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Numero d'incarto:
14.1995.69
Data decisione, Autorità:
19.11.1998, CEF
Incarto n.
14.95.00069
Lugano
19 novembre 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 dicembre
1992 da
patr.
dall'avv. __________
contro
__________, quale convenuto
__________ quale terzo proprietario del pegno
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 9/18 novembre 1992 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 5 marzo 1993 ha così
deciso:.
“1. L’istanza è accolta:
l’opposizione al PE __________ è respinta in via definitiva per fr. 23’455.--
oltre interessi al 6% dal 28. gennaio 1992 su fr. 22’665.--, dal 24.9.1992 su
fr. 790.-- e fr. 86.-- di spese esecutive.
- Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 200.-- da anticipare dall’istante, sono a carico del
convenuto e del terzo proprietario del pegno, i quali rifonderanno in solido
all’istante fr. 850.-- di ripetibili.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello da __________, che con atto 18 marzo 1993 ha
postulato la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza di rigetto per
nullità della procedura esecutiva, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 18 aprile 1998 il procedente ha presentato le sue osservazioni, protestate
spese e ripetibili;
rilevato
che la presente procedura è stata sospesa, avendo l’appellante il 18 marzo 1993
presentato ricorso alla CEF quale Autorità di vigilanza contro l’operato dell’UEF
di Locarno in merito all’esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________in oggetto;
ritenuto
che con decisione 21 settembre 1993 l’Autorità di vigilanza ha dichiarato nulla
la notifica del PE n. __________ a __________ quale terzo proprietario del
pegno immobiliare, erroneamente avvenuta a mezzo del debitore
____________________, in luogo di __________
preso atto che in
seguito alla dichiarazione di nullità della notifica del PE __________
la
procedura di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 23 dicembre 1992 è
divenuta priva d’oggetto;
rilevato
come di conseguenza anche la presente procedura sia così divenuta priva
d’oggetto;
considerato
come per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia e dall’assegnare indennità;
pronuncia:
-
L’appello
18 marzo 1993 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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