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Numero d'incarto:
14.1998.94
Data decisione, Autorità:
23.12.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00094
Lugano
23 dicembre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, astenutosi)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 agosto
1998 da
tendente
ad ottenere la sospensione della procedura di fallimento a carico di
__________, per mancanza di attivo
sulla
quale istanza il Pretore della Pretura del Distretto di Bellinzona con decreto
14 agosto 1998 si è così pronunciato:
-
La
procedura fallimentare a carico del sig. __________, è sospesa per mancanza di
attivo.
-
procederà alle pubblicazioni di legge.
- La
tassa di giustizia globale di fr. 80.--, da anticipare dal__________, è a
carico della massa.
Decisione
tempestivamente dedotta in appello da __________, che con atto 8 settembre 1998
ha postulato l’annullamento del decreto , con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti di causa;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
con sentenza 6 marzo 1998 di questa Camera è stata revocata la moratoria
concordataria concessa a __________;
che
su istanza di un creditore ex art. 309 LEF il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha pronunciato il fallimento di __________, a far tempo dal 23 marzo
1998 alle ore 14.00;
che
con decreto 14 agosto 1998 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato
la sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo;
che
__________ di __________ ha pubblicato sul Foglio Ufficiale cantonale del
__________ e sul Foglio Ufficiale svizzero di commercio n. __________ la
sospensione della procedura fallimentare a carico di __________, per mancanza
di attivo ex art. 230 LEF;
che
con appello 8 settembre 1998 la __________ ha chiesto l’annullamento del
decreto 14 agosto e la continuazione della procedura fallimentare giusta l’art.
232 ss. LEF, sostenendo l’esistenza di attivi in grado di coprire i costi
della procedura ordinaria;
che
giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente
per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento
ordina, su istanza dell’ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura
di fallimento;
che
nel caso in cui vengano inventariati beni gravati da un diritto di pegno,
l’ufficio deve tener presente che il prodotto della vendita dei beni gravati da
diritti di pegno può servire alla copertura delle spese generali del fallimento
soltanto in quanto ecceda l’ammontare dei crediti garantiti da pegno (art. 39
cpv. 1 RUF; Urs Lustenberger, Kommentar zum SchKG, Basilea 1998, n.4 ad art.
230);
che
se questa prevedibile eccedenza, aggiunta al ricavo dei beni non gravati da
pegno, è, a giudizio dell’ufficiale, insufficiente per coprire le presumibili
spese della procedura ordinaria, egli dovrà proporre al giudice del fallimento
che la massa sia liquidata con la procedura sommaria, oppure che venga
pronunciata la sospensione della procedura e, se il caso è semplice, egli dovrà
proporre che la massa sia liquidata con la procedura sommaria (cfr. Art. 39
cpv. 2 RUF);
che
nel caso di specie __________ ha accertato l’esistenza di diversi beni immobili
gravati da ipoteche superiori al loro valore e la mancanza di denaro contante a
copertura delle spese di liquidazione;
che
l’appellante non ha dimostrato -in base agli atti noti al Pretore- l’esistenza
di beni atti a coprire le spese della procedura fallimentare;
che
giusta l’art. 386 CPC il giudice decide in merito alla sospensione della
procedura fallimentare su istanza succintamente motiva e corredata dei documenti
e su notificazione dell’ufficiale, senza obbligo di contraddittorio;
che
quindi nessuna censura può essere rivolta all’operato del giudice di prime
cure;
che
l’appellante avrebbe dovuto anticipare le spese per la continuazione della
procedura fallimentare a carico __________, chiedendone ,eventualmente il
rimborso nel caso in cui fossero stati rinvenuti beni atti a coprire le spese
di liquidazione;
che
l’appello 8 settembre 1998 __________, va quindi respinto ;
che
la tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità (art.
48, 49, 61 cpv.1, 62 cpv.1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 230 LEF, 39 RUF
pronuncia:
-
L’
appello 8 settembre 1998 __________, è respinto
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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