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Numero d'incarto:
14.1999.102
Data decisione, Autorità:
17.12.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00102
Lugano
17 dicembre
1999 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 16 agosto 1999 presentata da
contro
patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 ottobre 1999 ha così deciso:
" 1. È
pronunciato il fallimento di __________ a, a far tempo da `mercoledì __________
alle ore 14.00
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 19
ottobre 1999 da __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 21/26 ottobre 1999
che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 16 agosto 1999 __________ ha chiesto il fallimento di
__________ per fr. 204.65 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 6 ottobre 1999 nessuno è
comparso.
C. L'appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della pronuncia
del fallimento, producendo una ricevuta 11 ottobre 1999 della creditrice, in
cui quest'ultima dichiara di avere ricevuto dal debitore l'importo di fr.
204.65 per il premio concernente la polizza auto n. __________risp.
l'esecuzione in oggetto (doc. B).
D. La __________ non ha presentato osservazioni
Considerato
In diritto
- Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito compresi gli
interessi è stato estinto.
Per l'art.
174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere
saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del
suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale
sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento
ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174
cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L'appello
19 ottobre 1999 __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 13 ottobre 1999 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, inc. FA.99.00621 nei confronti di __________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della __________."
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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