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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
13.2007.5
Data decisione, Autorità:
24.10.2007, IICCA
Titolo:
Nomina di arbitro, stralcio per assenza di interesse giuridico, nomina di arbitro già avvenuta, spese a carico di istante
Incarto n.
13.2007.5
Lugano
24 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare, quale autorità competente in
materia arbitrale ai sensi dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Canton
Ticino al Concordato intercantonale sull’arbitrato e l’attuazione della legge
federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato
internazionale, sull’istanza di nomina di arbitro del 20 luglio 2007 presentata
da
F__________. __________ (__________), __________
rappr. dall’avv.
contro
E__________ __________, __________
rappr. dall’avv.
sentita la sola parte istante all'udienza di
discussione 6 settembre 2007 alla quale il convenuto non ha presenziato;
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti dell'incarto
Considerato
in fatto ed in
diritto:
che negli statuti dell’istante, società cooperativa, figura una
clausola secondo la quale “tutte le controversie che dovessero sorgere tra i
soci e la società saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale
composto di tre membri, di cui uno scelto dal o dai ricorrenti, l’altro dalla
società e il terzo dalla direzione della F__________ __________ – P__________.
Tale Collegio arbitrale deciderà de bono et aequo senza formalità di procedura
e in forma inappellabile” (doc. C, art. 21);
che
la parte istante si è rivolta alla Camera civile del Tribunale
di appello, a norma della clausola dianzi citata,
adducendo che essa aveva designato il proprio arbitro, nella persona dell’avv. Bruno Cocchi, che altrettanto aveva fatto
l’U__________, mentre la controparte “aveva inizialmente indicato un giurista”,
ma che non era stato possibile giungere a un accordo sui termini della
procedura arbitrale;
che
all’udienza indetta il 6 settembre 2007 è comparsa solo la parte istante,
mentre il convenuto non ha dato seguito alla convocazione;
che
con lettera 4 settembre 2007, pervenuta alla Camera per telecopia il giorno
dell’udienza, l’avv. __________ T__________ ha comunicato di essere stato
designato dal convenuto come arbitro nella vertenza con l’istante;
che
chiamato ad esprimersi sulla designazione dell’arbitro, il convenuto ha
comunicato il 7 settembre 2007 di aver designato il proprio arbitro già l’8
marzo 2007 e ha proposto di dichiarare inammissibile l’istanza, con protesta di
spese e ripetibili;
che
l’istante non si è espresso sulla domanda del convenuto;
che
la Camera civile di appello provvede alla nomina dell’arbitro, ai sensi dei
combinati art. 3 CIA e 2 DL concernente l'adesione del Canton Ticino al
Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale
sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale;
che
nel caso concreto il tribunale arbitrale risultava essere stato composto già
prima che fosse presentata l’istanza 20 luglio 2007, il convenuto avendo
designato il proprio arbitro nel marzo 2007, come per altro comunicato alla
controparte, nella persona dell’avv. __________ (cfr. lettera 8 marzo 2007);
che
pertanto l’istanza era priva di interesse giuridico sin dall’inizio e la
procedura può pertanto essere stralciata dai ruoli senza ulteriori formalità;
che
le spese del procedimento vanno sopportate dall’istante, alla quale era nota
l’avvenuta designazione dell’arbitro di parte convenuta e che ciò nonostante ha
chiesto l’intervento della Camera;
che
la parte convenuta rivendica ripetibili, ma non è comparsa all’udienza di
discussione, senza giustificazione, né il suo legale ha avuto attività
apprezzabili nell’ambito di questa procedura, sicché non vi è motivo di
attribuire un’indennità per ripetibili;
che
nella fattispecie il valore di causa ammonta a fr. 237'704.-;
Per i quali motivi
visto l'art. 3 CIA
e, per le spese, gli
art. 147 CPC e la vigente TG
dichiara e
pronuncia:
-
La
procedura è stralciata dai ruoli.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 250.-), da
anticiparsi dall'istante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
-
Intimazione:
- avv. __________, __________;
- avv. __________, __________.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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