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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2025.2
Data decisione, Autorità: 11.06.2025, IICCA
Titolo: Competenza territoriale internazionale - proroga di foro
PROROGA DI COMPETENZA art. 23 let. a cf. 1 CLUG 2007
Incarto n. 12.2025.2
Lugano 11 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2023.206 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 agosto 2023 da
AP1, V______ patrocinata dall’avv. PA1, L______
contro
AO1, L______
AO2, S______
tutte patrocinate dall’avv. PA2, L______
con cui l’attrice ha chiesto in via principale la condanna delle convenute in solido al pagamento di EUR 28’450.- oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2020, in via subordinata la condanna delle convenute in solido al pagamento di CHF 27'200.20 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2020, e in via ancor più subordinata la condanna della sola convenuta AO1 al pagamento di EUR 28’450.- oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2020, domanda avversata dalle controparti;
ed ora sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle convenute con la risposta di causa, che il Pretore aggiunto, con decisione 19 novembre 2024, ha accolto, dichiarando con ciò irricevibile la petizione;
appellante l’attrice, con appello 7 gennaio 2025, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione o di respingerla almeno nella misura in cui la causa riguardava la convenuta AO2, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
preso atto dell’istanza di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova 16 aprile 2025 delle convenute e delle relative osservazioni 9 maggio 2025 dell’attrice;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Dopo aver svolto il corso a P______, essa il 23 novembre 2018 ha conseguito il diploma “Bachelor of Science in physiotherapy Honours” (doc. 28 di parte convenuta) e il 25 febbraio 2019 l’attestazione denominata “Europass Diploma Supplement” (doc. 29 di parte convenuta), entrambi rilasciati da L______ H______..
Le convenute si sono opposte alla petizione, eccependo in via preliminare il mancato preventivo esperimento di un valido tentativo di conciliazione, l’intervenuta prescrizione delle pretese derivanti da atto illecito e/o da indebito arricchimento e l’incompetenza territoriale del giudice adito.
Limitato implicitamente il procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame delle eccezioni preliminari, il Pretore aggiunto, con decisione 19 novembre 2024, ha dichiarato irricevibile la petizione per incompetenza territoriale e ha posto le spese processuali di CHF 500.- nonché le spese della procedura di conciliazione di CHF 1'000.- a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere alle controparti CHF 2'000.- a titolo di ripetibili.
Con l’appello 7 gennaio 2025 che qui ci occupa, a cui le convenute non hanno presentato osservazioni - salvo aver poi inoltrato il 16 aprile 2025 un’istanza di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, avversata dalla controparte con osservazioni 9 maggio 2025 -, l’attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza territoriale o di respingerla almeno nella misura in cui la causa riguardava la convenuta AO2, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF 27'200.20), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato dall’attrice alla Camera d’appello competente per materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 20 novembre 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Ciò posto, dopo aver accertato che nel contratto in questione era stata prevista una clausola di proroga di foro in base alla quale l’attrice “accetta altresì, con la sottoscrizione del presente modulo, la condizione che, in caso di controversia, viene eletto quale unico foro competente quello di Malta”, ha ritenuto che la pattuizione, sottoscritta per scritto dall’attrice su un modulo prestampato, adempisse i requisiti dell’art. 23 CLug e escludesse la competenza dei tribunali svizzeri, sia per le pretese contrattuali che per quelle delittuali.
A questo stadio della lite è indubbio che nel caso concreto, a meno che sia stata pattuita una valida e vincolante proroga di foro ex art. 23 CLug, la Pretura del Distretto di Lugano sarebbe stata senz’altro competente a statuire sulla controversia tra le parti, visto da un lato che la sede rispettivamente il domicilio svizzero di tutte le convenute si trovava nel Distretto di L______ e considerato dall’altro che il luogo in cui era stata eseguita l’obbligazione caratteristica dedotta in giudizio - ossia la formazione - rispettivamente il luogo in cui era avvenuto il contestato evento dannoso - ossia gli illeciti rimproverati alle convenute - era situato in quel Distretto (per le azioni da contratto, cfr. art. 5 n. 1 CLug; per le azioni da atto illecito, cfr. art. 5 n. 3 CLug).
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non si può però ritenere che in concreto la competenza della Pretura del Distretto di Lugano sia stata validamente derogata dalla clausola di proroga di foro a Malta contenuta nella “domanda di immatricolazione” 2 settembre 2016 (doc. 22 di parte convenuta), e ciò per il fatto che la clausola - inserita in quel documento senza evidenziazione - non rispetta le esigenze di forma prescritte dall’art. 23 n. 1 lett. a CLug e non è valida.
La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che una clausola di proroga di foro, come quella in esame, sottoscritta solo da una parte su un modulo prestampato allestito ma non firmato dalla controparte, non costituisce “una clausola attributiva di competenza conclusa per iscritto” ai sensi della disposizione (cfr. Kropholler / von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 33 ad art. 23 EuGVO; Killias, in: Dasser / Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 93a ad art. 23 CLug; Infanger, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 27 ad art. 17 CPC; BGH IX ZR 194/13 del 16 gennaio 2014).
La dottrina maggioritaria ha parimenti evidenziato che in presenza di una clausola di proroga di foro vincolante una sola delle parti, come nel caso qui in discussione in cui era stata unicamente l’attrice ad aver dichiarato di “accettare” il foro prorogato, la dichiarazione firmata da quella sola parte non è sufficiente per rispettare le esigenze di forma (cfr. Sutter-Somm / Hostettler, in: Sutter-Somm / Lötscher / Leuenberger / Seiler, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 4ª ed., n. 17 ad art. 17 CPC; Füllemann, in: Brunner / Schwander / Vischer, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 14 ad art. 17 CPC; contra: Berger, Berner Kommentar, n. 34 ad art. 17 CPC).
Dal fatto che la “domanda di immatricolazione” 2 settembre 2016 (doc. 22 di parte convenuta), che in sé era una mera proposta dell’attrice e non un contratto, sia poi stata accettata per atti concludenti dalla controparte non si può così ancora concludere che anche la - per altro unilaterale - clausola di proroga di foro in essa contenuta, che allora costituiva essa pure una proposta, sia stata a sua volta accettata e soprattutto lo sia stato per scritto.
E comunque, nell’ipotesi in cui il contratto di formazione (doc. 22 di parte convenuta) non fosse stato vincolante per le convenute, come sostenuto a più riprese da queste ultime, l’attrice aveva pure evocato in via subordinata una loro - non concorrente - responsabilità extracontrattuale fondata sull’atto illecito, che nel caso di specie sarebbe già stata idonea a fondare la competenza della Pretura del Distretto di Lugano (cfr. consid. 7; cfr. pure Killias, op. cit., n. 45 ad art. 23 CLug).
Ne discende, in accoglimento dell’appello dell’attrice, che l’eccezione di incompetenza territoriale dev’essere respinta, senza che sia necessario statuire sull’ammissibilità dei nuovi fatti e nuovi mezzi di prova proposti dalle convenute il 16 aprile 2025 (cioè la sentenza 11 aprile 2025 del Presidente della Pretura penale nel procedimento contro la convenuta AO2), che per altro erano privi di rilevanza per il presente giudizio.
Le spese giudiziarie di primo e secondo grado, calcolate sul valore litigioso di CHF 27'200.20, seguono la soccombenza paritaria delle appellate (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC), ritenuto che l’esito di questo giudizio, che non pone più fine alla lite, impone una loro riduzione in entrambe le sedi (II CCA 10 marzo 2021 inc. n. 12.2020.130).
Per questi motivi,
decide:
I. L’appello 7 gennaio 2025 di AP1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 19 novembre 2024 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
L’eccezione di incompetenza territoriale è respinta.
Le spese processuali di CHF 500.- sono a carico delle convenute, che rifonderanno all’attrice CHF 1’000.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di CHF 500.- sono a carico delle appellate in misura di metà ciascuno, che rifonderanno nella medesima misura all’appellante CHF 1’000.- complessivi per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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