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Numero d'incarto:
14.1995.00193
Data decisione, Autorità:
15.04.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00193
Lugano
15 aprile 1996/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 agosto 1995
dalla
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ in via di realizzazione d’un
pegno manuale del 7/17 luglio 1995 dall’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 2 novembre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE in esame è rigettata
in via provvisoria per Fr. 7’397’251.-- oltre interessi al 7.5 % dal 26.6.1995.
- La tassa di giustizia in Fr. 500.--, da anticipare dalla parte
istante, è a carico di parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla
controparte Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa che con atto 13 novembre 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 14 dicembre 1995 la parte
appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ in via di realizzazione
d’un pegno manuale del 7/17 luglio 1995 __________ (in seguito: __________) ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 7’397’251.-- più interessi al 7.5 % dal
26 giugno 1995, indicando quale titolo di credito:
“Prestito in
conto corrente concesso alla debitrice in data 23.8.93 per Fr. 7’100’000.-- e disdettato
il 12.5.95 per il 26.6.95 ed assistito da:
-
CI al port.
di Fr. 300’000.--, iscr. 4.8.93 al doc. __________e gravante in I grado la
part. __________ RFD di __________ CI al port. di Fr. 300’000.--, iscr. 4.8.93
al doc. __________ e gravante in II grado lo stesso bene
-
CI al port.
di Fr. 1’800’000.--, iscr. 1.10.84 al doc. __________ gravante in I grado le
PPP __________ e in V grado (dopo prec. per compl. Fr. 1’500’000) le PPP
, fondo base __________ RFD di __________ CI al port. di Fr. 100’000.--,
iscr. 4.2.63 al doc e gravante in I e pari grado con altre due
cartelle da Fr. 100’000.-- cadauna sulle PPP __________, tutto sul fondo base
__________RFD di __________
-
CI al port.
di Fr. 100’000.--, iscr. 4.2.63 al doc. __________ e gravante in I e pari grado
con altre due cartelle da Fr. 100’000.-- cadauna sulle PPP __________, tutte
sul fondo base 2__________RFD di __________
-
CI al port.
di Fr. 100’000.--, iscr. 4.2.63 al doc. __________ e gravante in I e pari grado
con altre due cartelle da Fr. 100’000.-- cadauna sulle PPP __________, tutto
sul fondo base __________RFD di __________
-
CI al port.
di Fr. 200’000.--, iscr. 18.9.65 al doc. __________ e gravante in II grado
(dopo precedenze per complessivi Fr. 300’000.--) le PPP __________, tutte sul
fondo base __________RFD di __________ - CI al port.
di Fr. 500’000.--, iscr. 27.7.67 al doc. __________ e gravante in III grado
(dopo precedenze per complessivi Fr. 500’000.--) le PPP __________, tutto sul
fondo base __________RFD di __________
-
CI al port.
di Fr. 1’500’000.--, iscr. 27.10.78 al doc. __________e gravante in I grado la part__________RFD
di __________
-
CI al port.
di Fr. 200’000.--, iscr. 30.5.84 al doc. __________ e gravante in II grado gli
stessi beni
-
CI al port.
di Fr. 450’000.--, iscr. 30.5.84 al doc. __________e gravante in III grado gli
stessi beni
-
CI al port.
di Fr. 50’000.--, iscr. 30.5.84 al doc. __________ e gravante in IV grado gli
stessi beni
-
CI al port.
di Fr. 500’000.--, iscr. 30.12.86 al doc. __________ e gravante in V grado gli
stessi beni
-
CI al port.
di Fr. 500’000.--, iscr. 10.5.88 al doc. __________ e gravante in VI grado gli
stessi beni
-
CI al port.
di Fr. 100’000.--, iscr. 10.5.88 al doc. __________e gravante in VII grado gli
stessi beni
-
CI al port.
di Fr. 100’000.--, iscr. 10.5.88 al doc. __________ e gravante in VIII grado
gli stessi beni
-
CI al port.
di Fr. 100’000.--, iscr. 10.5.88 al doc. __________ e gravante in IX grado gli
stessi beni
-
CI al port.
di Fr. 100’000.--, iscr. 25.8.88 al doc. __________e gravante in X grado gli
stessi beni
Tali
cartelle sono depositate nel dossier n. __________ intestato alla __________,
presso la __________ a __________ ”.
Quale pegno
la precettante ha designato:
- “__________azioni
al portatore di nominali Fr. 1’000.-- cadauna della __________, __________,
depositate nel dossier n. __________ intestato a __________,
presso la __________ a __________ ”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di
concessione di un limite di credito in conto corrente fino a concorrenza di Fr.
7’100’000.--, sottoscritto il 23 agosto 1993 con la __________ (doc. A).
La
procedente produce pure varie cartelle ipotecarie al portatore (doc. B),
__________ atti di costituzione di pegno del 15 giugno 1993 (doc. C e I) e del
3 febbraio 1994 (doc. D), lo scritto 12 maggio 1995 con il quale ha disdetto
“il limite di credito” per il 26 giugno 1995 (doc. F) e vari estratti conto
relativi ai movimenti contabili avvenuti sul conto corrente in questione (doc.
H). Nessun estratto conto risulta espressamente riconosciuto da __________
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta
all’istanza rilevando che “il mutuo concesso nel 1993 non ammontava a Fr.
7’100’000.-- bensì a Fr. 6’300’000.--”.
A mente di
__________ gli estratti contabili di cui al doc. H non sono stati sottoscritti
e pertanto non valgono quale riconoscimento di debito.
D. Con sentenza 2 novembre 1995 la Pretore di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che “la debitrice ha interposto
opposizione solo contro il credito e non contro l’esistenza del diritto di
pegno, per cui la procedura in esame concerne solo il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta contro il credito, atteso che il diritto di pegno è
stato riconosciuto.
A mente
della Pretore “la procedente non fonda la propria pretesa su un contratto di
concessione di un limite di credito in conto corrente bensì su un contratto di
credito sottoscritto __________, con il quale la __________ le ha concesso un
mutuo di pari importo, utilizzabile sul conto corrente (doc. A) e su
__________cartelle ipotecarie al portatore per complessivi Fr. 7’500’000.--.
Siffatto contratto costituisce, con le cartelle ipotecarie, riconoscimento di
debito atteso che il trasferimento del capitale non è contestato ed è provato
dalla costituzione a pegno delle cartelle ipotecarie (doc. C e D) e che il
credito è stato regolarmente disdetto dalla __________ il 12 maggio 1995 per il
26 giugno successivo”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata __________ asseverando che il doc. A “non costituisce contratto di
mutuo, bensì semplice contratto di concessione di un limite di credito in conto
corrente”.
F. Con osservazioni 14 dicembre 1995 __________ ha
rilevato di aver concesso alla __________ un prestito di Fr. 7’100’000.--
“assistito” da vari “titoli dati in pegno”.
A mente dell’osservante
“il contratto di mutuo scritto è rappresentato dalla lettera di concessione del
prestito dove appare chiaramente che (...) la __________ metteva a disposizione
della __________ la somma di Fr. 7’100’000.--”, che veniva “versata sul conto
n. __________ intestato alla __________, la quale, a garanzia di questa somma,
consegnava in pegno alla __________ tutte le cartelle ipotecarie” per un totale
di Fr. 7’500’000.--.
Considerato
in diritto: 1.a) La specie d’esecuzione in esame è quella in via di
realizzazione di un pegno mobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto
qui di rilievo, anche quella di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF,
che secondo la DTF 57 II 26 vale anche per il pegno mobiliare; DTF
105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
1993, § 33 m. 11):
a) contro
il credito;
b) contro
l’esistenza di un diritto di pegno.
b) Salvo menzione contraria espressa, l’opposizione è
presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto
di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF). Costituisce menzione espressa ad es. la
formulazione “Erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten”
(cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 11).
L’escusso
che voglia contestare la specie di esecuzione in via di realizzazione del pegno
deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto esecutivo (DTF
119 III 102 e rif. ivi; 105 III 64).
- Il PE dedotto in esecuzione indica solo “opposizione”,
per cui l’opposizione dell’escussa è da ritenere diretta solo contro il credito
e non contro l’esistenza del diritto di pegno, atteso che con questa
formulazione l’escussa si è opposta alla richiesta di pagamento contenuta nel
PE senza però contestare esplicitamente l’esistenza del diritto di pegno di
__________.
Ne consegue
che il diritto di pegno manuale di __________ deve essere ritenuto come
riconosciuto e che la procedura in esame concerne solo il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta contro il credito, atteso che la mancata
motivazione dell’opposizione non implica automaticamente il riconoscimento
anche del credito posto in esecuzione, per il quale occorre verificare
l’esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art.
82 LEF.
3.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del
suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o
soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
- La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di
concessione di un limite di credito in conto corrente del 23 agosto 1993 (doc.
A) con cui la __________ ha concesso alla __________ un limite di credito in
conto corrente di Fr. 7’100’000.--.
La questione
che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di concessione di un
limite di credito in conto corrente, firmato dal debitore, possa costituire un
valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.
Dal
contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente (doc. A) non
è determinabile l’ammontare del debito posto in esecuzione: è infatti di tutta
evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 7’308’266.-- al 12 maggio 1995)
non era determinabile al momento della stipulazione del contratto di concessione
di un limite di credito. Il doc. A non costituisce per la Banca un
riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile
determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto
corrente (cfr. DTF 106 III 100).
5.a) Il riconoscimento incondizionato del debito da parte
del debitore all’udienza di contraddittorio dinanzi al giudice del rigetto
legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato verbalizzato (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 9; JdT 1973 II 53; SJZ 1961 p. 372 n. 151).
b) Nel caso di specie all’udienza di contraddittorio
l’escussa, pur opponendosi all’istanza di rigetto, ha espressamente riconosciuto
di aver ricevuto nel 1993 a titolo di mutuo l’importo di Fr. 6’300’000.-- (“il
mutuo concesso nel 1993 non ammontava a Fr. 7’100’000.-- bensì a Fr.
6’300’000.--”).
Il verbale
dell’udienza tenutasi dinanzi alla Pretore di Lugano il 30 ottobre 1995 costituisce
dunque un riconoscimento di debito (autonomo dal contratto di concessione di un
limite di credito in conto corrente) da parte dell’escussa nel senso dei consid.
3a e b, 5a per l’importo mutuato di Fr. 6’300’000.-- oltre agli interessi
legali al 5% dal 26 giugno 1995 come richiesto nell’istanza di rigetto. Non vi
è invece spazio per gli interessi al 7.5% come richiesti nel PE: il doc. A non
permette infatti di stabilire il tasso d’interesse dovuto sull’importo
riconosciuto, prevedendo un tasso del 7.5% per l’utilizzo del credito in conto
corrente e un tasso da stabilire in base alle condizioni di mercato per
l’utilizzo nella forma degli anticipi fissi.
- L'appello 13 novembre 1995 della __________ va quindi
parzialmente accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza nel rapporto di 1/7 a 6/7
(art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 85 cpv. 1 RFF
pronuncia: I. L'appello 13 novembre 1995 della __________ è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 novembre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è
così riformata:
"1. L'istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione dell’8 agosto 1995 della __________
__________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza
l’opposizione interposta dalla __________, al PE n. __________ del 7/17 luglio
1995 dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente a Fr.
6’300’000.-- oltre interessi al 5% dal 26 giugno 1995.
- La tassa
di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall'istante, è per 1/7 a carico
della __________ e per 6/7 a carico della __________, che rifonderà alla
__________ Fr. 700.-- per parte di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di
Fr. 750.--, già anticipata dall'appellante, è per 1/7 a carico __________ e per
6/7 a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’000.-- per
parte di indennità.
III. Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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