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Numero d'incarto:
14.1999.00056
Data decisione, Autorità:
03.03.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00056
Lugano
3 marzo 2000/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 31 marzo 1999 da
patr. dall'avv.
contro
__________ patr.
dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 26 febbraio/1. marzo 1999 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 maggio 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria limitatamente all'importo di fr. 80'451 oltre interessi al 5% dal
12 maggio 1999.
- La tassa di giustizia in fr. 270.--, da anticipare
dalla parte istante è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità."
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall'escussa che con
atto 28 maggio 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e
ripetibili;
con osservazioni 21 giugno 1999 la parte appellata si è opposta al
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza 1. giugno 1999 l'istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 26 febbraio/1. marzo 1999 dell'UE di Lugano __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 80'451.-- oltre interessi al 5% dal 1.
giugno 1992, indicando quale titolo di credito: "Polizza vita no.
__________stipulata il 31.7.70."
Interposta
tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sulla polizza d'assicurazione n. __________ (doc.
A), la quale a partire dal 1 dicembre 1975, in seguito alla sospensione del
pagamento dei premi, è stata ridotta in un'assicurazione liberata dal pagamento
dei premi senza partecipazione agli utili dai precedenti fr. 350'000.-- a fr.
80'451.-- (doc. D).
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa non ha contestato che la prestazione spettante al
procedente alla scadenza della polizza ammonta a fr. 80'451.--, essa ha però
sollevato l'eccezione di prescrizione della pretesa, ritenuto che il termine di
2 anni ex art. 46 cpv. 1 LCA è ampiamente trascorso. La precettata ha rilevato
che nel corso degli anni la prescrizione non è stata interrotta e che, comunque
anche se ciò fosse avvenuto, la nuova prescrizione biennale sarebbe in tutti i
casi trascorsa.
D. Con
sentenza 17 maggio 1999 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza respingendo l'eccezione di prescrizione
sollevata dall'escussa.
In
prima sede è stato rilevato che secondo l'art. 46 LCA i crediti si prescrivono
in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione, nel caso concreto dalla
scadenza della polizza ossia dal 1. giugno 1992. La polizza doc. A, pur con
l'esonero dal pagamento dei premi, ha comunque mantenuto la caratteristica assicurativa
(doc. A, CGA art. 4 e ss.).
In
sede pretorile la proposta di reinvestimento, di cui al doc. H, non è stata
ritenuta parificabile ad un riconoscimento ex art. 137 cpv. 2 CO,
rappresentando essa unicamente un'offerta riguardante la modalità di gestione
di un determinato importo. Un chiaro riconoscimento di debito è stato invece
considerato il conteggio di prestazione assicurativa agli atti quale doc. 3,
per cui, secondo la prima Giudice, è iniziato a decorrere un nuovo termine di
prescrizione decennale in applicazione dell'art. 137 cpv. 2 CO, l'esigibilità
della prestazione assicurativa intervenendo automaticamente. Infine è poi stato
rilevato che con l'ostensione dell'originale della polizza in sede di
contraddittorio la procedente ha regolarmente offerto di adempiere ai propri
obblighi ex art. 18 CGA (doc. A) in relazione con l'art. 82 CO. Di conseguenza
la decorrenza degli interessi di mora è stata ricondotta al giorno
dell'udienza, ossia al 12 maggio 1999.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in
Rep 1989 p. 338 con riferimenti
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) La
polizza di assicurazione n. __________ (doc. A), quale titolo di riscatto,
costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito per la somma
posta in esecuzione di fr. 80'451.--.
a) L'escussa
ha sollevato l'eccezione di prescrizione ex art. 46 LCA, secondo il quale
crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal
fatto su cui è fondata l'obbligazione.
Per
l'interruzione e la sospensione della prescrizione sono applicabili, secondo
l'art. 100 LCA, le disposizione del CO (Alfred Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, Berna 1995, p. 399).
Ex art. 135 CO la
prescrizione è interrotta
-
mediante
riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il
pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;
-
mediante atti di
esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure
mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l'ufficio di
conciliazione.
Secondo
l'art. 137 CO con l'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione.
Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia
stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre
di dieci anni. Il riconoscimento mediante il rilascio di un titolo presuppone
che l'importo del credito sia determinato e che sia sottoscritto, per cui
devono essere ossequiati gli stessi presupposti richiesti per un riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF (Stephen V. Berti, Basler Kommentar, Basilea/Francoforte,
1996, Obligationenrecht I, n. 3 ad art. 137 CO).
b) Dall'esame
della polizza doc. A emerge che la sua scadenza è stata fissata per il 1°
giugno 1992. Dagli atti prodotti dall'escussa risulta che con scritto 5 maggio
1992 (doc. 3) è stato inviato al rappresentante del procedente il conteggio,
firmato dall'escussa, della prestazione assicurativa per la scadenza del 1.
giugno 1992 ammontante a fr. 80'451.--. La questione a sapere se questo
documento esplica i suoi effetti dal giorno di scadenza della polizza, per cui
quale riconoscimento di debito comporta la decorrenza di un termine di
prescrizione decennale ex art. 137 cpv. 2 CO, può restare aperta. Infatti la
debitrice, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'assicurato, con
scritto 16 giugno 1992 (doc. 4), riferendosi alla polizza doc. A e al predetto
conteggio 5 maggio 1992, ha chiesto nuovamente che lo stesso conteggio venisse
controfirmato e rinviato accompagnato dalla polizza. Orbene il doc. 4, spedito
allorquando la polizza era divenuta esigibile, considerato insieme con il
conteggio della prestazione assicurativa doc. 3, da cui risulta l'ammontare
della somma dovuta e la firma della debitrice, costituisce senz'altro un
riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Ma vi è di più. Con
ulteriore scritto 22 giugno 1992 (doc. I) l'escussa ha ulteriormente
riconosciuto, con l'offerta di reinvestimento in ECU dell'importo di fr.
80'451.--, il suo debito contrattuale nei confronti del precettante,
interrompendo in tal modo e di nuovo la prescrizione e facendo decorrere il
termine di 10 anni ex. art. 137 cpv. 2 CO. Come correttamente ritenuto in prima
sede, la pretesa posta in esecuzione non è quindi prescritta. La sentenza
pretorile va di conseguenza confermata.
- L'appello 28 maggio 1999 __________. va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF, 135 e 137 CO
pronuncia
-
L'appello
28 maggio 1999 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 400.--, già anticipata dall'appellanre, resta a
carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 2'000.-- a titolo
di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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