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Numero d'incarto:
14.1995.96
Data decisione, Autorità:
24.04.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00096
Lugano
24 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nelle procedure fallimentari dipendenti dalle istanze presentata il 13 e 19
dicembre 1994 da
patr. dallo __________
e
contro
patr. dall'avv. __________
procedure congiunte e decise dal Segretario assessore
della Pretura di Locarno-Campagna con il decreto 15 marzo 1995 che ha
pronunciato il fallimento di __________ con effetto dal 15 marzo 1995 alle ore
15.00;
sentenza tempestivamente dedotta in appello il 27
marzo 1995 da __________ che ne ha chiesto l’annullamento, protestate spese e
indennità, previa concessione dell’effetto sospensivo;
ritenuto di dover procedere ex art. 313bis CPC;
esaminati atti e documenti;
posti i seguenti
punti di giudizio:
-
se
deve essere accolta l'appellazione 27 marzo 1995 di __________;
-
tassa
di giustizia e indennità.
Considerato
in fatto e in diritto:
che
a __________ è stata concessa una prima moratoria concordataria il 3 gennaio
1994, conclusasi con la sentenza di revoca della moratoria 22 novembre 1994 di
questa Camera quale Autorità superiore dei concordati, pubblicata sul FUC del 9
dicembre 1994;
che
il 13 dicembre 1994 __________ n e il 19 dicembre 1994 __________ a hanno chiesto
il fallimento di __________ ex art. 309 LEF;
che
la sentenza dell’Autorità superiore dei concordati è stata impugnata da
__________ con ricorso di diritto pubblico del 20 dicembre 1994, poi respinto
dal Tribunale federale con sentenza 14 febbraio 1995;
che
nel frattempo, il 14 dicembre 1994 __________ aveva chiesto una seconda moratoria
concordataria di quattro mesi;
che
con sentenza 14 marzo 1995 il Segretario assessore ha respinto la domanda di
seconda moratoria;
che
il 27 marzo 1995 __________r ha impugnato tale sentenza, che questa Camera ha
confermato quale Autorità superiore dei concordati con sentenza 20 aprile 1995;
che
le procedure fallimentari dipendenti dalle domande di fallimento 13 dicembre
1994 di __________ n e 19 dicembre 1995 di __________ sono rimaste
sospese fino al termine della prima procedura concordataria sfociata nella sentenza
14 febbraio 1995 del Tribunale federale;
che
le procedure fallimentari sono poi state ulteriormente sospese fino alla reiezione
della domanda di seconda moratoria concordataria;
che
con sentenza 15 marzo 1995 il Segretario assessore ha pronunciato il fallimento
di __________ con effetto dal 15 marzo 1995 alle ore 15.00;
che
con tempestivo appello 27 marzo 1995 __________ ne ha chiesto l’annullamento,
protestate spese e indennità, previa concessione dell’effetto sospensivo,
atteso che:
-
la
pubblicazione della revoca della moratoria concordataria sul FUC del
__________“era priva di ogni validità giuridica” perchè la decisione della CEF
non era definitiva e la pubblicazione prima della decorrenza del termine di
ricorso al Tribunale federale “del tutto irrituale”: le domande di fallimento
presentate anzitempo “devono quindi essere considerate nulle e non avvenute”;
-
non si
può dichiarare il fallimento quando “le condizioni per la concessione di una
nuova moratoria sono adempiute”, nonostante il primo giudice abbia respinto la
domanda di seconda moratoria, perchè contro siffatto giudizio è stato
interposto appello;
che
il giudice del fallimento rigetta la domanda di decozione nelle ipotesi previste
ex art. 172 LEF;
che
il debitore non solo non prova ma neppure afferma che il debito sia stato
estinto o che il creditore gli abbia concesso una dilazione;
che
le domande di fallimento 13 e 19 dicembre 1994 sono state tempestive,
nell’ossequio del termine di dieci giorni ex art. 309 LEF dalla pubblicazione
prevista all’art. 308 LEF;
che
la decisione dell’Autorità superiore dei concordati è definitiva ex art. 308
cpv.1 LEF nel senso che non è più impugnabile con i rimedi ordinari di diritto
ma solo con il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, che è notoriamente
mezzo straordinario di impugnativa (cfr.
Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna, 1994, p.25 n.2);
che
__________ ha interposto ricorso di diritto pubblico il 20 dicembre 1994, ottenendo
successivamente l’effetto sospensivo;
che
il Segretario assessore ha correttamente sospeso le due procedure fallimentari
fino ad evasione del ricorso di diritto pubblico;
che
il primo giudice ha riattivato le procedure dopo la sentenza 14 febbraio 1995
che ha respinto il ricorso di diritto pubblico del 20 dicembre 1994;
che
per l’art. 173a LEF, se il debitore prova d’aver presentato la domanda di
moratoria concordataria, il giudice può differire la dichiarazione di
fallimento;
che
il Segretario assessore ha respinto la domanda di seconda moratoria e ha poi
dichiarato il fallimento di __________;
che
questa Camera, quale Autorità superiore dei concordati, con sentenza aprile
1995 ha respinto l’appello contro la non concessione della seconda moratoria;
che
il giudizio di primo grado merita conferma, i presupposti per la dichiarazione
di fallimento essendosi realizzati;
che,
visto l’esito, la domanda di effetto sospensivo diviene caduca;
richiamati
gli art. 172, 173a, 174, 175, 308 e 309 LEF
pronuncia:
- L’appellazione
27 marzo 1995 di __________, è respinta.
1.1 Di
conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha dichiarato il
fallimento di __________, con effetto dal 15 marzo 1995 alle ore 15.00.
-
E'
ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, è a carico di
__________ r.
-
Intimazione:
Comunicazione:
Pretura di Locarno-Campagna
Ufficio registri di Locarno.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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