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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.31
Data decisione, Autorità:
20.04.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00031
Lugano
20 aprile 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 13 gennaio
1995 da
(patrocinato
dallo Studio legale __________)
Contro
titolare
della ditta individuale __________
procedura congiunta con altre due dipendenti da
istanze fallimentari promosse da __________ (5 gennaio 1995) e da __________,
(19 gennaio 1995), in cui il Pretore di Locarno-Campagna ha decretato il 26
gennaio 1995, per quanto qui di rilievo:
“1. E’
dichiarato il fallimento di __________, titolare della ditta individuale
__________, con effetto 26 gennaio 1995 alle ore 15.00.
§. I
creditori sono avvertiti che sono responsabili delle spese fino alla prima
adunanza dei creditori (art. 169 e 235 LEF).
- Le
spese e la tassa di giustizia di Fr. 150.--, da anticipare dalle parti istanti,
sono a carico del fallito”;
sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6
febbraio 1995 da __________ che ne postula la riforma limitatamente al carico
delle spese nella forma della loro anticipazione, ritenuto che il fallimento
non può essere decretato sulla base di un’istanza che non è stata oggetto di
contraddittorio;
esaminati
atti e documenti;
posti i
seguenti
punti di giudizio: 1. se deve essere accolta l'appellazione 6 febbraio 1995 di
__________;
- tassa
di giustizia e ripetibili.
Considerato
in
fatto e in diritto: che tre creditori
(tra cui l’appellante) hanno chiesto il fallimento, poi concesso il 26 gennaio
1995 prima ancora che avesse luogo l’udienza di contraddittorio fissata per
__________ per il 6 febbraio 1995;
che
con l’appello in esame __________ non censura il fatto che sia stato dichiarato
il fallimento ma solo che, non essendosi potuta esprimere in sede di contraddittorio,
non ha potuto determinarsi come sarebbe stato suo diritto, ad esempio ritirando
l’istanza per evitare di dover anticipare le spese ex art. 169 LEF;
che
il diritto di essere sentito, dedotto dall'art. 387 cpv.1 CPC oltre che dall'art.
4 Cost., va tutelato anche nella procedura sommaria di fallimento;
che
__________ è legittimata all’appello, il gravamen realizzandosi nel dover
anticipare, unitamente ad altri due creditori, le spese ex art. 169 LEF fino
alla prima adunanza dei creditori (art. 235 LEF);
che
il diritto di essere sentito è stato nel caso di specie disatteso nei confronti
di __________;
che
il pronunciato fallimentare, dipendente da altre due procedure per le quali non
vi è disputa su vizi procedurali di qualsivoglia natura, resta pienamente operante,
salvo sulla corresponsabilità di __________ per l’anticipazione delle spese che
non può essere a carico di chi non si è potuto esprimere in sede di contraddittorio;
che
per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art.
67 OTLEF) mentre l’errore pretorile determina il carico allo Stato
dell’indennità a favore di __________;
richiamati
gli art. 168, 169 e 174 LEF,
pronuncia: 1. L'appellazione 6 febbraio 1995 __________, è
accolta.
1.1 Di
conseguenza la sentenza 26 gennaio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna è
precisata nel senso che con “creditori responsabili delle spese” al dispositivo
n. 1. § e con “parti istanti” al dispositivo n. 3 non va considerata __________
-
Non
si preleva la tassa di giustizia.
-
Lo
__________ rifonderà a __________ Fr. 200.-- di indennità.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a:
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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