AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.78
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00078
Lugano
15 ottobre 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 19 giugno 1996
presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 20
agosto 1996:
“1. E` pronunciato il fallimento della
__________, a far tempo da martedì 20 agosto 1996 alle ore 14.00.
2/3 omissis.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 28 agosto 1996 da __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 29/30 agosto 1996 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 19 giugno 1996 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per
il mancato pagamento di Fr. 260.25, ossia Fr. 2’190.85, dedotti Fr. 1’930.60
pagati il 2 maggio 1996.
B. All’udienza
di contraddittorio del 17 luglio 1996 l’escussa non è comparso.
C. L’appellante
adduce di aver saldato il debito in esecuzione con il versamento il 17 luglio
1996 dell’importo residuo di Fr. 260.25, producendo copia della ricevuta (doc.
B).
Considerato
in diritto
- L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito
il 17 luglio 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento.
A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella
narrativa fattuale sub C.
a) La
questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed
eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile
cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di
ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di
ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per
gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura
sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b
CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria
di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.
4-5.
Gli
pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora
fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un
ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi
effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f.
e rif. ivi).
-
Nel
caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente
dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi
annullato.
-
La
tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il
primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e
388 CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. L’appello
è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 20
agosto 1996 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
n. FA.96.00633, nei confronti di __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico di __________
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito. sono a
carico di __________
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster