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Numero d'incarto:
14.1998.43
Data decisione, Autorità:
21.04.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00043
Lugano
21 aprile 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza di fallimento
20 febbraio 1998 da
contro
rappr.
dall'amministratore unico 6
richiamata la sentenza 3 aprile 1998
della Pretore del Distretto di Lugano;
preso atto del "ricorso" 14
aprile 1998 di ____________________
ritenuti gli estremi per decidere con
breve motivazione ex art. 313bis CPC;
considerato
in fatto e in diritto
che
con sentenza 3 aprile 1998 la Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il
fallimento di __________ sulla base del precetto esecutivo n. __________ del
9/13 ottobre 1997 - divenuto definitivo ed esecutorio, non essendo stata
interposta opposizione - e della comminatoria di fallimento 29 dicembre 1997,
atti esecutivi notificati entrambi all'amministratore unico __________
che
con tempestivo atto 14 aprile 1998 __________ si è aggravata contro il giudizio
pretorile, formulando la seguente "richiesta e motivazione", con la
precisazione che "facciamo ricorso nei termini prescritti dalla
legge" e "il tutto a costo e risarcimento della __________ ":
"1. La
ricorrente è incompetente in materia e utilizza il suo diritto di incompetenza.
Se in questa richiesta ci fossero errori formali preghiamo di indicarci la
forma esatta con indicazione degli articoli di legge ed inviarci in fotocopia
suddetti articoli.
-
Nel
senso dell'art. 193 e 293 LEF pretendiamo l'annullamento del fallimento o un
contratto di carenza di beni.
-
Chiediamo
assistenza di diritto legale ed effetto sospensivo dell'intimazione";
che
il gravame è ricevibile, le formalità dell'atto d'appello essendo state in
sostanza ossequiate;
che
la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione, ritenuto che le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv.1 LEF);
che
l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv.2 LEF):
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento;
che
in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni (art. 321 cpv.1 lett.b CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25
LALEF, con i limiti imposti dall'art. 22 cpv.4 LALEF) che non rientrino nelle
ipotesi previste dall'art. 174 LEF;
che
i soli nova o pseudonova proponibili presuppongono che il debitore renda
verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti che il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;
che
il giudizio d'appello sarà quindi fondato nel caso di specie sui documenti
prodotti avanti il primo giudice, l'escussa non allegando l'insorgenza di nova,
a prescindere in siffatta evenienza dalla carenza del presupposto della
verosimiglianza della sua solvibilità;
che
l'escussa non ha dimostrato di aver estinto il debito, compresi gli interessi e
le spese, prima della declaratoria di decozione (pseudonovum) e nemmeno
successivamente (novum);
che
l'escussa non prova di aver depositato l'importo dedotto in esecuzione presso
l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore e nemmeno
sostiene che la precettante abbia ritirato la domanda di fallimento;
che
il giudizio pretorile è fondato sul precetto esecutivo divenuto esecutorio e
sulla successiva comminatoria di fallimento ed è pertanto conforme al diritto
esecutivo;
che
la fallita è rinviata, se del caso, all'istituto della revoca del fallimento ex
art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza
dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del
fallimento (art. 195 cpv.2 LEF) nell'ipotesi in cui la fallita provi che tutti
i debiti sono stati estinti (art. 195 cpv.1 n.1 LEF), oppure ove produca una
dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro
insinuazioni (art. 195 cpv.1 n.2 LEF) o quando sia intervenuto un concordato (art.
195 cpv.3 LEF), ritenuto che in caso di revoca del fallimento, la qui appellata
sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio;
che
l'art. 193 LEF (riferito all'istituto dell'eredità giacente) come pure l'art.
293 LEF (relativo alla procedura concordataria), richiamati dall'appellante,
sono manifestamente inconferenti in sede di impugnazione ex art. 174 LEF;
che
il gravame della ditta __________ va respinto, con il carico della tassa di
giustizia all'appellante (art. 52 e 61 cpv.1 OTLEF) e senza assegnare indennità
alla controparte cui non è stato trasmesso l'atto d'appello per le
osservazioni;
che,
non essendo stato concesso l'effetto sospensivo, gli effetti della declaratoria
di decozione restano quelli fissati nel giudizio pretorile, con momento
determinante indicato nel 3 aprile 1998 alle ore 14.00;
richiamati gli art. 174 LEF; 22 e 25
LALEF; 313bis CPC;
PRONUNCIA
-
L'appello
14 aprile 1998 della ditta __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dall'appellante, resta a carico
della ditta __________.
-
Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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