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Numero d'incarto:
12.2004.137
Data decisione, Autorità:
19.08.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.137
Lugano
19 agosto
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.717
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di
sfratto 23 giugno 2004 da
AO1
rappr. da RA1
contro
AP1
AP2
che il Segretario assessore, con decreto 27 luglio
2004, ha accolto, facendo ordine ai convenuti di mettere a libera disposizione
dell'istante, entro 10 giorni dall'intimazione della decisione, l’appartamento
di 3 1/2 locali al pianterreno dello stabile sito in __________ a __________o;
ed ora sul ricorso 13 agosto 2004, corredato di una
richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, con cui i convenuti chiedono
di annullare il decreto di sfratto e di convocare le parti per una nuova
udienza;
mentre l'istante non è stata invitata a presentare le
sue osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in diritto
che
con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, corredato di una richiesta
di concessione dell'effetto sospensivo, che viene pure evasa con l'emanazione
del presente giudizio, i convenuti chiedono di annullare il decreto di sfratto
e dunque di convocare le parti per una nuova udienza, adducendo di non aver
potuto partecipare all'udienza di discussione del 26 luglio 2004, per non aver
ricevuto gli avvisi di ritiro (foglietti gialli) delle raccomandate 28 giugno
2004 contenenti la citazione per quell'udienza;
che
giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, per regola,
mediante invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei
regolamenti postali;
che,
per giurisprudenza invalsa, la prova dell'avvenuta intimazione spetta
all'autorità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 124),
fermo restando che quando il destinatario di una raccomandata contesta di aver
ricevuto l'avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata,
non si può parlare di notifica conforme, atteso che non si possa escludere un
errore da parte del funzionario postale, che può aver messo l'avviso in
questione in un'altra buca lettere o casella postale oppure anche averlo del
tutto omesso (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 124);
che
nel caso di specie ci si trova per l'appunto confrontati con una tale contestazione
da parte dei destinatari dell'avviso raccomandato contenente la citazione
all'udienza, così che, in assenza di una prova circa l'effettivo ricevimento
dell'avviso di ritiro -nulla risulta in effetti agli atti a questo proposito-
si deve senz'altro concludere per l'inefficacia, e dunque la nullità (art. 124
cpv. 7 CPC), della notifica in questione;
che
la conseguenza di questa situazione non può che essere la nullità del giudizio
impugnato, emanato senza che ai convenuti sia stata data la possibilità di
partecipare all'udienza e dunque di esprimersi sull'istanza di sfratto (art.
142 cpv. 1 lett. b CPC);
che
l’appello può pertanto essere accolto già all’esame preliminare dell’art.
313bis CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 313bis), senza
che sia necessario intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 segg. e 313bis CPC
pronuncia
- L’appello 13 agosto 2004 di AP1 é accolto e di conseguenza il
decreto di sfratto 27 luglio 2004 è dichiarato nullo.
§ Gli atti sono ritornati al Segretario
assessore affinché provveda a citare le parti a una nuova udienza di
discussione.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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