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Numero d'incarto:
14.1999.00023
Data decisione, Autorità:
08.07.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00023
Lugano
8 luglio 1999/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 marzo 1999
da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 29 settembre/28 ottobre 1998 dell’UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud con
sentenza 24 febbraio 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
- La tassa di giustizia in fr. 400.--, comprensiva
delle spese e da anticipare dall'istante, è posta a carico della parte
convenuta che rifonderà alla controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 8 marzo 1999 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 6 aprile 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto del Vice-presidente 16 marzo 1999 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 29 settembre/28 ottobre 1998 dell'UEF di Mendrisio
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 17'500.--, indicando
quale titolo di credito "alimenti settembre + provisio ad litem (verbale
di udienza 20.8.98 Pretura di Mendrisio-Sud)". L'escusso ha interposto
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al
Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul citato verbale d'udienza 20 agosto 1998
(doc. A), nel quale il Pretore, tra le altre cose, ha condannato in via
cautelare __________ a versare alla moglie fr. 5'000.-- mensili a titolo di
alimenti e fr. 12'500.-- quale provisio ad litem.
C. All'udienza
di contraddittorio __________ ha fatto valere che la controparte ha interposto
appello contro il pronunciato pretorile, senza chiedere l'effetto sospensivo.
Il provvedimento cautelare sarebbe perciò immediatamente esecutivo e quindi
valido titolo di rigetto ex art. 80 LEF.
A
mente di __________ il provvedimento non costituirebbe un titolo di rigetto definitivo
poiché preso in assenza di una parte e in quanto appellato.
D. Con
sentenza 24 febbraio 1999 il Segretario assessore ha accolto l'istanza
argomentando che una sentenza provvisionale può assurgere a titolo di rigetto
definitivo senza che sia ancora formalmente cresciuta in giudicato. In concreto
ciò è il caso poiché non è stato concesso (e nemmeno richiesto) effetto
sospensivo all'appello inoltrato da __________.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso facendo rilevare
che la sua impossibilità a partecipare all'udienza era stata comunicata al
legale di controparte che non se ne sarebbe curato. L'appello pendente
toglierebbe al provvedimento la qualità di titolo di rigetto definitivo.
F. Con
osservazioni 6 aprile 1999 __________ ha ribadito che, vista l'immediata
esecutività ex art. 310 cpv. 4 lett. a e 382 CPC del decreto provvisionale,
esso costituisce un titolo di rigetto definitivo e non incombe certo al giudice
del rigetto verificarne la fondatezza.
Considerato
in diritto
- Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
2.a) Di
regola una sentenza è esecutiva ex art 80 LEF quando è cresciuta formalmente in
giudicato e viene riconosciuta nel Cantone di esecuzione quale titolo
esecutivo. Una sentenza non ancora cresciuta in giudicato può però essere
eseguita quando il rimedio di diritto ordinario è stato privato dell'effetto
sospensivo (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6. ed., Berna 1997, p. 123 n. 33 ss, in particolare n. 35; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 4 ad art.
80 LEF; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 109 n. 12). Alcuni
autori sono dell'opinione che solo una decisione esecutiva che non può più
essere impugnata tramite un rimedio di diritto ordinario costituisca titolo di
rigetto definitivo, indipendentemente da un'eventuale provvisoria esecutività
(cfr. Daniel Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 80 LEF e giurisprudenza ivi citata; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 80 LEF). A
mente di Staehelin, norme cantonali che statuissero diversamente sarebbero da
considerare inefficaci (cfr. Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80 LEF). Il TF
ancora non si è espresso in maniera decisiva sulla questione, anche se ha avuto
modo di indicare che il giudice deve verificare che il titolo di rigetto
definitivo sia cresciuto in giudicato (DTF 113 III 9; 60 I 359; 47 I 190) e che
"das Bundesgericht hat wiederholt erkannt, dass Verwaltungsverfügungen über
öffentlich- rechtliche Verpflichtungen kantonalen Rechts nur dann als Rechtsöffnungstitel
im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG anerkannt werden dürfen, wenn sie, wie gerichtliche
Urteile, das zur Vollstreckbarkeit gehörende Erfordernis der formellen Rechtskraft
nach den dafür geltenden allgemeinen Grundsätzen aufweisen" (DTF 105
III 44). In quest'ultima sentenza la questione della crescita in giudicato
formale era legata alla ricezione, da parte dell'interessato, della decisione.
Mai l'Alta corte federale ha avuto modo di chinarsi sulla problematica
specifica della provvisoria esecutività di sentenze, stabilita dal diritto
cantonale.
Allo
stadio attuale della giurisprudenza e della dottrina si deve pertanto ritenere
che l'art. 80 LEF non prescrive che la crescita in giudicato formale di una
sentenza sia una conditio sine qua non della sua esecutività. Una
sentenza può quindi essere eseguita anche se una parte l'ha contestata tramite
rimedio ordinario, cui non è stato concesso - ex lege o dal giudice - effetto
sospensivo.
b) Nel
Canton Ticino l'art. 310 cpv. 4 lett. a e c CPC stabilisce la provvisoria
esecutività per i giudizi in materia di prestazioni di alimenti e per i
provvedimenti cautelari anche se appellati e quindi privi della crescita in
giudicato formale. La giurisprudenza cantonale ha in sostanza confermato la
portata dell'articolo (cfr. Rep 1974 p. 321 s.; Rep 1979 p. 280). La norma
cantonale non viola il principio della forza derogatoria del diritto federale,
prescrivendo l'esecutività di una sentenza cautelare ancora sub iudice. Vi è
invece violazione del diritto federale nel sostituire ope legis alle
disposizioni alimentari di una sentenza cautelare quelle di una decisione di
merito appellata (cfr. sentenza TF 5C.287/1998 del 18 febbraio 1999 in re NV c.
GV), poiché verrebbero applicate disposizioni concernenti il divorzio (art. 151
e 152 CC) a due persone ancora legalmente coniugate.
Per
quel che concerne le decisioni cautelari sub iudice va poi rilevato che negare
loro la qualità di titolo di rigetto definitivo equivarrebbe a gettare in una
situazione di precarietà finanziaria il creditore di alimenti, sprovvisto degli
strumenti giuridici per ottenerne il versamento in via esecutiva. Nel corso del
purtroppo lungo lasso di tempo necessario per giungere ad una decisione
cautelare definitiva in materia di alimenti, il coniuge nel bisogno potrebbe
unicamente far capo alla pressione esercitata dal diritto penale (art. 217 CP)
e all'istituto della diffida ai creditori ex art. 177 CC. Anche per questo
motivo si giustifica l'applicazione dell'art. 310 cpv. 4 lett. a e c CPC.
-
In
concreto il pronunciato 20 agosto 1998 del Segretario assessore della Pretura
di Mendrisio-Sud (doc. A), appellato con atto 3 settembre 1998 (doc. B), non è
cresciuto formalmente in giudicato ma, essendo provvisoriamente esecutivo ex art.
310 cpv. 4 lett. a e c CPC, costituisce valido titolo di rigetto definitivo.
Priva di fondamento è l'adombrata violazione del diritto di essere sentito, presuntamente
commessa dal giudice cautelare a scapito dell'appellante. __________, per sua
stessa ammissione, è stato regolarmente citato e non ha chiesto alcun rinvio.
Le - peraltro ininfluenti - asserzioni circa presunte comunicazioni al legale
di controparte non sono state sostanziate. Non è ravvisabile quindi alcuna
violazione.
-
L’appello
8 marzo 1999 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
80 LEF e 310 cpv. 4 lett. a e lett. c CPC
pronuncia
-
L’appello
8 marzo 1999 __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.--, già anticipata dall’appellante,
è posta a carico di __________, che rifonderà fr. 400.-- a __________ a titolo
di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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