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Numero d'incarto:
14.1999.113
Data decisione, Autorità:
09.03.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00113
Lugano
9 marzo 2000
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
Segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 21 settembre 1999 presentata da
contro
__________ patr. dall'avv. __________
sulla cui istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza
2 novembre 1999 ha così deciso:
"1. È
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle
ore 14.00.
2./3./4. Omissis
"
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 4 novembre 1999 da
che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 6/10 novembre 1999 che ha
accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 21 settembre 1999 la ____________________ ha chiesto il
fallimento di __________ per fr. 117.70 oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 20 ottobre 1999 nessuno è
comparso.
C. L'appellante adduce di non avere ricevuto dalla Pretura la citazione
23 settembre 1999 per l'udienza di contraddittorio fissata per mercoledì 20
ottobre 1999, né il decreto di fallimento stesso, essendo stati ambedue
notificati al suo vecchio domicilio in via __________ a __________. __________
ha rilevato che dalla dichiarazione di domicilio prodotta, risulta che egli,
dal 1. luglio 1999, è domiciliato nel comune di __________, frazione di
__________ Non essendo stato raggiunto dalla citazione pretorile per l'udienza
del 20 ottobre 1999, non vi ha presenziato. Inoltre non è stato messo nella
condizione di poter effettuare il pagamento tempestivamente allo scopo di
evitare la pronuncia del fallimento.
Considerato
in diritto:
- In merito alla procedura di fallimento in oggetto l'appellante ha
negato di avere ricevuto la citazione 23 settembre 1999 della Pretura del
Distretto di Lugano per l'udienza di contraddittorio fissata per il 20 ottobre
Dalla
distinta di invio delle raccomandate della Pretura di Lugano, Sezione 5,
risulta che il 23 settembre 1999 sono state spedite a __________ a __________
due raccomandate n. __________ risp. __________ relative all'incarto in oggetto
n. FA.99.730 e ad un altro incarto n. FA.99.729. Secondo la ricerca postale
effettuata, le due raccomandate sono state rispedite il 24 settembre 1999 alla
Posta di __________ dove il 27 settembre 1999 sono state consegnate alla
signora __________ che ne ha firmato la ricezione (cfr. ricerca postale 20/21
gennaio 1999 e fotocopia del libretto postale dove la ricezione delle
raccomandate è stata attestata con la firma). Ne consegue che la raccomandata
contenente la citazione all'udienza di contraddittorio del 20 ottobre 1999
relativa alla procedura fallimentare in esame è stata correttamente
notificata.
a) Ex
art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
Secondo
l'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore, o che
-
il creditore ha
ritirato la domanda di fallimento.
b) In casu l'appellante non ha fatto valere né fatti nuovi verificatisi
anteriormente alla decisione di fallimento di prima istanza, né fatti
verificatisi dopo la predetta decisione e ancor meno ha reso verosimile la sua
solvibilità, per cui non risultando ossequiati i presupposti di cui all'art.
174 LEF la decisione di fallimento impugnata non può venire annullata.
- L'appello 4 novembre 1999 __________ va quindi respinto.
Di
conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
La
tassa di giustizia è a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171
LEF
pronuncia
- L'appello
4 novembre 1999 __________ è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
venerdì
__________ alle ore 10.00
-
La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata da __________ resta a suo
carico.
-
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e sul FUSC.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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