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Numero d'incarto:
14.1999.00084
Data decisione, Autorità:
09.06.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00084
Lugano
9 giugno 2000
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a
procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 giugno 1999 da
patr. da: avv.
Contro
Patr. da: avv.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 6/14 maggio 1999 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto
di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 agosto 1999 ha così deciso:
"1.
L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare
dalla parte istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con
atto 1. settembre 1999 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta
di spese
e
ripetibili;
con
osservazioni 1. ottobre 1999 la parte appellata si è opposta all'appello,
protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 6/14 maggio 1999 dell'UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 30'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 agosto
1998, indicando quale titolo di credito: "contratto di cessione di
pacchetto azionario del 21.10.96 rate di fr. 3000.-- da luglio 1998 a aprile
1999."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di compravendita dell'intero pacchetto
azionario della __________, società attiva nella ristorazione, sottoscritto
dalle parti il 21 ottobre 1996 (doc. B). Il prezzo è stato pattuito in fr.
254'000.--, che doveva essere soluto con fr. 30'000.-- in contanti alla firma
del contratto, fr. 220'000.-- mediante 73 rate di fr. 3'000.-- e un'ultima rata
di fr. 1'000.--, nonché un ulteriore versamento di fr. 4'000.-- mensili entro
il 30 aprile 1997. A titolo di interessi è stato pattuito un importo forfettario
di fr. 30'000.--. Con l'esecuzione in esame il creditore pretende il pagamento
delle rate da luglio 1998 ad aprile 1999 per un importo complessivo di fr.
30'000.--.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che il contratto doc. B sottosta alle
norme relative alla vendita a rate ex art. 226a e ss. CO. Esso non prevede
tuttavia la clausola di rinuncia ex art. 226c CO, per cui ex art. 226a cpv. 3
CO è da ritenersi nullo con effetto ex tunc. Inoltre secondo l'art. 1
dell'Ordinanza del Consiglio federale concernente il pagamento iniziale e la
durata del contratto nella vendita a pagamento rateale, il pagamento iniziale
doveva essere di almeno il 30% del prezzo a contanti e la durata del contratto
non superiore a 24 mesi. Nel caso in esame il 30% del prezzo di vendita pattuito
dalle parti è di fr. 76'200.--, per cui vi è violazione della predetta norma.
Inoltre le rate sono state fissate su un arco di oltre 6 anni in dispregio dell'art.
226d CO e della citata ordinanza.
D. Con
sentenza 23 agosto 1999 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza argomentando che per quanto attiene
alla mancata specifica indicazione del diritto di rinuncia, questa è
obbligatoria unicamente qualora il venditore ha concluso il contratto per professione.
La prima giudice ha però accolto l'eccezione relativa alla durata del contratto
ex art. 226d cpv. 3 CO, questa non potendo eccedere i due anni e mezzo e ciò
anche nell'ambito di contrattazioni private.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente argomentando
che nella denegata ipotesi in cui fosse data nullità per vizio di forma, questa
sarebbe parziale e non comporterebbe la nullità ex tunc dell'intero contratto.
Tuttavia in sede di rigetto dell'opposizione mancano i mezzi processuali per
stabilire per quale parte del credito il contratto abbia ancora valore. Agli
atti sono stati però versati i doc. M e G, dai quali si evince che l'acquirente
si trovava in difficoltà economiche, per cui a partire dal 24 giugno 1998 ha
ridotto l'ammontare delle rate a fr. 2'000.-- al mese. Il doc. M va ritenuto
come un nuovo contratto di vendita a pagamento rateale, visto che rispetta la
forma scritta.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330)
c) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
d) Ex
art. 226a cpv. 1 CO nella vendita a pagamento rateale, il venditore si obbliga
a consegnare una cosa mobile al compratore prima dell'intero pagamento del prezzo
e il compratore a pagare il prezzo a rate prestabilite.
Secondo
l'art. 226a cpv. 2 CO il contratto di vendita a pagamento rateale richiede per
la sua validità la forma scritta. Non trattandosi tuttavia nel caso di specie
di un venditore per professione non devono essere adempiuti i requisiti di
validità previsti dall'art. 226a cpv. 2 CO, tra i quali vi è anche il diritto
di rinuncia.
e) Ex
art. 226d cpv. 1 e 2 CO non più tardi della consegna della cosa, il compratore
deve fare un pagamento iniziale di almeno un quinto del prezzo a contanti e
terminare il pagamento entro due anni e mezzo dalla conclusione del contratto.
Il Consiglio federale può, per ordinanza, diminuire fino al dieci per cento del
prezzo di vendita a contanti il pagamento iniziale minimo prescritto, oppure
aumentarlo fino al trentacinque per cento, e abbreviare fino a un anno e mezzo
la durata massima del contratto, oppure allungarla fino a cinque anni, secondo
la specie della cosa venduta. Giusta l'art. 1 dell'Ordinanza del Consiglio
federale concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella
vendita a pagamento rateale, il pagamento iniziale deve essere di almeno il 30
per cento del prezzo a contanti e la durata del contratto non superiore ai 24
mesi (RS 221.211.43).
Secondo
l'art. 226d cpv. 3 CO è nullo il patto che preveda il pagamento di rate dopo il
decorso della durata massima legale del contratto, salvo che la condizione
economica del compratore non sia essenzialmente peggiorata dopo la conclusione
del contratto.
Dall'esame del contratto
doc. B emerge che il prezzo del pacchetto azionario della __________ ammontava
a fr. 254'000.-- e che quale pagamento iniziale l'escusso doveva versare fr.
30'000.--. Secondo la disposizione prevista dalla predetta Ordinanza che
stabilisce una quota del 30%, il versamento iniziale avrebbe invece dovuto
ammontare a fr. 76'200.--, per cui la predetta clausola del 30% non è stata
ossequiata.
Secondo
il contratto doc. B l'escusso doveva poi versare al procedente 73 rate mensili
di fr. 3'000.--, per cui con questo patto è stata fissata una durata del
contratto molto superiore ai 24 mesi previsti dalla predetta Ordinanza.
Per
quel che riguarda la validità del contratto in esame va poi rilevato che,
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'iscrizione del patto di
riserva di proprietà non può essere rifiutata, anche se la durata del
contratto è, come in casu, superiore ai 24 mesi (Bernd Stauder, Basler Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte,
1996, n. 19 ad art. 226d CO).
Nel
caso di specie risultano pertanto non valide sia la clausola concernente il
pagamento iniziale, che il patto relativo alla durata del contratto. Orbene,
considerato che nell'ambito della procedura del rigetto dell'opposizione
mancano i mezzi processuali per determinare per quale parte del credito, se del
caso, il doc. B abbia ancora valore, ossia non è possibile determinare a quanto
ammonta il credito del procedente, questo documento non può costituire valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
f) L'ossequio della forma scritta vale per qualsiasi contratto di
vendita a pagamento rateale, anche se questo è stato concluso tra privati
(scrittura semplice). A completazione dell'art. 13 cpv. 1 CO, come si evince dall'art.
226c cpv. 1 CO, il doppio del contratto da consegnare all'acquirente deve in
ogni caso contenere la firma di ambo le parti (Bernd Stauder, a.a.O. n. 24 ad art.
226a CO).
Il
procedente ha osservato che ex art. 226d cpv. 3 CO la nullità del patto di
rateizzazione è temperata dall'esplicita riserva del peggioramento della
condizione economica del compratore dopo la conclusione del contratto,
rilevando che dal doc. M risulta che l'acquirente si trovava in difficoltà
economica, avendo ridotto i suoi pagamenti a partire dal 24 agosto 1998 da fr.
3'000.-- al mese a fr. 2'000.-- e che questo documento rappresenterebbe un
nuovo contratto di vendita a pagamento rateale.
Trattandosi
però di una proposta dell'escusso non controfirmata per accettazione dal
procedente, il predetto documento non può ex art. 226a cpv. 2 CO rappresentare
un valido contratto di vendita a rate.
In
mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l'istanza di
rigetto provvisorio dell'opposizione è stata correttamente respinta.
- L'appello 1. settembre 1999 __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 226d CO e art. 82 LEF
pronuncia
-
L'appello
-
settembre 1999 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 450.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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