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Numero d'incarto:
14.1995.00067
Data decisione, Autorità:
02.01.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00067
Lugano
2 gennaio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 gennaio
1995 dalla
Contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/23 giugno 1994 dell’UEF
di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con
sentenza 8/9 marzo 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta:
l’opposizione al PE Locarno __________ è respinta in via definitiva per Fr.
13’576.95 e Fr. 98.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi Fr. 210.--, da anticipare dall’istante, sono a
carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte Fr. 270.-- di
indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 20 marzo 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza;
mentre la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 20/23 giugno 1994 dell’UEF di
Locarno la __________ ha escusso __________per l’incasso di Fr. 13’576.95,
indicando quale titolo di credito: “risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS,
per la fallita ditta __________, come a sentenza TCA del 25.02.1994.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una sentenza del
25 febbraio 1994 (doc. F) del Tribunale cantonale delle assicurazioni di
risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS, con la quale l’escusso è stato
condannato a pagare, solidalmente con __________ e __________, Fr. 13’576.95
per contributi non saldati per il periodo 1990/1991. __________ produce pure lo
scritto 17 gennaio 1995 (doc. G) nel quale la cancelleria del Tribunale
federale delle assicurazione attesta di non aver “ricevuto alcun ricorso di
diritto amministrativo nella causa __________”.
C. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso.
D. Con sentenza 8/9 marzo 1995 il Pretore di Locarno-Città
ha accolto l’istanza argomentando che “le decisioni intimate e cresciute in
giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi degli art. 80/81 LEF”.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato __________ asseverando che __________ e __________ hanno presentato
al Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna un ricorso di diritto
amministrativo contro la sentenza del tribunale cantonale delle assicurazioni e
quindi il PE n. __________ del 20/23 giugno 1994 sarebbe stato emesso
prematuramente.
Considerato
in diritto:
- Ex art. 387 cpv. 2 e 4 CPC all’udienza le parti
possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta. Se
una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra
parte, se comparsa.
Il
giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo
giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è
quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede
d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale
secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti,
prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).
Infatti
la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della
decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti
affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze
processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C.
SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c.
D.M./S.M.).
Ne
consegue che si prescinderà dall’esaminare le eccezioni sollevate dall’escusso
per la prima volta in sede di appello nei termini di cui alle considerazioni
fattuali sub E e la documentazione da lui prodotta unitamente all’allegato ricorsuale,
poiché proceduralmente irrite.
a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in
esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in
giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva
quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con
un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di
pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2). Per il
cpv. 2 del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il
territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti
obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone
attribuisca forza esecutiva.”
b) La decisione di un’autorità amministrativa diviene
esecutiva dopo la sua notifica al debitore, se questi, informato del suo
diritto di ricorso, non ne ha fatto uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 133 n. 7 , 8, 9, 10, 11 e14 p. 350/351).
c) Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in
ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF
113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in
via definitiva dell’opposizione.
d) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia
fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del
Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove
l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la
sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non
dimostri che è prescritto”.
- Giusta l’art. 97 cpv. 3 LAVS “le decisioni delle
autorità di ricorso acquistano forza di cosa giudicata se contro di esse non è
stato interposto ricorso di diritto amministrativo in tempo utile”.
“Le
decisioni delle casse di compensazione e i giudizi delle autorità di ricorso,
relativi a pagamenti in denaro e passati in giudicato, sono parificati alle
sentenze esecutive dei tribunali nel senso dell’art. 80 LEF” (art. 97 cpv. 4
LAVS).
-
Nel caso di specie è pacifico che la sentenza del 25
febbraio 1994 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. F), cresciuta
in giudicato per mancanza di impugnativa dinanzi al Tribunale federale da parte
del debitore escusso (doc. G), costituisce, come giustamente ritenuto dal primo
giudice, titolo idoneo per il rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dei
precedenti considerandi per l’importo in esecuzione e indicato nella petizione
del 17 dicembre 1992 (doc. E) presentata dalla __________ al Tribunale delle
assicurazioni.
-
In via abbondanziale va rilevato che l’eccezione
secondo cui la sentenza del 25 febbraio 1994 del Tribunale cantonale delle
assicurazioni non è esecutiva perché __________ e _________ avrebbero
presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni di Lucerna, è al limite del temerario, atteso che con siffatta
asserzione il debitore riconosce implicitamente di non aver interposto ricorso
contro la predetta sentenza, che pertanto nei suoi confronti è cresciuta in
giudicato.
-
L’appello 20 marzo 1995 __________, al limite del
temerario, va quindi respinto.
La tassa di
giustizia segue la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF); non vengono
assegnate indennità alla __________ non avendo presentato osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81
LEF; 321 cpv. 1 lit. b, 387 cpv. 2 e 4 CPC; 97 cpv. 3 e 4 LAVS
pronuncia
-
L’appello 20 marzo 1995 __________, è respinto.
-
La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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