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Numero d'incarto:
14.1994.00015
Data decisione, Autorità:
01.06.1995, CEF
Incarto n.
14.94.00015
Lugano
- giugno 1995/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 luglio
1994 dal
Contro
(patrocinato dall’avv.
__________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 7 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 22/25 novembre 1994 ha così pronunciato:
“1. L’istanza
è accolta.
§ Sino
a concorrenza di Fr. 200’000.--, con interessi al 7 % dal 30 giugno 1994, Fr.
1’419.20, con interessi al 7 % dal 31 dicembre 1993 e Fr. 7’000.--, con
interessi al 7 % dal 30 giugno 1994, oltre le spese esecutive, è rigettata in
via provvisoria l’opposizione interposta da __________, avverso il precetto
esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio notificato in data 7 luglio 1994.
- Spese
e tassa di giustizia in Fr. 480.--, da anticipare come di rito dall’istante,
sono poste a carico di __________, che rifonderà a __________ l’importo di Fr.
300.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso che con atto 9 dicembre 1994 ha postulato la reiezione
dell’istanza relativamente agli interessi, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’appellato non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti,
posti i
seguenti
punti di giudizio: 1. Deve essere accolta l’appellazione 9 dicembre
1994 __________?
- Tassa di giustizia e indennità.
Ritenuto
in
fatto: A. Con PE n.
__________ del 7 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio il __________ (in seguito:
__________) ha escusso in via di realizzazione di un pegno immobiliare
__________ per l’incasso di Fr. 200’000.-- più interessi al 7% dal 1. luglio
1991, indicando quale titolo di credito:
“- Cartella
ipotecaria al portatore di nominali Fr. 100’000.-- gravante in III e pari grado
con altre due cartelle ipotecarie al portatore di nominali Fr. 50’000.--
cadauna (dopo precedenze per complessivi Fr. 470’000.--) la quota parte “B”
della part. n. __________ nel Comune di __________;
- Cartella
ipotecaria al portatore di nominali Fr. 50’000.-- gravante in III e pari grado
con altre due cartelle ipotecarie di Fr. 100’000.-- e Fr. 50’000.-- (dopo
precedenze per complessivi Fr. 470’000.--) la quota parte “B” della part. n.
__________ nel Comune di __________ - Cartella ipotecaria al portatore di
nominali Fr. 50’000.-- gravante in III e pari grado con altre due cartelle ipotecarie
di Fr. 100’000.-- e Fr. 50’000.-- (dopo precedenze per complessivi Fr.
470’000.--) la quota parte “B” della part. n. __________ nel Comune di
__________. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su tre cartelle
ipotecarie al portatore di complessivi Fr. 200’000.-- gravanti in III e pari
grado la quota parte “B” della part. n. __________ nel Comune di __________. Il
__________ produce pure lo scritto 29 novembre 1993 (doc. B) con il quale ha
disdetto il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie per il 30 giugno
1994.
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha tra
l’altro asseverato che “gli interessi non partecipano alla natura di cartavalore
di una cartella ipotecaria, per cui la cartella ipotecaria non vale quale
titolo di rigetto per gli interessi”.
D. Con sentenza 22/25 novembre 1994 il Segretario
assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha sostanzialmente accolto l’istanza
argomentando che “le cartelle ipotecarie al portatore, disdette con lettera di
data 29 novembre 1993, esibite dall’istante costituiscono un riconoscimento di
debito e pertanto un valido titolo di rigetto dell’opposizione”.
Per
il primo giudice le cartelle ipotecarie contengono un riconoscimento di debito
circa gli interessi, per cui “gli interessi sono dovuti all’istante a far data
dall’acquisto, da parte di quest’ultimo, delle cartelle ipotecarie”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravato __________ postulando la reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione relativamente agli interessi.
Per
l’appellante “il tasso d’interesse, ed eventuale relativo obbligo di pagamento,
contenuto in una cartella ipotecaria, non partecipa alla natura di cartavalore
della cartella stessa. Conseguentemente, per gli interessi, una cartella
ipotecaria in quanto tale non ha valore di riconoscimento di debito e pertanto
non permette di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione.”
Considerato
in
diritto: 1.a) Ex art.
82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da
un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per
esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989
p. 337 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta,
op.cit. in Rep 1989 p. 331 con
riferimenti).
c) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto
provvisorio dell’opposizione solo per crediti già esigibili al momento
dell’invio della domanda d’esecuzione (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 347).
d) Nelle cartelle ipotecarie è fissato solo l’obbligo di
pagamento di un interesse ed il relativo tasso massimo, che serve però solo da
limite alla garanzia immobiliare, per cui gli interessi non partecipano della
natura di cartavalore della cartella ipotecaria. Infatti nella cartella
ipotecaria è fissato solo l’obbligo come tale di pagare un interesse che in
generale non corrisponde al tasso effettivamente concordato tra le parti. La
cartella ipotecaria può rinviare a tale accordo separato in merito
all’interesse e al pagamento (cfr. DTF 115 II 353/354; SJZ 1968 p. 77; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 2 p. 258; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 77 n. 18 p. 199).
-
Il procedente fonda la sua pretesa su tre cartelle
ipotecarie al portatore di complessivi Fr. 200’000.-- gravanti in III e pari
grado la quota parte “B” della part. n. __________ nel Comune di __________,
che costituiscono, come rettamente accertato dal giudice di prime cure, un
riconoscimento di debito nel senso sopra inteso per l’importo capitale di Fr.
200’000.--, atteso che l’escusso non ha contestato di aver ricevuto regolare
disdetta con lettera 29 novembre 1993 per il 30 giugno 1994 (doc. B). Le
cartelle ipotecarie non costituiscono invece titolo di rigetto dell’opposizione
per gli interessi convenzionali (cfr. consid. 1 d): quindi né gli interessi
posti in esecuzione né quelli concessi dal primo giudice sono coperti dalle cartelle
ipotecarie. A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, giustificati
sono solo gli interessi moratori al tasso legale del 5% con decorrenza dal 1.
luglio 1994. Infatti la disdetta delle cartelle ipotecarie costituisce nel
contempo interpellazione ex art. 102 cpv. 2 CO anche per gli interessi: l’interpellazione
è infatti una dichiarazione di volontà ricettizia che può essere espressa anche
in forma tacita quale minus (per gli interessi) per raffronto al maius (per
l’importo delle cartelle ipotecarie) e già in via cautelativa prima
dell’esigibilità del credito dedotto in esecuzione (DTF 103 II 105; gauch/schluep, Schw. OR, All. Teil,
vol. II, 5. ediz, Zurigo 1991, n. 2938, 2949 e 2950). La sentenza del giudice
di prime cure va quindi in questo senso riformata.
-
L’appello 9 dicembre 1994 __________ è parzialmente
accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza di __________ di 4/5 a
1/5 in prima sede e __________ di 3/5 a 2/5 in seconda sede (art. 51, 54, 67 e
68 TarLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF; 102 cpv. 2 e 104 cpv. 1 CO
pronuncia: I. L’appellazione 9 dicembre 1994 __________, è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza la sentenza 22/25 novembre 1994 del Segretario assessore della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
“1. L’istanza
22 luglio 1994 __________, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta da __________, al PE n. __________ del 7
luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria per Fr.
200’000.-- oltre interessi al 5 % dal 1. luglio 1994.
- La
tassa di giustizia di Fr. 480.--, già anticipata dalla parte istante, è per 1/5
a carico del __________ e per 4/5 a carico di __________. __________ rifonderà
al __________ Fr. 180.-- per parte di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
100.--, già anticipata dall’appellante, è per 2/5 a carico di __________ e per
3/5 a carico del __________, che rifonderà a __________ Fr. 100.-- di
indennità.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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