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Numero d'incarto:
14.1996.54
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00054
Lugano
23 settembre 1996
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 aprile
1996 da
rappr.
da__________ __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 23/25 aprile 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 21/24 giugno 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza
é respinta.
- La tassa di giustizia in Fr. 100.--, da anticipare dalla
parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte
convenuta Fr. 200.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 27 giugno 1996
ha postulato l’accoglimento dell’istanza;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
considerato
in
fatto e in diritto
-
che
con PE n. __________del 23/25 aprile 1996 dell’UE di Lugano __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 8’692.--, indicando quale titolo di
credito: “Unterhaltsbeiträge (Alimente) für __________ gemäss Unterhaltsvertrag
vom 11.5.1988 der Gemeinde __________, für die Zeit vom 1.11.1994 bis und mit
30.4.96. Inkl. Fr. 100.-- gemäss Prozessentschädigung vom 2.1.95 gemäss il
Pretore del Distretto di Lugano (Rechtsöffnung Nr. __________)”;
-
che
interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il
rigetto al Pretore;
-
che
il procedente fonda la sua pretesa su un contratto per il pagamento di
contributi (Unterhaltsvertrag) datato 29 aprile 1988 (doc. C), con il quale
l’escusso si è obbligato a pagare al procedente dal 1. gennaio 1988 un
contributo mensile indicizzato di Fr. 500.-- al mese;
-
che
con la procedura in oggetto il creditore pretende i contributi per il periodo
dal 1. novembre 1994 al 30 aprile 1995;
-
che
l’escutente ha inoltre prodotto copia del conteggio per il pagamento di una
tassa di giustizia di Fr. 100.-- inerente una sentenza emessa il 2 gennaio 1995
dalla Pretura di Lugano;
-
che
all’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che l’obbligo di
pagamento del contributo alimentare è stato annullato con effetto dal 30
novembre 1990 ed ha prodotto una decisione 24 novembre 1990 della __________
(doc. 1);
-
che
in sede pretorile l’istanza è stata respinta mancando per il contributo
alimentare un titolo di rigetto ex art. 80/81 LEF e per la tassa di giustizia
un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF;
-
che
con l’atto di appello il procedente ha postulato l’accoglimento dell’istanza
sostenendo che la decisione di mutamento doc. 1 riguarda solo il rapporto tra
il Comune di __________ e sua madre e non l’obbligo di pagamento dell’escusso;
-
che
in sede di appello è esclusa ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
-
che
ex art. 81 LEF quando il credito è fondato sopra una sentenza esecutiva di una
autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione
è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato
estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento,
ovvero non dimostri che é prescritto;
-
che
il punto 3 del contratto per il pagamento di contributi doc. C prevede che nel
caso in cui i genitori (d’accordo con la madre) vivono in comunione domestica
con il figlio e il padre versa contributi adeguati all’economia comune,
l’obbligo di mantenimento è estinto;
-
che
il debitore ha prodotto una decisione formale della __________ datata 24
novembre 1990 (doc. 1), con la quale, a far tempo dal 30 novembre 1990, il
diritto all’anticipo degli alimenti è stato annullato, la madre dell’escusso
abitando di nuovo con l’escusso;
-
che
sulla base del predetto documento la parte appellata ha dimostrato che il suo
obbligo di pagamento è estinto, i nuovi documenti prodotti dall’appellante in
sede di appello non potendo venire considerati ex art. 321 cpv. 1 lett. 1CPC;
-
che
mancando un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80/81
LEF, l’istanza è stata correttamente respinta in sede pretorile sulla base dei
documenti prodotti;
-
che
la tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità
in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF);
-
che
restano impregiudicati i diritti di parte creditrice sulla base di nuovi
documenti e in una nuova esecuzione;
richiamati
gli art. 80/81 LEF
pronuncia
-
L’appello
27 giugno 1996 __________, é respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, é a carico di
__________ rtner.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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