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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.150
Data decisione, Autorità:
31.10.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00150
Lugano
31 ottobre 1995/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 maggio 1995
da
patr. dall'avv. __________
contro
per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________del 21 novembre / 2 dicembre 1994 dell’UEF di
Locarno;
richiamata
la sentenza 14 luglio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna;
visto
l'atto 19 luglio 1995 di __________, redatto in tedesco e tradotto il 17 agosto
1995;
esaminati
atti e documenti;
ritenuti
gli estremi per decidere con breve motivazione ex art. 313bis CPC;
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con PE n. __________ del 21 novembre / 2 dicembre 1994 dell’UEF di Locarno
__________ procede contro __________ per Fr. 3'244'194.70 oltre accessori a
titolo di "Schiedsgerichtsurteil Gafta Nr. __________ vom 9.8.1993. Äquivalent
zu US$ 2'385'437.28 z.k.v. 1.36 vom 17.11.94";
che
al PE è stata interposta opposizione e che la precettante ne ha chiesto il
rigetto definitivo;
che
all’udienza per il contraddittorio del 27 giugno 1995 __________ si è rifiutato
di firmare il verbale "poiché non scritto in lingua tedesca";
che
con sentenza 14 luglio 1995 il Pretore, in accoglimento dell'istanza di
__________, ha rigettato in via definitiva l'opposizione;
che
con atto 19 luglio / 17 agosto 1995 __________ si è aggravato contro il
giudizio pretorile asseverando di non parlare l'italiano e quindi che gli
"è difficile comprendere la sua lettera" (recte: sentenza), atteso
che:
-
"qualora
venisse confermata la sentenza, pronunciata da un tribunale arbitrale inglese
senza la mia presenza, mi vedrò costretto a fare opposizione, per i motivi che
le ho spiegato durante il nostro incontro del 27 giugno 1995";
-
"per
problemi finanziari non sono in grado di prendere un mio legale; per questo motivo,
per difendere i miei interessi mi rimangono soltanto mezzi e conoscenze modeste";
che
con ordinanza 25 luglio 1995 __________ è stato invitato a versare
l'anticipazione di Fr. 2'250.-- entro il 10 agosto 1995, con la comminatoria di
stralcio dell'appello ex art. 312 CPC e 12 LTG;
che
il 17 agosto 1995 __________ ha reso noto, senza dimostrarlo e senza fornire
qualsivoglia indizio a sostegno, che non gli è possibile pagare l'anticipo
"siccome essendo disoccupato non percepisco nessun stipendio", atteso
altresì che "non ritengo di essere io il colpevole per le spese
accumulatesi, ma bensì la __________ ";
che
il mancato versamento dell'anticipo comporta la decadenza del gravame, l'atto
17 agosto 1995 essendo tardivo, a prescindere dalla carenza di qualsivoglia
elemento atto a comprovare l'assunto dell'impossibilità di versare l'anticipo,
non bastando affermare apoditticamente di essere disoccupato e omettendo di
indicare, ove la conclamata disoccupazione fosse effettiva, quanto percepisce
di indennità di disoccupazione, tanto più in quanto l'escusso è parte in un
procedimento che lo vede debitore, quale "_____________", di oltre
tre milioni di franchi svizzeri in connessione con la vendita di circa 100'000
t di "frumento ungherese da macina, idoneo per consumo umano";
che,
in via abbondanziale, l’atto d’appello è anche nullo, atteso che ne mancano i
presupposti procedurali essenziali: infatti il gravame deve indicare i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv.2 lett.f CPC), ritenuto
che la dichiarazione d’appello è nulla se tale ipotesi non si realizza (art.
309 cpv.5 CPC);
che
__________ ha manifestamente disatteso l’obbligo di motivazione, donde l’irricevibilità
del gravame anche a tale titolo;
che,
avendo fatto capo alla procedura ex art. 313bis CPC e avuto riguardo alle
peculiarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia;
richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 309 cpv.2 lett.f, 309
cpv.5 e 312 CPC; 12 LTG;
PRONUNCIA:
-
L’appellazione
19 luglio / 17 agosto 1995 __________, è irricevibile.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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