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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.153
Data decisione, Autorità: 18.06.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00153
Lugano 18 giugno 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 25 aprile 1995 da
patr. dall'avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 17 marzo/3 aprile 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 luglio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 24 luglio 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza ed in via subordinata l’accoglimento limitatamente a Fr. 1’591’514.20 oltre interessi al 6.5% dal 1. dicembre 1993, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________del 17 marzo/3 aprile 1995 dell’UE di Lugano la __________ ( in seguito: __________) ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 4’720’589.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. dicembre 1993, indicando quale titolo di credito: “pretese per la consegna di alluminio secondo vari contratti (il debitore ha eletto domicilio ai sensi dell’art. 50 LEF c/o __________ a __________ ove risiedono i due amm. della __________ il Sig. __________ e la Sig.ra __________)”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un telex datato 29 dicembre 1993 (doc. I) con il quale la __________. le ha comunicato l’intenzione di saldare entro gennaio 1994 le fatture già scadute, ammontanti a US$ 1’224’241.77. La __________ ha inoltre prodotto quattordici sue conferme concernenti la vendita di ulteriori quantitativi di alluminio (doc. da L 1 a L 14) e le relative fatture (doc. da M 1 a M 14). L’importo complessivo posto in esecuzione ammonta a US$ 3’607’634.07, ossia a Fr. 4’720’589.--.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa.
D. Con sentenza 12 luglio 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che nel caso di specie mancano gli indizi necessari a dimostrare che in via __________ a __________ vi sia una succursale del__________ o che questa vi abbia eletto domicilio per l’adempimento delle sue obbligazioni nei confronti della procedente. Il doc. I non permette di concludere che a Lugano vi siano uffici dell’escussa. Questo documento non costituisce inoltre riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. D’altro canto i doc. da L 1 a L14 e da M 1 a M 14 indicano che la creditrice ha sempre trattato con la __________ di __________.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente ribadendo l’esistenza di di una sede effettiva dell’escussa a Lugano e la validità dei doc. I risp. doc. da L1 a L14 considerati unitamente ai doc. da M 1 a M14 quali riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.
Considerato
in diritto:
a) Territorialmente competente a pronunciare il rigetto dell’opposizione è, in linea di principio, il giudice del luogo in cui è stata iniziata l’esecuzione, anche quando non è stata iniziata nel luogo giusto, ma il debitore non ha sollevato tempestivamente contestazione mediante reclamo. Se non è stata sollevata eccezione d’incompetenza contro il PE, questa è perenta anche per la procedura di rigetto inoltrata nello stesso luogo (cfr. DTF 112 III 11 e 115 III 30). L’eccezione d’incompetenza del foro presso il quale l’esecuzione è stata promossa o proseguita, si situa nella competenza dell’Autorità di vigilanza e non può essere considerata dal giudice del rigetto (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §44 p. 102). Carenze prettamente formali di un’esecuzione, in seguito alla violazione di disposizioni procedurali di natura esecutiva, costituiscono unicamente motivo di reclamo, per esempio in caso di incompetenza territoriale dell’Ufficio di esecuzione (cfr. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 18 n. 9 e 10 p. 121; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993 p. 149.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweizerischem Recht, vol. I, § 18 n. 15 p. 228).
b) Dal PE in esame risulta che l’escussa ha interposto opposizione con la seguente motivazione: “Al nostro indirizzo non esiste filiale o sede della __________ - non siamo quindi autorizzati a ricevere documenti ufficiali. Rivolgersi alla sede legale di __________ ”. Come ritenuto al precedente considerando la contestazione del luogo d’esecuzione doveva essere fatta valere con reclamo all’Autorità di vigilanza, la motivazione dell’opposizione non essendo sufficiente. Dalla documentazione agli atti non risulta tuttavia che la debitrice abbia contestato con reclamo la notifica del PE. Non rientrava pertanto nelle competenze del giudice del rigetto pronunciarsi d’ufficio in merito alla competenza del luogo dove è stata iniziata l’esecuzione in esame.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Quali esigenze siano poste al requisito della firma ex art. 82 LEF risulta dall’art. 14 cpv. 1 CO: la firma deve essere apposta di propria mano, ritenuto che per l’art. 15 CO sostitutivo della firma di chi è incapace di sottoscrivere può essere solo un segno a mano autenticato o una pubblica attestazione. Ogni mezzo di sottoscrizione meccanica, come l’uso di una macchina da scrivere, anche se usata personalmente da chi esprime in forma scritta ma meccanica una dichiarazione di volontà, manca del requisito della firma di propria mano (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339).
Solo le scritture private sottoscritte dall’escusso o da un suo rappresentante consentono di pronunciare il rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 p. 7 e n. 1).
c) Contrariamente a quanto sostenuto dalla procedente il telex doc. I non costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. Infatti questo documento, il cui testo è stato espresso meccanicamente in forma scritta, manca del requisito della firma di propria mano della debitrice. A questo proposito va osservato che le allegazioni della creditrice concernenti il valore probatorio dei telex riguardano la procedura ordinaria, mentre in procedura sommaria non si può prescindere dal requisito della firma. Lo stesso vale per i “sales orders” doc. da L1 a L14 che, pur se considerati insieme con le fatture da doc. M1 a M14, non risultano sottoscritti dal__________ __________. Di conseguenza in mancanza di validiti titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF, l’istanza della __________ non poteva essere accolta.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
L’appello 24 luglio 1995 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 1’200.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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