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Numero d'incarto:
14.1995.108
Data decisione, Autorità:
04.07.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00108
Lugano
4 luglio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura fallimentare in via
cambiaria dipendente dall’istanza 6 aprile 1995 presentata da
contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona
con sentenza 5/6 aprile 1995 ha così pronunciato:
“1. E`
pronunciato il fallimento della ditta __________.
-
Il
fallimento ha effetto alle ore 14.00 del 6 aprile 1995.
-
La
tassa di giustizia globale in Fr. 100.--, da anticiparsi dall’istante è a
carico della massa.”
Decisione dedotta in appello dalla __________ con atto
18 aprile 1995;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con decreto presidenziale 20/25 aprile
1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto e in diritto
-
che
con pronunciato 6 aprile 1995 il Pretore ha decretato il fallimento cambiario
della __________;
-
che
con atto 18 aprile 1995 la __________ ha dichiarato di aver saldato il suo
debito in data 27 marzo 1995, risultante dalla dichiarazione 13 aprile 1995
della creditrice (doc. B);
-
che
è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, de lege lata, in
materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o
rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autoritâ giudiziaria
superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF
trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 24 settembre 1990 in re T.I. SA c.C.
SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P.
SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986
p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Pierre Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 265; Kurt Amonn,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 37 m. 2 e 45;
Antoine Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p. 282; Hans Fritzsche, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, 2. ed., Zurigo 1968 p. 28);
-
che
la soluzione del legislatore va condivisa poichè ben si innesta sul principio
di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che
l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che
il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (cfr. in senso
convergente, Amonn op. cit. § 37 m. 45 i.f. e CEF 10 ottobre 1989 in re H.P.K.
c. A. SA cons. 1a; l’opinione contraria è invece sostenuta, de lege ferenda,
dalla Commissione d’esperti per il riesame della LEF che all’art. 189 cpv. 2 dell’avamprogettto
del dicembre 1981 ha previsto la possibilità di aggravarsi contro la
declaratoria di fallimento cambiario con rimedio ordinario di diritto);
-
che
pertanto l’appellazione 18 aprile 1995 della __________ è irricevibile siccome
formalmente improponibile;
-
che
l’esito dell’appello determina la caducità del decreto di concessione
dell’effetto sospensivo;
-
che
la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del
fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente
tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria
di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui la fallita “produca una
dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro
insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato” (art. 195 cpv. 1 LEF): in
caso di rivocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella
libera disposizione del suo patrimonio;
per
questi motivi,
visti
i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF; su spese e indennità
gli art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF
pronuncia
- L’appello
18 aprile 1995 della __________, è irricevibile.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da
martedì
11 luglio 1995, ore 10.00
-
La
tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo
carico.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il
Presidente
La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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