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Numero d'incarto:
14.1995.00057
Data decisione, Autorità:
06.09.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00057
Lugano
6 settembre 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 novembre
1994 dalla
Contro
e
__________ entrambi patr. dall’avv__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n.
__________del 25 agosto/3 settembre 1994 dall’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con
sentenza 21 febbraio 1995 ha così deciso:
“1. Le
opposizioni interposte ai PE n. __________e __________dell’UEF di Locarno, del
25.8/3.9.1994, sono rigettate in via provvisoria.
- Le
spese e la tassa di giustizia Fr. 250.-- da anticipare dalla parte procedente,
sono a carico in solido degli escussi i quali, pure solidal-mente, dovranno
rifondere alla controparte Fr. 250.-- per ripetibili.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso __________ che con atto 6 marzo 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza in quanto diretta contro di lui, con protesta di spese e
ripetibili;
mentre con osservazioni 30 marzo 1995 la parte
appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ risp. __________ del 25 agosto/3
settembre 1994 dell’UEF di Locarno la __________ (in seguito: __________) ha
escusso __________ e __________ quali condebitori solidali per Fr. 45’380.--
oltre accessori, indicando quale titolo di credito: ”saldo conto corrente n.
__________: nostra disdetta del 30.6.94 (vedi contratto di credito del
4.2.1994).”
Interposte
tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di
credito in conto corrente del 4 febbraio 1994 con il quale ha concesso a
__________o e __________ “un credito in conto corrente fino al controvalore di
Fr. 43’239.35” (doc. C).
versa agli atti pure lo scritto 30 giugno 1994 con il quale ha disdetto il
credito in conto corrente per il 15 agosto 1994 (doc. F) e la lettera 8 agosto
1994 con la quale l’escusso, in risposta ad una lettera 5.8.1994 in cui la
procedente notificava ai debitori che il saldo di chiusura al 15 agosto 1994
sarebbe stato di Fr. 45’380.--, comunicava alla Banca di non essere in grado di
versare l’importo richiesto entro tale data, impegnandosi a saldare quanto
dovuto con versamenti rateali.
C. All’udienza di contraddittorio gli escussi hanno
asseverato che “debitrice nei confronti della __________ al 12.5.1993 per un
importo di Fr. 39’045.25 era __________ ”. Visto che la debitrice non versava
gli interessi pattuiti, l’istante l’avrebbe convocata unitamente al figlio
__________ “insistendo affinché quest’ultimo si assumesse in qualche modo il
debito della madre o si costituisse garante per lo stesso”. In tale occasione
le parti hanno “allestito e sottoscritto il contratto doc. C”, che non sarebbe
comunque vincolante per __________ atteso che egli l’avrebbe sottoscritto
“unicamente affinché la banca potesse disporre di un debitore solidale, ovvero
di un fideiussore”. In concreto sarebbero “state raggirate le norme che
regolano la fideiussione e che impongono il rispetto per le persone fisiche
della forma pubblica”, ritenuto che “il figlio non ha avuto alcun vantaggio, né
ha potuto disporre in nessun modo personalmente dell’importo messo a
disposizione da parte dell’istante alla convenuta, che a quel tempo consisteva
già in un puro e semplice scoperto nei confronti della banca”.
D. Con sentenza 21 febbraio 1995 il Pretore di Locarno-Campagna
ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di credito in conto corrente
4 febbraio 1994 costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
A
mente del Giudice di prime cure il contratto doc. C “parla chiaramente di
concessione di un credito ai due escussi, con la loro responsabilità solidale
nei confronti della banca”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravato __________, asseverando che “in seguito alla vendita della proprietà immobiliare
della signora __________ nel giugno 1992, sul conto corrente n. __________ a
lei intestato presso la __________ rimaneva uno scoperto di Fr. 39’045.25”, poi
salito a Fr. 43’239.35 il 30 dicembre 1993. Il contratto doc. C “apparentemente
relativo alla concessione di un nuovo prestito, in realtà corrispondeva
all’importo di Fr. 43’239.35 di cui al saldo negativo al 30 dicembre 1993 del
precedente conto __________ intestato alla sola signora __________ ”.
A
mente dell’appellante il contratto doc. C “non può essere considerato un puro e
semplice contratto con il quale l’istituto bancario ha concesso un prestito ai
signori __________ perché “a quel momento esisteva un debito da parte della
signora __________ verso la __________ di un ammontare esattamente identico a
quello figurante sullo stesso doc. C”. Inoltre “l’appellante non ha certo
sottoscritto tale contratto in quanto mosso da un proprio interesse, ma
semplicemente per evitare a quel momento una procedura esecutiva nei confronti
di sua madre, garantendo in tal modo la restituzione della somma che la signora
__________ stessa aveva già percepito in precedenza”. In tali circostanze
quindi l’appellante “va ritenuto fideiussore a favore di sua madre nei
confronti dell’istituto bancario”.
F. Delle osservazioni 30 marzo 1995 dell’appellata si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989
p. 331).
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del
rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il
reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,
ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 330).
d) Una delle condizioni per il rigetto provvisorio
dell’opposizione è l’identità fra il titolo di credito indicato nel PE e quello
prodotto agli atti sul quale è basata la domanda di rigetto dell’opposizione;
l’esame di tale identità va fatto d’ufficio anche in sede d’appello (cfr. CEF
22 maggio 1989 in re B.C.C. SA/W. cons. 1 e 1c, 7 giugno 1991 in re I.SA/I.; Rep
1984 p. 171/173 e rif. ivi). Un documento vale comunque quale titolo di rigetto
anche se non è indicato nel PE, atteso che sia chiaramente deducibile che si
riferisca al credito posto in esecuzione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 25 n. 3 e 6 con riferimenti ivi).
a) Ex art. 143 CO vi è solidarietà tra più debitori
quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente
all’adempimento dell’intera obbligazione. Senza tale dichiarazione di volontà
non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge. Nel primo caso essa
deve essere provata dal creditore non essendovi una presunzione legale della
sua esistenza: è comunque sufficiente che la volontà di impegnarsi in comune
risulti dall’atto stipulato oppure in modo inequivocabile dalle circostanze.
Non è tuttavia necessario che le parti facciano uso della parola “solidale”. La
costituzione di un rapporto solidale è pure possibile tramite una dichiarazione
tacita (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340; Gauch/Schluep, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol II, 5. ed, n. 3827 p. 319). Ex art.
144 cpv. 1 CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali
o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.
b) L’escusso ha argomentato di essere semplice
fideiussore e non debitore solidale nei confronti della __________.
Dal
contratto di credito in conto corrente doc. C firmato da __________ e __________
risulta che la __________ ha loro concesso “un credito in conto corrente fino
al controvalore di Fr. 42’239.35”. Ora dalla lettura di questo contratto
emerge, senza necessità di interpretazione alcuna, la volontà dichiarata e
precisa di __________ di assumersi in solido insieme con __________ il debito
nei confronti della __________ (cfr. doc. C pto 6: “in caso di pluralità di
debitori, questi rispondono solidalmente nei confronti della Banca”).
Per
contro le allegazioni di __________ in merito alla sua pretesa assunzione di
un’obbligazione accessoria al debito principale di __________ configurante una
fideiussione, non appaiono sufficientemente liquide. L’indagine volta a stabile
quale sia il reale significato della dichiarazione dell’escusso contenuta nel
doc. C, non rientra tuttavia nel limitato potere di cognizione del giudice del
rigetto provvisorio, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice
ordinario. Dalla documentazione agli atti non emerge d’altronde nessun indizio
atto a suffragare le argomentazioni dell’escusso in merito all’esistenza di un
rapporto di fideiussione.
- Nella fattispecie l’esecuzione si basa innanzitutto
sul contratto del 4 febbraio 1994 (doc. C) con cui la __________ ha concesso a
__________ e __________ un limite di credito in conto corrente di Fr.
42’239.35.
La
questione che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di
concessione di un limite di credito in conto corrente, firmato dal debitore,
possa costituire un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del
conto.
Dal
contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente (doc. C) non
è determinabile l’ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta
evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 45’380.-- al 15 agosto 1994,
stando a quanto afferma la Banca) non era determinabile al momento della
stipulazione del contratto di concessione di un limite di credito. Di
conseguenza il doc. C non costituisce per la Banca un riconoscimento di debito
firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma
di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III
100).
- La procedente versa agli atti a sostegno della sua
pretesa oltre al noto contratto indicato nel PE quale titolo di credito, pure
lo scritto 8 agosto 1994 (doc. G), con il quale __________, in risposta alla
lettera 5.8.1994 in cui la procedente notificava agli escussi che il saldo di
chiusura al 15 agosto 1994 sarebbe stato di Fr. 45’380.-- (doc. E), comunicava
alla Banca di non essere in grado di versare l’importo richiesto entro il 15
agosto 1994, impegnandosi a saldare quanto dovuto con versamenti rateali. Il
doc. G si riferisce senza possibilità d’equivoco all’importo ricevuto dalla
banca quale adempimento del contratto doc. C, per cui è da ritenersi adempiuta
la condizione d’identità. Questa condizione non vieta infatti di inoltrare con
l’istanza di rigetto e ancora all’udienza di contraddittorio anche documenti
non indicati nel PE. Che la dichiarazione doc. G non vi sia stata menzionata è
irrilevante: determinante è che questo documento riguarda la pretesa in esame,
nota a controparte, e che non comporta alcuna modifica della causa posta a
fondamento dell’esecuzione. La condizione di identità è pertanto adempiuta.
Dallo
scritto doc. G emerge che __________ si è riconosciuto, con una dichiarazione
di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei
confronti della procedente dell’importo di Fr. 45’380.--.
Il
doc. G costituisce dunque, unitamente allo scritto 5 agosto 1994 (doc. E)
necessario per la sua interpretazione, un riconoscimento di debito (autonomo
dal contratto di credito in conto corrente) da parte dell’escusso nel senso dei
precedenti considerandi per il versamento dell’importo di Fr. 45’380.-- oltre
interessi.
Di
conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________dell’UEF
di Locarno va rigettata in via provvisoria.
- L'appello 6 marzo 1995 di __________ va quindi
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF; 143 e144 cpv. 1 CO
PRONUNCIA
-
L'appello
6 marzo 1995 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata
dall'appellante, è a carico di __________ che rifonderà alla __________ e
__________ Fr. 500.-- d’indennità."
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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