AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.1995.179
Data decisione, Autorità: 18.04.1996, CEF
Incarto n. 14.95.00179 14.95.00180
Lugano 18 aprile 1996 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 20 giugno 1995 risp. 26 luglio 1995 da
(patrocinata dall’avv. __________
Contro
(patrocinata dall’avv. __________
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n__________del 12/14 giugno 1995 risp. n. __________del 4/6 luglio 1995 dell’UE di Lugano;
sulle quali istanze la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 16 ottobre 1995 ha così deciso:
inc. n. __________ (PE n. __________
“1. L’istanza è respinta.
inc. n. __________ (PE n. __________
“1. L’istanza è respinta.
Sentenze dedotte tempestivamente in appello dalla procedente che con atti 24 ottobre 1995 ha postulato l’accoglimento delle istanze, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 15 novembre 1995 la parte appellata si è opposta ai gravami, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________del 12/14 giugno 1995 risp. n. __________del 4/6 luglio 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________, per l’incasso di Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1995 risp. di Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1995, indicando sui PE quale titolo di credito: “Indennità consulenza - contratto del 1.7.1990” risp. “Indennità consulenza secondo trimestre 1995 - contratto del 1.7.1990”.
Interposte tempestive opposizioni dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il 1. luglio 1990 la __________. e la __________ hanno sottoscritto un contratto di cooperazione e di consulenza concernente l’attività dell’escussa in __________ Con accordo 7 dicembre 1992 (doc. B) le parti hanno stipulato alcune clausole aggiuntive, fissando la scadenza del contratto al 30 giugno 1996 ed il compenso annuo per consulenza (punto 6.01 del contratto doc. A) dal 1. luglio 1993 a Fr. 430’000.--, pagabili trimestralmente. La procedente ha poi prodotto una lettera 28 maggio 1993 (doc. C) del seguente tenore:
“A seguito dei colloqui odierni, si precisa che, fermo restando il Vostro impegno ad effettuare la consulenza avvalendoVi delle prestazioni della Sig.ra __________ a, il compenso già convenuto il 7 dicembre 1992, nella misura di Fr. Sv. 430’000.--, Vi sarà comunque da noi pagato alle scadenze previste, anche in deroga a quanto previsto al punto 2 di detta lettera.”
La creditrice ha rilevato che l’indennità trimestrale le è stata versata fino a fine 1994. Con le esecuzioni in oggetto essa pretende il pagamento della prima e seconda rata per il 1995 di Fr. 107’500.-- ciascuna.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di carenza d’identità non essendo il doc. C identico con i titoli di credito indicati nei PE. Inoltre ha eccepito inadempimento contrattuale da parte della procedente, non avendo mai ricevuto una conferma documentale circa l’identità della persona di cui la __________ intendeva avvalersi per l’adempimento delle sue obbligazioni. La debitrice ha poi fatto valere l’eccezione di compensazione. La precettante avrebbe infatti già incassato la commissione base prevista nell’accordo 1. luglio 1990 per l’in-tera sua attività su tutto il valore del contratto stipulato tra __________ e __________ una __________, incluse quelle relative alla parte non ancora eseguita del contratto. Secondo la escussa la parte versata in eccesso ammonta a circa 2.5/3 milioni di ECU. __________ avrebbe inoltre già ricevuto un anticipo relativo alla messa in marcia dell’impianto per Fr. 1’855’000.-- previsto al punto 4 del doc. B. La __________ ha poi eccepito carente assistenza da parte della procedente nell’ottenimento di crediti e finanziamenti relativi al completamento delle forniture, come previsto al punto 4 del doc. B. Inoltre non le sarebbero state inviate regolari fatture indicanti la causale e l’esecuzione delle prestazioni, così come previsto dal contratto di base doc. A punto 6.02. L’escussa ha poi osservato che il doc. C è connesso con gli altri accordi contrattuali. Infatti è stato sottoscritto lo stesso giorno degli accordi aggiuntivi del 28 maggio 1993 (doc.
D. Con sentenze 16 ottobre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’eccezione di carenza d’identità tra i titoli di credito menzionati sui PE con quelli prodotti con le istanze, argomentando che è chiaramente deducibile che i doc. B e C si riferiscono ai crediti posti in esecuzione. La procedente fonda le sue pretese sulla convenzione 1. giugno 1990, sull’aggiorna-mento integrativo 7 dicembre 1992 e sulla lettera 28 maggio 1993. In prima sede è poi stato rilevato che il fatto che la __________ abbia sempre provveduto al pagamento delle commissioni di consulenza fino al dicembre 1994, dimostra che il contratto è stato adempiuto. Dagli atti non risulta inoltre che l’escussa abbia mai contestato la qualità delle prestazioni fornite dalla __________ In sede pretorile è stata tuttavia ritenuta verosimile l’eccezione di compensazione con commissioni pagate in eccesso sulla base del doc. 1, che attesta l’esistenza di rapporti contrattuali complessi da cui derivano pretese e contropretese, indeterminabili in sede di procedura di rigetto. Secondo la prima giudice la lettera 2 maggio 1994, contenente una dichiarazione a saldo, appare in netto contrasto con le pretese poste in esecuzione. In prima sede le istanze di rigetto provvisorio dell’opposi-zione sono state pertanto respinte.
E. Contro le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata la procedente con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Con osservazioni 15 novembre 1995 la __________ si è opposta ai gravami, riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1. Le due appellazioni sono dirette contro due sentenze pretorili aventi sia la stessa appellante che la stessa parte appellata, sostanzialmente riferite a fatti simili: le cause possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza.
2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Dall’esame della documentazione agli atti si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dall’escussa, i titoli di credito indicati sui PE, ossia il contratto di consulenza stipulato tra le parti il 1. luglio 1990 risp. l’indennità per consulenza si identificano con i documenti prodotti a fondamento delle istanze di rigetto dell’opposizione. Infatti la convenzione aggiuntiva 7 dicembre 1992 (doc. B) così come lo scritto 28 maggio 1993 (doc. C) concernente la consulenza prestata da __________ alla __________ sono connessi con il contratto di consulenza 1. luglio 1990 (doc. A).
d) Dall’esame della convenzione aggiuntiva 7 dicembre 1992 (doc. B ) emerge che l’escussa si è impegnata a versare alla procedente dal 1. luglio 1993 un compenso annuo di Fr. 430’000.--, pagabile trimestralmente. Con lo scritto 28 maggio 1993 (doc. C) la __________ ha comunicato alla procedente che il compenso già convenuto il 7 dicembre 1992, nella misura di Fr. 430’000, sarebbe comunque stato pagato alle scadenze previste, anche in deroga a quanto concordato al punto 2 della lettera 7 dicembre 1992.
Questi documenti costituiscono in principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di __________, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’ecce-zione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348 con riferimenti)
c) Incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81).
d) In casu l’escussa ha sollevato l’eccezione d’inadempimento contrattuale da parte della __________ Le sue allegazioni in merito alla mancata designazione di una persona che espletasse l’attività promessa con il contratto doc. A sono tuttavia inconferenti. Infatti non solo dalla documentazione agli atti non risulta alcuna contestazione da parte dell’escussa in merito a tale carenza, ma con la lettera 28 maggio 1993 (doc. C) la __________ medesima ha affermato che la consulenza avveniva tramite la signora __________ il che dimostra che era perfettamente a conoscenza dell’identità della consulente. Anche in merito alla pretesa mancanza d’assistenza della __________ nell’ottenimento di crediti e finanziamenti al fine di ricevere il pagamento dell’85% dell’ammontare dei contratti, __________ non ha fornito alcun documento relativo a sue contestazioni in merito. Contrariamente a quanto ritenuto dall’escussa, l’onere di rendere verosimile l’inadempimento contrattuale spetta tuttavia alla parte escussa sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni, e non con contestazioni sollevate in sede di contraddittorio e prive di riscontri tali da rendere verosimile quanto affermato.
L’appellante ha poi fatto valere l’eccezione di compensazione con diversi importi che la procedente avrebbe già incassato. Dall’avviso di addebito 3 maggio 1994 (doc. 2) a favore della __________. non risulta tuttavia nemmeno il motivo del pagamento di Fr. 14’759’646.--. Anche in merito alle commissioni, secondo l’escussa già versate in eccesso per 2.5/3 mlioni di ECU, così come all’anticipo di Fr. 1’855’000.-- non risultano dagli atti giustificativi idonei a stabilirne, nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione, sia la causa che l’ammontare. La parte appellata ha poi rilevato che con la lettera 2 maggio 1994 (doc. 3) la procedente le ha comunicato che in relazione al contratto _________-91/92 tra __________ e __________l nulla più le era dovuto. Che questa dichiarazione non ha connessione alcuna con il mandato di consulenza in oggetto emerge sia dal fatto che lo scritto doc. 3 si riferisce al contratto __________ 91/92, senza accenno alcuno al rapporto di consulenza, sia dai pagamenti delle indennità trimestrali effettuati dall’escussa, successivamente alla lettera 2 maggio 1994, fino al 31 dicembre 1994 e ciò, nonostante la pretesa mancanza di fatture.
Non avendo pertanto la parte appellata reso verosimile sulla base di riscontri oggettivi nè la causa, nè l’importo delle sue contropretese, anche l’eccezione di compensazione va respinta.
Contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, i doc. B e C costituiscono pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, per cui le opposizioni interposte ai PE in esame vanno rigettate in via provvisoria per Fr. 107’500.-- oltre al 5% dal 1. aprile 1995 risp. per Fr. 107’500.-- oltre al 5% dal 1. luglio 1995.
Tasse di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 320 CPC e 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia: I. Le cause inc. 14.95.179 e 14.95. 180 sono dichiarate congiunte.
II.1. L’appello 24 ottobre 1995 di __________ (inc. 14.95.179), è accolto.
Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 20 giugno 1995 di __________ è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE. __________ del 12/14 giugno 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1995.
II.2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ , che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
III.1. L’appello 24 ottobre 1995 di __________ (inc. 14.95.180), è accolto.
Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 26 luglio 1995 di __________, è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta al PE __________ del 4/6 luglio 1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 1995.
III.2. La tassa di giustizia di fr. 150.--del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ , che rifonderà a __________. Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
IV. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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