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Numero d'incarto:
14.1997.4
Data decisione, Autorità:
06.03.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00004
Lugano
6 marzo
1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 11 novembre 1996 presentata da
Contro
patr.
da: __________
sulla quale istanza la
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 1997 ha così
deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da giovedì __________
alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 9 gennaio 1997 dalla __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 13/22 gennaio 1997 che ha accordato all’appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 11
novembre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr.
10’100.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di
contraddittorio dell’11 dicembre 1996 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce
di aver concluso il 2 dicembre 1996 un accordo con la creditrice con il quale è
stata concordata una dilazione di pagamento e di avere pagato la prima rata di
Fr. 2’000.-- entro il termine fissato, producendo l’accordo sottoscritto dalla
creditrice e la ricevuta per il pagamento della prima rata (doc. B e C).
Considerato
in diritto:
- Ex art. 172 n. 3 LEF
il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Ex art. 174 cpv. 1LEF la
decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono
avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza.
-
L’appellante adduce
per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione prima
della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha
prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti
costituiscono prova sufficiente della concessione di una dilazione da parte
della creditrice ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi
annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La tassa di
giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il primo
giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio
fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
PRONUNCIA
I. L’appello è
accolto.
Di conseguenza il giudizio
di prima sede viene così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 2
gennaio 1997 pronunciata dalla Pretore di Lugano, Sezione 5, inc. n.
FA.96.01207, nei confronti della __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico della __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a
carico della __________.”
II. La tassa di
giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante,
resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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