AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.89
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.89
Lugano
18 febbraio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Cernecca-Cassayianni, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no.
OA.2000.58 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con
petizione 3 luglio 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento dell’importo di fr. 17'945.45 oltre interessi del 5% dal 4
novembre 1998 e spese esecutive di fr. 100.--, nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno;
domande avversate, con risposta 8 novembre 2000, dal
convenuto e che il Pretore, con sentenza 9 aprile 2002, ha respinto;
appellante l’attrice che, con atto d'appello 23 aprile
2002, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili, nonché la sua
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
mentre con osservazioni 21 maggio 2002 il convenuto
postula la reiezione dell’appello e la sua ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in
fatto ed in diritto
-
Il 18 ottobre 1989 __________ - madre delle parti in causa ed allora
proprietaria del fondo part. no. __________ RFD di __________ - ha ottenuto
dall’__________ un mutuo ipotecario di fr. 50'000.-, cedendo in proprietà alla
banca a titolo di garanzia due cartelle ipotecarie al portatore, la prima di
fr. 30'000.- e la seconda di fr. 20'000.-, gravanti il fondo di cui sopra in VI
rispettivamente in VII rango. Per esplicita e scritta richiesta della figlia
__________, alla quale la madre aveva messo a disposizione per sue necessità
l'importo mutuatole dalla banca, gli interessi e gli ammortamenti avrebbero
dovuto essere addebitati al suo conto personale fino ad ordine contrario.
-
Con rogito 12 marzo 1992 del notaio avv. __________, __________ ha
venduto al figlio __________ il fondo part. no. __________ RFD di __________
per un prezzo di fr. 500'000.-, di cui fr. 300'000.- pagati mediante assunzione
del debito ipotecario gravante l’immobile. Fra i debiti ipotecari assunti da
__________ vi erano pure le due cartelle ipotecarie di fr. 30'000.-,
rispettivamente di fr. 20'000.- in VI e in VII rango che garantivano il mutuo.
L’assunzione non è avvenuta soltanto nei confronti della madre, ma pure nei
confronti della banca, alla quale __________ aveva comunicato per iscritto la
sua intenzione di riprendere il debito.
-
Anche
dopo la vendita dell’immobile al fratello __________, ossia anche dopo
l’assunzione del debito da parte di quest’ultimo e fino al 30 giugno 1997,
__________ ha continuato a versare alla banca gli interessi e l’ammortamento
del mutuo. Con lettera 10 dicembre 1997 essa, avvisando la Banca che a partire
dal 1. luglio 1997 le spese relative al mutuo erano state assunte dal fratello,
ha infine revocato l’ordine di pagamento e nello stesso tempo ha preteso dal
fratello __________ il rimborso di fr. 17'945.45 pari agli interessi ed agli
ammortamenti da lei versati, tra il 1. luglio 1992 e il 30 giugno 1997, alla
banca. __________, dopo essersi detto disposto a rimborsare alla sorella
l’importo di fr. 3’470.45, ha rifiutato qualsiasi pretesa.
-
Con
la petizione che ci occupa __________ ha quindi chiesto la condanna del
fratello __________ alla restituzione, a titolo d'indebito arricchimento, degli
importi in questione. Sostiene di essersi volontariamente assunta il pagamento
degli interessi relativi al debito per aiutare la madre e perché aveva
beneficiato di una parte della somma, mutuata dalla banca, per far fronte a
proprie necessità. Ma, dopo la vendita del fondo al fratello e la sua
assunzione del debito ipotecario, circostanza conosciuta solo agli inizi del
1998, sarebbe venuto meno ogni suo obbligo di pagamento di quegli interessi
che, ritenendosi erroneamente obbligata, avrebbe continuato a versare fino al
30 giugno 1997.
Con
la risposta di causa il convenuto si oppone alla petizione. Egli sostiene di
aver assunto solo formalmente il debito e di non essere mai divenuto debitore
dell’importo di fr. 50'000.-, poiché il credito sarebbe stato contratto per i
bisogni della sorella e sarebbe stato integralmente utilizzato dalla stessa la
quale, già in occasione di una riunione familiare nel marzo 1991, era
perfettamente a conoscenza del fatto che, nei rapporti interni, quel debito
rimaneva a suo carico per cui la domanda di restituzione dell’indebito sarebbe
del tutto infondata.
Egli
solleva anche, preliminarmente, l’eccezione di prescrizione della pretesa di
controparte poiché l’azione ed i precedenti atti esecutivi sono stati avviati
dopo molti anni, in ogni caso oltre l'anno dell'art. 67 CO, da quando l’attrice
avrebbe avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ossia dal 12 marzo
1992 quando acquistò dalla madre il fondo part. no. __________ RFD di
__________.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di prime cure ha respinto la petizione
ritenendo che nel caso di specie non sussistessero le premesse di un
arricchimento indebito. Secondo il Pretore, dagli atti di causa, segnatamente
dalla motivazione della tassazione dell’ufficio imposte di successione che
aveva tassato per un importo di 51'625.- la compravendita come donazione (doc.
4), emergerebbe che l’attrice era debitrice nei confronti della madre
dell’importo di fr. 50'000.-. Avendo la madre rinunciato a pretendere dal
figlio l’assunzione di questo debito, nei rapporti interni il mutuo contratto
per i bisogni dell’attrice non è in realtà stato assunto dal convenuto. Il
versamento degli interessi da parte dell’attrice non è pertanto avvenuto senza
causa e per errore, ma a titolo di adempimento di un suo obbligo nei confronti
della madre.
-
Con
appello 23 aprile 2002 l’attrice rimprovera al Pretore di non aver compreso la
fattispecie. Essa sostiene di essersi assunta il pagamento degli interessi e
degli ammortamenti del mutuo che aveva contratto sua madre, perché i genitori
non erano in grado di farvi fronte. A mente dell’appellante, i rapporti tra di
lei e sua madre non interesserebbero comunque il convenuto, essendo egli il
nuovo debitore del mutuo dal 1. aprile 1992. Su tale credito l’attrice ha
pertanto pagato erroneamente interessi e ammortamenti per complessivi fr.
17'945.45. Siccome il convenuto si ritrova arricchito di quest'importo, nel
senso che dovrebbe rifondere alla banca fr. 32'000.- invece di fr. 50'000.- il
Pretore ha a torto ritenuto che non vi sia stato un suo indebito arricchimento.
Con le
osservazioni all'appello il convenuto contesta gli argomenti della controparte
e conferma l'eccezione di prescrizione, ignorata dal Pretore, che chiede sia
decisa nel senso di accoglierla.
- Giusta
l’art. 63 cpv. 1 CO chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne
la restituzione, solo quando provi di aver pagato perché erroneamente si
credeva debitore. Per pretendere la restituzione dell’indebito l’attrice deve
pertanto provare di aver pagato volontariamente e per errore una prestazione
non dovuta (DTF 123 III 101 consid. 3a; 115 II 28 consid. 1a; Gauch/Schluep/Tercier, Partie
générale du droit des obligations, 2. ed. Zurigo, 1982 no.1101 e segg.; Tiercer, Le droit des obligations,
2.ed., Zurigo 1999, no.1402 e segg.).
L'azione
di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui
il danneggiato ha conoscenza del suo diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1
CO), ossia da quando apprende l'esistenza, la natura e gli elementi del danno,
in modo da fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 109 II 433).
Nel caso
concreto è determinante stabilire quando l'attrice ha appreso che il mutuo
accordato alla madre era stato assunto dal fratello e quindi, a dipendenza di
questo fatto, di essere in errore nel continuare a pagare interessi e
ammortamenti alla banca.
Ora,
l’attrice sostiene di aver avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione solo
nel dicembre 1997, quando ha chiesto alla banca di annullare l’ordine di
pagamento permanente (doc. E). A torto. Dalle tavole processuali risulta
infatti che essa era già a conoscenza del fatto che il fratello avrebbe
ritirato la casa di proprietà di sua madre, come pure del fatto che il ritiro
della casa era legato al pagamento degli oneri ipotecari, già a far tempo dalla
riunione familiare che si era tenuta, in sua presenza, il 9 marzo 1991 (doc.1 e
13 e testimonianza __________). Questa sua conoscenza è poi divenuta definitiva
quando ha appreso - ricevendo subito, come tutti gli altri fratelli e sorelle,
copia del relativo atto notarile (testimonianza __________) - che suo fratello
aveva acquistato, il 12 marzo 1992, la casa della madre. La sua affermazione,
non suffragata da alcuna prova, di aver ricevuto e conosciuto tale contratto
solo nel mese di gennaio 1998 è incredibile almeno per quanto riguarda la
conoscenza della compravendita. Infatti, nella migliore delle ipotesi, ha
saputo che il fratello si era assunto il debito ipotecario nel luglio 1995
quando questi ha ricevuto dalla banca delle sollecitatorie per il pagamento
degli interessi scaduti a fine giugno 1995 (doc. 6 e 7) e, verosimilmente a
seguito di discussioni avuti con lo stesso, l'attrice ha provveduto a pagare
(cfr. annotazione sul doc. 7) ed ha poi continuato per altri due anni a versare
alla banca quegli importi.
Poiché il
primo atto, inteso ad interrompere la prescrizione è rappresentato dal precetto
esecutivo 4 novembre 1998 (doc. L), esso è inefficace allo scopo intervenendo
dopo più di tre anni dalla conoscenza dei fatti del luglio 1995.
Per gli stessi
motivi, indipendentemente dall'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa di
indebito arricchimento, si ha che quando l'attrice ha pagato, e continuato a
pagare, alla banca i noti interessi non era assolutamente in errore ma sapeva,
in perfetta conoscenza di causa, cosa faceva.
- L’appello, del tutto infondato, deve essere pertanto respinto. Lo
stesso non aveva nessuna possibilità di esito favorevole, indipendentemente
dalla questione della prescrizione, per le pertinenti ed inconfutabili motivazioni
di merito del Pretore che avrebbero dovuto indurre l'appellante a rinunciare al
processo d'appello. Non può quindi essere concessa all'appellante l'assistenza
giudiziaria in questa sede mentre questo beneficio va accordato all'appellato
la cui indigente situazione economica non è mutata rispetto al momento della
causa in prima sede e la cui resistenza in causa era giustificata.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
-
L’appello
23 aprile 2002 di __________ è respinto.
-
La
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
in sede di appello, di __________ è respinta.
-
La
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
in sede di appello di __________, è accolta.
-
Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di
giustizia fr. 400.-
spese fr.
50.-
Totale fr.
450.-
sono a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere
all’appellato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili d’appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster