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Numero d'incarto:
14.1999.00052
Data decisione, Autorità:
28.06.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00052
Lugano
28 giugno 1999/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 30 marzo 1999 presentata da
contro
patr.
dall'avv. __________
sulla quale istanza la
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 5 maggio 1999 ha così
deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della __________, a
far tempo
da
mercoledì 5 maggio 1999 alle ore 14.00.
2./ 3./ 4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 10
maggio 1999 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 12/17 maggio 1999
che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 30 marzo
1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 4’150.--
oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 28 aprile 1999 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una lettera 4 maggio 1999 della creditrice, in cui quest’ultima
conferma che lo stesso giorno ha ricevuto il versamento di fr. 4’311.45 per
l’esecuzione in oggetto (doc. 2).
D. La creditrice non ha
formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
10 maggio 1999 della __________, è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 5 maggio 1999 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ________ nei confronti della __________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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