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Numero d'incarto:
14.1997.78
Data decisione, Autorità:
19.08.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00078
Lugano
19 agosto 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 aprile
1997 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizone interposta al PE n.
__________ del 29/30 gennaio 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 23 maggio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
- La
tassa di giustizia in Fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta.”
Decisione tempestivamente dedotta in
appello dall’escusso con atto 31 maggio 1997;
richiamato l’art. 313 bis CPC;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
-
che con PE n.
__________del 29/30 gennaio 1997 dell’UE di Lugano la Fondazione Istituto
Collettore LPP ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 12’389.35 e Fr.
150.--, indicando quale titolo di credito: “1) Conteggio previdenza
professionale obbligatoria LPP, relativo alla sentenza del tribunale cantonale
delle assicurazioni del 29 marzo 1995, cresciuta in giudicato e riconoscimento
di debito del 27.04.1995- 2) Spese, art. 103, 106 CO”;
-
che interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto al Pretore;
-
che la procedente fonda la
sua pretesa su una sentenza 29 marzo 1995 del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
con la quale l’escusso è stato condannato a versarle Fr. 12’492.-- oltre
interessi del 5% su Fr. 164.35 dal 1. febbraio 1990, del 6.5% su Fr. 6’449.--
dal 1. febbraio 1991 e del 6.5% dal 1. febbraio 1992 su Fr. 12’492.-- (doc. C).
La creditrice ha poi
prodotto uno scritto 27 aprile 1995 del debitore in merito alla liquidazione
degli importi dovuti (doc. D) ed un estratto conto (doc. E);
-
che con scritto 12 maggio
1997 __________ ha chiesto alla Pretura il rinvio dell’udienza di
contraddittorio, fissata per il 23 maggio 1997, sostenendo che in seguito ad
un grave infortunio avrebbe dovuto entrare alla __________ a __________ il 21
aprile 1997. Con scritto 15 aprile 1997 aveva rinviato l’entrata in clinica di
qualche settimana. Da comunicazioni telefoniche ricevute egli avrebbe dovuto
recarsi a __________ per la cura nel corso della settimana durante la quale era
fissata l’udienza di contraddittorio;
-
che con ordinanza 15
maggio 1997 la Pretore non ha ammesso la richiesta di rinvio, ritenendola
ingiustificata, non avendo __________ provveduto a suffragare i motivi del suo
impedimento, essendo inoltre un rinvio incompatibile con le esigenze
organizzative e la richiesta tardiva, atteso che la citazione per l’udienza era
stata staccata il 15 aprile 1997;
-
che con lettera 16 maggio
1997 l’appellante ha trasmesso uno scritto della __________, da cui risulta che
la data della sua entrata in clinica era stata fissata per il 26 maggio 1997;
-
che con scritto 22 maggio
1997 l’escusso ha presentato le sue osservazioni all’istanza di rigetto, non
comparendo tuttavia all’udienza di contraddittorio;
-
che con sentenza 23 maggio
1997 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5,
ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
-
che contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo di non avere
avuto la possibilità di produrre documenti. Infatti l’opposizione all’esecuzione
è stata interposta per gli importi di cui alla lettera raccomandata 22 maggio
- L’appellante ha poi rilevato di avere domandato il rinvio dell’udienza,
per degenza in clinica a __________. Inoltre aveva chiesto dati in merito alla
permanenza di operai della ditta D’altronde la procedente ha prodotto solo la
sentenza e non il calcolo dei premi;
-
che ex art. 136 CPC la
parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio dell’udienza se impedita
per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio
militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale;
-
che l’istanza di rinvio
presentata dall’escusso è stata correttamente respinta dal primo giudice per
carenza di prove, non valendo infatti quale prova la semplice comunicazione di
parte di doversi recare in clinica in seguito a comunicazioni telefoniche, per
le quali non è stato dapprima fornito alcun riscontro oggettivo e che dalla
lettera __________ trasmessa in seguito da __________ emerge che la data della
sua entrata in clinica era stata fissata per il 26 maggio 1997, ossia dopo
l’udienza di contraddittorio;
-
che con lettera
raccomandata 22 maggio 1997 l’escusso ha presentato le sue osservazioni scritte
all’istanza di rigetto dell’opposizione;
-
che la documentazione
presentata fuori udienza non è tuttavia ammessa per ragioni formali, atteso che
siffatto modo di procedere viola palesemente il dettato dell’art. 387 CPC, il
cui cpv. 2 stabilisce che le parti all’udienza possono esporre le loro domande,
le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all’istanza scritta e che il principio
dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale
cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, il quale vieta
alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello
stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331 con
riferimenti);
-
che ex art. 321 cpv. 1
lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti,
prove ed eccezioni, per cui le allegazioni sollevate dall’escusso la prima
volta in sede di appello vanno respinte, essendo proceduralmente irrite;
-
che come correttamente
ritenuto in prima sede la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni
(doc. C) costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80
LEF, per cui la sentenza pretorile va confermata;
-
che ex art. 313 bis CPC
può essere deciso con breve motivazione senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora l’appello si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
-
che la tassa di giustizia
segue la soccombenza (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF)
pronuncia
-
L’appello 31 maggio
1997 di __________è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di
- Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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