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Numero d'incarto:
14.1999.131
Data decisione, Autorità:
25.07.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00131
Lugano
25 luglio 2000/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 2 settembre 1999 da
rappr. dal __________
contro
patr. dallo Studio legale __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'18 giugno/14 luglio 1999 dell'UEF
di Mendrisio;
sulla quale istanza il Segretario assessore della
Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 3 dicembre 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza l'opposizione
interposta avverso il precetto esecutivo no. __________dell'UEF di Mendrisio è
rigettata in via definitiva.
- Tassa di giustizia in
fr. 2'000.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a
carico di __________ che rifonderà alla controparte fr. 7'500.-- a titolo di
indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall'escusso che con atto 13 dicembre 1999 ha postulato la reiezione
dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che l'appellante ha chiesto l'assistenza
giudiziaria;
con osservazioni 7 gennaio 2000 la parte
appellata si è opposta al gravame e alla domanda di assistenza giudiziaria, con
protesta di spese e ripetibili;
con ordinanza 16 dicembre 1999 la richiesta di effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 18 giugno/14 luglio
1999 dell'UEF di Mendrisio il __________ ha escusso __________ per l'incasso di
fr. 4'995'249.-- oltre interessi al 5% dall'11 febbraio 1999 e fr. 5'136'713.--
oltre interessi al 5% dall'11 febbraio 1999, indicando quale titolo di credito:
1-2) Risarcimento danni, come da sentenza delle Assise criminali di Mendrisio
dell'11 febbraio 1999. Lit. 6'226'319'000 = CHF 5'136'713.-- (cambio del
16.06.99: 0.0825).
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua opposizione su
una sentenza della Corte delle Assise criminali di Mendrisio 11 febbraio 1999,
cresciuta in giudicato, con la quale l'escusso è stato tra l'altro condannato a
versare al __________ gli importi di fr. 4'995'249.-- e di Lit. 6'226'319'000
(doc. B p. 32 punto 3.2.).
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso si
è opposto all'istanza osservando che privarlo della casa arrecherebbe un grave
danno anche alla sua famiglia che si trova in stato di bisogno. Egli ha a
disposizione un acquirente disposto ad acquistare la casa e a lasciargliela in
locazione.
Replicando
la procedente ha rilevato che il debitore non ha sollevato alcuna valida
eccezione atta a respingere l'istanza.
In duplica
l'escusso ha contestato il tasso di cambio.
D. Con sentenza 3 dicembre 1999 il Segretario
assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto l'istanza ritenendo la
sentenza doc. B valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per
l'importo di fr. 4'995'249.--.
Per quel che
riguarda l'importo di Lit. 6'226'319'000 il primo giudice ha rilevato che il tasso
di cambio non può più dirsi fatto noto. Le parti devono pertanto poter avere
occasione di determinarsi sul tasso di cambio applicabile. La carenza di prova
decade quando è supplita dall'ammissione - o dalla mancata contestazione -
della parte escussa. Nella procedura sommaria, l'art. 20 cpv. 2 LALEF prevede
che all'udienza di contraddittorio le parti possono esporre verbalmente o per
iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta. In
sede pretorile è poi stato rilevato che analogamente a quanto disposto dal CPC
(art. 25 LALEF e art. 78 CPC), il creditore con l'istanza e il convenuto con la
risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e
le motivazioni in diritto. In particolare le eccezioni processuali non addotte
con la risposta sono perente. L'escusso ha contestato il tasso di cambio
applicato dalla banca creditrice solo in sede di duplica, quando cioè avrebbe
potuto esprimersi unicamente su (eventuali) nova di risposta. Ammettendo una
nuova contestazione in sede di duplica, la parte istante si troverebbe lesa nel
suo diritto di essere sentita, non disponenedo più della facoltà processuale di
controbattere alla contestazione. Di conseguenza in prima sede la contestazione
sul tasso di cambio, poiché tardiva, non è più stata presa in considerazione.
Pertanto il rigetto definitivo dell'opposizione è stato concesso anche per
l'importo di Lit. 6'226'319'000, pari a fr. 5'136'713.--.
E. Contro la sentenza pretorile si è
tempestivamente aggravato l'escusso sostenendo che non vi è identità tra il
debitore indicato nel PE, domiciliato a __________ e quello indicato sulla
sentenza impugnata che risulta domiciliato a __________. Inoltre avendo gli
importi posti in esecuzione cause diverse ed essendo espresse in valute
differenti, la creditrice avrebbe dovuto spiccare due precetti diversi.
L'appellante ha poi osservato che se la pretesa posta in esecuzione è espressa
in valuta straniera, la parte creditrice ha l'obbligo di produrre la prova
dell'esattezza del tasso di cambio applicato. L'assenza di tale prova deve
essere rilevata d'ufficio. D'altro canto non può essere accolta la
considerazione del primo giudice secondo il quale la contestazione del tasso di
cambio avvenuta solo durante la duplica violerebbe il diritto di essere
sentito. La banca avrebbe potuto infatti esprimersi eventualmente in triplica.
L'appellante ha poi contestato l'indennità di fr. 7'500.-- assegnata alla
controparte, la banca non avvalendosi del patrocinio di un avvocato ai sensi dell'art.
64 CPC, bensì di un rappresentante legale suo dipendente, non iscritto
all'Ordine degli avvocati.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata
ha sostenuto che la carenza di prova sul tasso di cambio decade quando è
supplita dall'ammissione o dalla mancata contestazione. Infatti l'escusso
avrebbe dovuto contestare il tasso di cambio immediatamente o almeno prima che
la controparte formulasse la replica. La carenza di prova sul tasso di cambio è
stata dunque sostituita dall'incondizionato silenzio in merito dell'escusso in
sede di risposta.
Considerato
In diritto:
a) Ex art. 285
cpv. 1 e 2 CPC le sentenze e i decreti sono pronunciati in nome della
Repubblica e Cantone Ticino. Essi devono, a pena di nullità, contenere tra
l'altro l'esatta indicazione delle parti e dei loro patrocinatori, nonché del
loro domicilio.
In caso di
vizi di forma della sentenza del pretore, che non rispetta l'art. 285 CPC, vi
ha insanabile nullità del giudizio, rilevabile anche d'ufficio - solo qualora
il vizio sia tale da pregiudicare alle parti e all'istanza superiore la
possibilità di verificarlo, discuterlo e giudicarlo. Ciò non è sicuramente il
caso per quelle manchevolezze puramente formali o a cui si può trovare rimedio
nella lettura degli atti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 1)
b) In casu l'inesatta indicazione del
domicilio dell'escusso non comporta insanabile nullità del giudizio, atteso che
la sentenza è stata correttamente intimata all'omonimo patrocinatore
dell'appellante, il quale ha potuto inoltrare tempestivo appello alla scrivente
Camera.
-
Per quel che riguarda la necessità sostenuta
dall'appellante di spiccare due PE, essendo le pretese poste in esecuzione
espresse in valute diverse ed avendo cause diverse, va rilevato che l'escusso
aveva la facoltà, se del caso, di interporre opposizione parziale solo contro
una delle pretese, per cui non vi era necessità di spiccare due precetti
esecutivi.
a) Per l'art. 67
cpv. 1 n. 3 LEF la domanda d'esecuzione deve indicare l'ammontare del credito
in valuta legale svizzera: siffatta conversione è norma di diritto pubblico
imposta da necessità pratiche, ritenuto che il prodotto della realizzazione che
deve servire al pagamento del debito in esecuzione si ottiene di regola in
valuta svizzera e inoltre gli attestati di carenza di beni devono essere
stabiliti in valuta svizzera. Con l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF il legislatore non
ha inteso modificare per novazione il rapporto giuridico tra le parti ma ha
semplicemente imposto al debitore, per considerazioni di ordine pratico, di
sopportare che nella procedura esecutiva i suoi beni in Svizzera siano soggetti
ad esecuzione per un importo in valuta svizzera corrispondente al debito in
valuta straniera.
Per norma di
diritto materiale resta comunque sempre dovuta la valuta pattuita
contrattualmente (art. 84 cpv. 2 CO e contrario) cfr. DTF CEF 4 maggio 1995 in
re. B.S. c. A.A., in BlSchK 1997 p. 63 DTF (II. Corte civile) 16 marzo 1989 in
SJ 1989 p. 350-352.
b) La
conversione in moneta svizzera ai fini esecutivi va fatta al tasso del giorno
della domanda d'esecuzione (DTF 51 III 180; II CCA 9 luglio 1991 in re C.C. c.
A.C. cons. 8).
c) Non è noto il
tasso di cambio del giorno della domanda d'esecuzione.
Contrariamente
alla massima della sentenza CEF 15 aprile 1981 (cfr. Rep 1982 p. 406), il tasso
di cambio Lit./Fr., ma anche il tasso di cambio in genere, non può dirsi fatto
notorio e quindi d'accertare d'ufficio, atteso che le turbolenze valutarie e la
volatilità dei corsi determinano continue e sensibili oscillazioni, anche in
funzione dell'importo da convertire. Occorre quindi, anche per garantire il
diritto di essere sentito, che le parti possano determinarsi sul tasso di
cambio applicabile.
La mancanza
di prova sul tasso di cambio determina la reiezione dell'istanza limitatamente
al credito convertito (CEF 4 maggio 1995 in re B.S. c. A.A., BlSchK 1997 p.
63), riservato il caso in cui non vi è contestazione.
d) Ex art. 20
cpv. 2 LALEF all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le
loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena
di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non
fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta.
Attorno ai
nova di duplica (documenti prodotti in quell'occasione) è ancora lecito
esprimersi (triplica) così da ossequiare il diritto di essere sentito, dedotto
direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., a prescindere da ogni eccessivo
formalismo procedurale fine a sé stesso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20
LALEF, n. 7).
e) Nel caso di
specie la procedente non ha prodotto prova alcuna in merito al tasso di cambio
applicato alla pretesa espressa in lire italiane. Dal canto suo l'escusso,
duplicando, ha contestato il tasso di cambio. Orbene, contrariamente a quanto
sostenuto dal primo giudice, in procedura sommaria è applicabile l'art. 20 cpv.
2 LALEF che permette alle parti durante tutta l'udienza - e non in una sola
volta come previsto dall'art. 78 CPC che permette al creditore con l'istanza e
al convenuto con la risposta -, di esporre le loro domande, le eccezioni
d'ordine e di merito e di produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che
suffragano le rispettive ragioni. L'escusso era pertanto autorizzato a
contestare in sede di duplica il tasso di cambio. Dal canto suo la creditrice
era legittimata a rispondere in sede di triplica, per cui il suo diritto di
essere sentita ex art. 29 cpv. 2 Cost. non è stato violato.
Nel caso che
ci occupa la creditrice ha omesso di produrre la prova del tasso di cambio
applicato per la conversione di Lit. 6'226'319'000 in franchi svizzeri, mentre
l'escusso l'ha contestato, per cui non trattandosi di un fatto notorio che va
accertato d'ufficio, per questo importo non può essere concesso il rigetto
definitivo dell'opposizione. La sentenza pretorile va quindi solo parzialmente
confermata, nel senso che il rigetto definitivo dell'opposizione può essere
concesso unicamente per fr. 4'995'249.-- oltre interessi al 5% dall'11 febbraio
1999.
-
La domanda di concessione dell'assistenza
giudiziaria presentata dall'appellante va respinta non essendone adempiuti i
requisiti richiesti. Infatti l'appellante non ha prodotto il necessario
certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria che viene emesso dal
Municipio del suo luogo di domicilio, ma solo i certificati di salario dei suoi
figli che nulla dicono sulla sua situazione finanziaria. La richiesta di
assistenza giudiziaria va quindi respinta.
-
L'appello 13 dicembre 1999 __________ va
pertanto parzialmente accolto. La tassa di giustizia è a carico metà per parte,
compensate le ripetibili, in ambo le sedi.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 20 LALEF e art. 80/81 LEF
pronuncia
I. L'appello
13 dicembre 1999 __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 dicembre 1999 del Segretario assessore della Pretura
di Mendrisio-Sud è così riformata:
"1. L'istanza
2 settembre 1999 __________, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del 18 giugno/14
luglio 1999 dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva per fr.
4'995'249.-- oltre interessi al 5% dal'11 febbraio 1999.
- La
tassa di giustizia di fr. 2'000.--, da anticipare dalla parte istante, è posta
a carico metà per parte, compensate le ripetibili."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 3'000.-- è posta a carico metà
per parte, compensate le ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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