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Numero d'incarto:
14.1995.153
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00153
Lugano
18 giugno 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 aprile
1995 da
patr.
dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 17 marzo/3 aprile 1995 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 luglio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da
anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla
procedente che con atto 24 luglio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza
ed in via subordinata l’accoglimento limitatamente a Fr. 1’591’514.20 oltre
interessi al 6.5% dal 1. dicembre 1993, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________del 17 marzo/3 aprile 1995 dell’UE
di Lugano la __________ ( in seguito: __________) ha escusso la __________ per
l’incasso di Fr. 4’720’589.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. dicembre 1993,
indicando quale titolo di credito: “pretese per la consegna di alluminio
secondo vari contratti (il debitore ha eletto domicilio ai sensi dell’art. 50
LEF c/o __________ a __________ ove risiedono i due amm. della __________ il
Sig. __________ e la Sig.ra __________)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un telex datato
29 dicembre 1993 (doc. I) con il quale la __________. le ha comunicato
l’intenzione di saldare entro gennaio 1994 le fatture già scadute, ammontanti
a US$ 1’224’241.77. La __________ ha inoltre prodotto quattordici sue conferme
concernenti la vendita di ulteriori quantitativi di alluminio (doc. da L 1 a L
14) e le relative fatture (doc. da M 1 a M 14). L’importo complessivo posto in
esecuzione ammonta a US$ 3’607’634.07, ossia a Fr. 4’720’589.--.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa non è comparsa.
D. Con sentenza 12 luglio 1995 la Segretaria assessore
della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che nel
caso di specie mancano gli indizi necessari a dimostrare che in via __________
a __________ vi sia una succursale del__________ o che questa vi abbia eletto
domicilio per l’adempimento delle sue obbligazioni nei confronti della
procedente. Il doc. I non permette di concludere che a Lugano vi siano uffici
dell’escussa. Questo documento non costituisce inoltre riconoscimento di debito
ex art. 82 LEF. D’altro canto i doc. da L 1 a L14 e da M 1 a M 14 indicano che
la creditrice ha sempre trattato con la __________ di __________.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata la procedente ribadendo l’esistenza di di una sede effettiva
dell’escussa a Lugano e la validità dei doc. I risp. doc. da L1 a L14
considerati unitamente ai doc. da M 1 a M14 quali riconoscimenti di debito ex art.
82 LEF.
Considerato
in diritto:
a) Territorialmente competente a pronunciare il rigetto
dell’opposizione è, in linea di principio, il giudice del luogo in cui è stata
iniziata l’esecuzione, anche quando non è stata iniziata nel luogo giusto, ma
il debitore non ha sollevato tempestivamente contestazione mediante reclamo. Se
non è stata sollevata eccezione d’incompetenza contro il PE, questa è perenta
anche per la procedura di rigetto inoltrata nello stesso luogo (cfr. DTF 112
III 11 e 115 III 30). L’eccezione d’incompetenza del foro presso il quale
l’esecuzione è stata promossa o proseguita, si situa nella competenza
dell’Autorità di vigilanza e non può essere considerata dal giudice del rigetto
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §44 p. 102). Carenze
prettamente formali di un’esecuzione, in seguito alla violazione di
disposizioni procedurali di natura esecutiva, costituiscono unicamente motivo
di reclamo, per esempio in caso di incompetenza territoriale dell’Ufficio di
esecuzione (cfr. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, § 18 n. 9 e 10 p. 121; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 1993 p. 149.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach Schweizerischem Recht, vol. I, § 18 n. 15 p. 228).
b) Dal PE in esame risulta che l’escussa ha interposto
opposizione con la seguente motivazione: “Al nostro indirizzo non esiste
filiale o sede della __________ - non siamo quindi autorizzati a ricevere
documenti ufficiali. Rivolgersi alla sede legale di __________ ”. Come ritenuto
al precedente considerando la contestazione del luogo d’esecuzione doveva
essere fatta valere con reclamo all’Autorità di vigilanza, la motivazione
dell’opposizione non essendo sufficiente. Dalla documentazione agli atti non
risulta tuttavia che la debitrice abbia contestato con reclamo la notifica del
PE. Non rientrava pertanto nelle competenze del giudice del rigetto
pronunciarsi d’ufficio in merito alla competenza del luogo dove è stata
iniziata l’esecuzione in esame.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Quali esigenze siano poste al requisito della firma ex
art. 82 LEF risulta dall’art. 14 cpv. 1 CO: la firma deve essere apposta di
propria mano, ritenuto che per l’art. 15 CO sostitutivo della firma di chi è
incapace di sottoscrivere può essere solo un segno a mano autenticato o una
pubblica attestazione. Ogni mezzo di sottoscrizione meccanica, come l’uso di
una macchina da scrivere, anche se usata personalmente da chi esprime in forma
scritta ma meccanica una dichiarazione di volontà, manca del requisito della
firma di propria mano (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339).
Solo le
scritture private sottoscritte dall’escusso o da un suo rappresentante
consentono di pronunciare il rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. Panchaud/Caprez,
op. cit., § 3 p. 7 e n. 1).
c) Contrariamente a quanto sostenuto dalla procedente il
telex doc. I non costituisce valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione ex art. 82 LEF. Infatti questo documento, il cui testo è stato
espresso meccanicamente in forma scritta, manca del requisito della firma di
propria mano della debitrice. A questo proposito va osservato che le allegazioni
della creditrice concernenti il valore probatorio dei telex riguardano la
procedura ordinaria, mentre in procedura sommaria non si può prescindere dal
requisito della firma. Lo stesso vale per i “sales orders” doc. da L1 a L14
che, pur se considerati insieme con le fatture da doc. M1 a M14, non risultano
sottoscritti dal__________ __________. Di conseguenza in mancanza di validiti
titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF, l’istanza della
__________ non poteva essere accolta.
- L’appello 24 luglio 1995 __________ va pertanto
respinto.
La tassa di
giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza
di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni
(art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
-
L’appello
24 luglio 1995 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 1’200.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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