesa devono dunque essere perlomeno
atti a comprovare l’esistenza di un danno e a rendere percettibile il suo ordine
di grandezza. La conclusione, secondo cui un danno di una determinata
importanza si sia verificato, deve apparire al Giudice verosimile. Si
giustifica pertanto assegnare un risarcimento soltanto quando l’esistenza del
pregiudizio fatto valere dal danneggiato risulta non soltanto possibile, ma
pressoché certa (DTF 122 III 221 consid. 3a con numerosi riferimenti di
dottrina e giurisprudenza). In concreto l’attrice non ha posto alcun quesito al
perito per determinare l’eventuale suo danno. Nelle controdomande peritali essa
si è limitata a chiedere al consulente tecnico se l’impianto era
sovradimensionato e, se del caso, quali sarebbero stati i maggiori costi di
progettazione e di fornitura (cfr. controquesiti peritali in perizia pag. 3/4).
Sui costi aggiuntivi che ha dovuto sostenere la convenuta a seguito delle
pretese inadempienze contrattuali dell’attrice, non è stato chiesto alcunché.
In assenza di prove che potevano essere recate ed assunte senza particolari
difficoltà con la perizia tecnica, al Pretore non può essere rimproverata la
violazione del diritto per non aver applicato l’art. 42 cpv. 2 CO.
- Il Pretore ha fissato l’onorario per l’attrice in Fr. 38'401.--. Ad
esso ha aggiunto l’IVA al 6,5%, pari a Fr. 2'496.10. L’appellante sostiene che
il compenso per la mandataria era stato pattuito IVA inclusa. L’accordo può
essere desunto dalla fattura (doc. _), nella quale è stato esposto l’onorario
di Fr. 45'000.-- IVA inclusa. Di regola l’IVA è aggiunta all’onorario e alle
spese del professionista, giacché essa è considerata un costo ai sensi
dell’art. 402 CO (cfr. Egli, Das Architektenhonorar in Architektenrecht,
IIIa ed. N. 902 e nota a piè di pagina n. 27). Nondimeno le parti possono
pattuire che il compenso sia comprensivo di IVA. Nel caso in esame il contratto
era silente ma, effettivamente, almeno per atti concludenti, si deve ammettere
che la mandataria aveva offerto le sue prestazioni con l’IVA inclusa.
Diversamente avrebbe esposto separatamente l’IVA al momento della fatturazione.
L’aumento dell’onorario di Fr. 114.-- fra il momento
della conclusione del contratto
(Fr. 44'886.--;
doc. _) e quello della fatturazione (Fr. 45'000.--; doc. ), non è dipeso
dall’inserimento dell’IVA nella nota, ma dal fatto che le opere di elettricista
sono state deliberate per una mercede superiore (Fr. 496'000.--, anziché Fr.
400'000.-- come era stato preventivato; doc. :). L’importo di Fr. 45'000.--,
che è stato ridotto dal Pretore in Fr. 38'401.--, doveva essere ritenuto
comprensivo di IVA come nella fattura. Su questo punto l’appello merita di
essere accolto.
- Fra le parti non è più controverso che la convenuta ha diritto di
chiedere all’attrice un risarcimento, atteso che quest’ultima non ha
riutilizzato un cavo che era stato acquistato in occasione di una
manifestazione presso l’eliporto di __________. Litigioso è il quantum. Il
Pretore ha stabilito che il danno era pari al costo del cavo, ovvero a Fr.
3'988.--. L’appellante sostiene che il danno deve essere pari al valore di
riutilizzo (Fr. 4'437.--) e non al suo costo. Questo assunto non può essere
condiviso. Infatti il risarcimento tende a riequilibrare il patrimonio del
danneggiato nella situazione antecedente l’evento pregiudizievole (DTF
127 III 546; 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11). Il danno patito dalla
convenuta è quello del costo del cavo non utilizzato che, avuto riguardo allo
sconto che è stato riconosciuto dall’attrice nella fattura del 26 maggio 1995,
è di Fr. 3'988.--.
Rimane da valutare
se il Pretore poteva ridurre questa posizione di danno da Fr. 3'988.-- a Fr.
2'076.80, posto che la convenuta con l’allegato conclusionale non aveva chiesto
di più. In altri termini occorre valutare se il Pretore non poteva andare ultra
petita. A norma dell’art. 86 CPC il Giudice deve pronunciare su tutta la
domanda e non oltre i limiti di questa. Ciò significa che egli non può
assegnare all’attore (qui attore riconvenzionale) più di quanto egli ha
chiesto, ma che nel contempo non è però neppure legittimato a dare a
quest’ultimo meno di quanto riconosciuto dalla controparte (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, § 14 I pag. 148). Il Giudice deve
limitare il proprio giudizio a quanto esplicitamente richiesto dall’attore. In
concreto con le conclusioni l’attrice riconvenzionale ha ridotto la propria
domanda a Fr. 2'076.80 e il Pretore non poteva condannare al pagamento la
convenuta riconvenzionale ad una somma superiore. La richiesta dell’attrice
riconvenzionale non è dovuta a una svista manifesta. Semplicemente ha operato
una compensazione nella causa petendi che, ragionevolmente, per tutelare i suoi
interessi, non avrebbe dovuto trasporre nel petitum. Il Giudice è vincolato da
questa domanda e non può correggere simili errori.
- L’appello deve pertanto essere accolto limitatamente allo
stralcio dell’IVA sulla pretesa del saldo della fattura fatta valere
dall’attrice nei confronti della convenuta. Per il resto l’appello deve essere
respinto, con l’addebito all’appellante di 9/10 delle tasse e delle spese di
giustizia in sede di appello. Analoga soccombenza e riparto di spese –
mantenuta invece la misura dell'assegnazione delle ripetibili– deve essere
riconosciuta per la sentenza di primo grado, ricordando al primo giudice che,
confrontato con una domanda principale e una riconvenzionale, tornerebbe più
opportuno, per chiarezza, formulare due distinti e separati dispositivi su
spese e ripetibili, così da permettere un'eventuale giudizio d'appello al
proposito più corretto e preciso a dipendenza delle soccombenze che possono
essere diverse sull'azione principale e su quella riconvenzionale e del fatto
che la tassa di giustizia per la riconvenzionale è ridotta di un terzo (art. 20
LTG).
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 17 ottobre 2002 di __________ SA, __________ è
parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 settembre 2002 del Pretore
del Distretto di __________ è, invariati gli altri, così riformata
limitatamente ai dispositivi n.1 e n. 4:
- La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza la ditta __________ è condannata a versare alla ditta __________,
l’importo complessivo di Fr. 18'401.45 oltre interessi al 5% dal 27 febbraio
1997.
- La tassa di giustizia di Fr. 1'000.-- (di cui Fr. 500.-- già
anticipati dalle parti in ragione di ½ ciascuna) è posta a carico della
convenuta in ragione di 9/10 e per 1/10 dell’attrice.
Le
spese di Fr. 3'230.-- (di cui Fr. 1'630.-- già anticipati dall’attrice e Fr.
1'600.-- già anticipati dalla convenuta) sono poste a carico della convenuta in
ragione di 9/10 e per 1/10 all’attrice. La __________ SA rifonderà inoltre alla
ditta __________ SA l’importo di Fr. 2'000.--per titolo di ripetibili.
II. Le spese
della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia Fr. 450.--
b) spese Fr. 50.--
totale Fr. 500.--
già anticipate
dall’appellante rimangono a suo carico in ragione di 9/10 e per 1/10 sono a
carico dell’appellata. L’appellante rifonderà a quest'ultima fr. 650.-- per
parte di ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster