AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1998.126
Data decisione, Autorità:
23.07.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00126
Lugano
23 luglio 1999B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 agosto 1998 da
patr.
dallo Studio legale. __________
contro
arch.
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 ottobre 1998 ha cosÌ
deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 9’492.45 oltre interessi al 7%
dal 15 marzo 1996 su fr. 4’710.30 e dal 27 luglio 1997 su fr. 4’782.15.
- La
tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
300.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 novembre 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 7 dicembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano la __________ ha
escusso l’arch. __________ per l’incasso di fr. 4’710.30 oltre interessi al 7%
dal 1. gennaio 1996, fr. 4’782.15 oltre interessi al 7% dal 1. gennaio 1997 e
fr. 2’692.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 1997, indicando quale titolo
di credito: 1/3) contratto di locazione relativo ai locali commerciali ubicati
in via __________, pian terreno, int. 2 (compreso archivio e box) - saldo
pigione maggio 1997; conguaglio spese accessorie 1995, 1996.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente con istanza 24 agosto 1998
ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente all’importo di
fr. 9’492.45 oltre interessi al 7% di fr. 4’710.30 dal 15 marzo 1996 e di fr.
4’782.15 dal 27 luglio 1997 per i conguagli delle spese accessorie 1995 e 1996 .
B. La
procedente ha locato all’arch. __________r con contratto di locazione stipulato
il 18 ottobre 1996 dei vani commerciali nello stabile denominato __________ in
via __________ per un canone di locazione mensile di fr. 3’183.-- più fr.
350.-- per le spese accessorie, fr. 100.-- per il locale archivio e fr. 200.--
per la locazione di un box, da pagare anticipatamente all’inizio di ogni mese (doc.
A). La creditrice fonda le sue pretese su due scritti 15 febbraio 1996 risp. 27
giugno 1997 (doc. E e F), con cui ha chiesto all’escusso il pagamento entro 30
giorni dei conguagli 1995 risp. 1996 ammontanti a fr. 4’710.30 risp. 4’782.15, cosî
come su una lettera 24 luglio 1998 (doc. C) con cui ha chiesto di nuovo il
pagamento dei predetti conguagli e di altre pretese, sempre concernenti il
contratto di locazione, per un importo complessivo di fr. 47’675.95. La
__________ ha inoltre prodotto la risposta 19 agosto 1998 dell’escusso (doc.
D), con la quale questi, da un canto ha fatto valere contropretese per fr.
168’266.40 per prestazioni professionali e dall’altro ha riconosciuto l’importo
di fr. 47’675.95 - aumentato a fr. 55’341.95 in sede di contraddittorio (cfr.
verbale p. 2) -, per cui la sua contropretesa si è ridotta per compensazione a
fr. 120’590.45 risp. a fr. 112’924.45 in sede di udienza.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione,
sostenendo che il credito posto in esecuzione è da considerarsi estinto. Il
precettato ha prodotto copia di una petizione 8/9 ottobre 1998 ed i relativi
documenti da A a HH (plico doc. 2), inoltrata alla Pretura del Distretto di
Lugano, sostenendo di vantare nei confronti della __________ una contropretesa
di fr. 168’266,40, la quale, detraendo l’importo complessivo di fr. 55’341.95
posto in esecuzione dalla procedente, si riduce a fr. 112’924.45.
Replicando
la creditrice si è opposta alla produzione dei documenti relativi alla causa di
merito. Essa ha sostenuto che i crediti vantati dall’escusso non sono
comprovati da alcun documento atto a renderli verosimili. I piani concernenti Mendrisio,
che costituirebbero la causa della pretesa posta in compensazione, non sono mai
stati commissionati all’arch. __________, né mai le sono stati consegnati. La
fattura fatta valere dall’escusso si ricollega alla conclusione dei lavori -
dalla quale sono trascorsi ormai 4 anni -, ed è relativa ad un progetto di
massima concernente il porto di __________. Dall’art. 7 del relativo contratto
(doc. AA), si evince che, se anche il porto fosse stato realizzato ovvero
progettato in via definitiva, all’arch. __________r nulla sarebbe stato dovuto
oltre alla somma pattuita, regolarmente ed integralmente versatagli in gran
parte in anticipo. La procedente ha poi prodotto la corrispondenza del suo
rappresentante legale inviata ai rappresentanti dell’escusso (doc. BB, CC e DD)
relativa ai piani per il progetto di Mendrisio, che l’escusso avrebbe eseguito
a carattere personale.
Duplicando
l’escusso ha ribadito l’eccezione di compensazione. In merito al progetto
concernente Mendrisio, all’origine della fattura di fr. 120’000.--, l’escusso
ha prodotto una dichiarazione 4 settembre 1998 dell’impresa di costruzione
__________ doc. 3). In relazione al progetto riguardante il porto di __________
egli ha rilevato che lo stesso è stato progettato su dei fondi che non
coincidono con quelli indicati nel contratto di appalto prodotto da controparte
quale doc. AA. Egli ha poi inoltrato quale doc. 4 lo schizzo planimetrico per
l’insediamento di un porto galleggiante, commissionatogli dalla __________ su
fondi appunto diversi rispetto a quelli indicati nel predetto doc. AA.
D. Con
sentenza 9 ottobre 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta dalla procedente
costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF. L’eccezione di compensazione sollevata dall’escussa per presunte contropretese
vantate nei confronti della __________ per asserite prestazioni professionali
eseguite a suo favore è stata respinta. La petizione inoltrata alla Pretura di
Lugano l’8 ottobre 1998 tendente all’accertamento del credito di fr. 114’000.--
circa (doc. 1), corredata dai documenti da doc. A a doc. HH (doc. plico 2), non
è stata ritenuta atta a rendere verosimile l’eccezione di compensazione.
Infatti i documenti allegati alla medesima non costituiscono, secondo la prima
Giudice, riscontri oggettivi, necessitando di un’approfondita indagine di
merito.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
argomentazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
c) I
doc C e D, unitamente all'ammissione dell'escusso in sede di contraddittorio
dell'importo complessivo di fr. 55'341,95 (cfr. verbale p. 2), costituiscono in
linea di principio valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art.
82 cpv. 1 LEF per gli importi posti in esecuzione.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Il
debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli
ha contro il procedente, l’opposizione deve essere confermata, nella misura in
cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile. Incombe
all’escusso di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la
compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del
credito. La compensazione può avvenire nel caso in cui l’importo e
l’esigibilità della contropretesa è documentata liquidamente da documenti. Se
la pretesa posta in esecuzione risulta da semplici fatture e da uno scritto del
precettato dimostranti che ci sono state delle discussioni tra le parti a
questo proposito, l’eccezione di compensazione va respinta (Panchaud/Caprez,
op. cit. , § 36 n. 7, 2 , 1 e 8; SJ 1966 p. 21).
c) In
casu l’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione versando agli atti
copia della sua petizione 8 agosto 1998 (doc. 1) e la relativa voluminosa
documentazione (plico doc. 2) inoltrata alla Pretura di Lugano, con cui ha
chiesto che la __________ venga condannata a versargli l’importo di fr.
112’924.45 pari alla differenza fra il proprio credito di fr.168’266.40 per sue
prestazioni professionali e il credito complessivo vantato dalla procedente in
relazione al contratto di locazione in esame ammontante a fr. 55’341.95.
L’appellante ha sostenuto di intrattenere con la __________, oltre al rapporto
di locazione, anche relazioni professionali, per le quali non è stato pagato. A
questo riguardo egli ha prodotto la corrispondenza scambiata dalle parti e le
fatture emesse per le sue prestazioni (plico doc. 2 doc. da B a H) così come
numerosi progetti e piani (plico doc. 2 doc. da M a HH). Dalla predetta
corrispondenza non emerge tuttavia nessun riconoscimento da parte della
__________ delle contropretese fatte valere dall’escusso. La procedente ha
infatti integralmente contestato i crediti fatti valere dall’arch. __________,
rilevando di avere già pagato le fatture che la concernevano e di non avergli
conferito incarico alcuno in relazione ai piani risp. ai progetti di cui alla
documentazione prodotta. Nemmeno dalla dichiarazione 4 settembre 1998
dell’impresa di costruzione __________ (doc. 3), in cui quest’ultima in merito
all’edificazione del mappale __________ ha affermato di avere calcolato la sua
offerta, ora in possesso della __________, sulla base dei piani elaborati
dall’arch. __________ non si può dedurre che quest’ultimo sia stato incaricato
dalla procedente di allestire tale progetto e, se del caso, che la creditrice
non l’abbia pagato per le sue prestazioni. Lo stesso vale per il piano doc. 4,
concernente l’insediamento di un porto galleggiante a __________ su fondi - ha
rilevato l’appellante - che non coincidono con quelli indicati nel contratto di
appalto doc. AA, prodotto dalla procedente. Infatti anche se questo progetto
riguarda un altro fondo, non compreso nel contratto doc. AA, non risulta da
alcun atto che l’appellata abbia incaricato espressamente l’escusso di
allestire i piani relativi a tale progetto e, se del caso, che non l’abbia
ancora retribuito.
Come
si evince dalle precedenti considerazioni la documentazione prodotta dal
debitore non fornisce i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile
le contropretese poste in compensazione. La corrispondenza e le fatture
dimostrano che vi sono state discussioni in merito, questi documenti non
permettono tuttavia di ammettere l’eccezione di compensazione sollevata
dall’appellante. La petizione e la relativa documentazione versata agli atti
necessitano infatti dell’indagine approfondita del giudice ordinario. Il potere
di cognizione del giudice del rigetto è infatti limitato e permette di
accogliere l’eccezione di compensazione solo nel caso in cui l’importo e
l’esigibilità della contropretesa sono documentati in termini di sufficiente e
liquidità.
I
doc. C e D con riferimento al verbale di contraddittorio del 9 ottobre 1998
costituiscono pertanto, come correttamente ritenuto in prima sede, valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF. La
sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
- L’appello
3 novembre 1998 dell’arch. __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
82 LEF
pronuncia
-
L’appello
3 novembre 1998 dell’arch. __________, __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico dell’arch. __________r, il quale rifonderà alla __________ fr. 300.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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