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Numero d'incarto:
14.1999.27
Data decisione, Autorità:
17.12.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00027
Lugano
17 dicembre
1999
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 4 febbraio 1999 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ del7/11 gennaio 1999 dell'UE di
Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha stralciato la causa dai ruoli come segue:
"Visto quanto precede la presente causa è
stralciata dai ruoli senza ulteriori formalità.
Non si prelevano tasse e
spese e non si assegnano indennità ritenuto che le medesime saranno decise in
sede di merito"
Contro il decreto di stralcio si è tempestivamente
aggravata la __________ con atto
di appello 22 marzo 1999, postulando:
"1. L'appello è accolto.
Di
conseguenza, il decreto di stralcio contenuto nel verbale 12 marzo 1999 è così
riformato:
visto
quanto precede la presente causa è stralciata dai ruoli senza ulteriori
formalità.
Non
si prelevano tasse e spese, mentre che la parte istante verserà alla convenuta
l'importo di franchi 2'000.-- a titolo di indennità.
- Protestate tasse, spese e
indennità di seconda istanza."
Rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ del 7/11 gennaio 1999 dell'UE di Lugano la __________ ha
escusso la __________ per l'incasso di fr. 340'186.50 oltre interessi al 5% dal
4 gennaio 1999, indicando quale titolo di credito: " fatture impagate per
fornitura arredamento negozio __________ al 4.1.1999 (capitale pari a ITL
407'824'123 al tasso di cambio del 4.1.1999: ITL 1000 = 0.83415 CHF).
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un plico di fatture e
bollettini di accompagnamento (doc. C) relative alla fornitura dell'arredamento
di un negozio situato a __________.
C. All'udienza di contraddittorio il rappresentante della procedente,
ritenuto che agli atti non vi era un valido riconoscimento di debito, nessuno
dei documenti prodotti essendo firmato dall'escussa, ha ritirato l'istanza di
rigetto dell'opposizione.
D. Con decreto 12 marzo 1999 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha stralciato la causa dei ruoli senza prelevare la tassa di
giustizia e senza assegnare indennità.
E. Contro il decreto di stralcio si è tempestivamente aggravata la
__________ rilevando di avere incaricato un rappresentante legale, il quale ha
diligentemente preparato la difesa. Il suo patrocinatore ha esaminato i
documenti prodotti da controparte e la giurisprudenza, parzialmente
contraddittoria, relativa alla questione a sapere se un bollettino di
accompagnamento può costituire valido titolo di rigetto. L'escussa ha sostenuto
di avere fatto allestire pure una prova peritale privata allo scopo di rendere
verosimile l'esistenza e la gravità dei difetti della merce notificata alla
procedente.
Considerato
In diritto:
a) L'appellante
ha chiesto l'assegnazione di un'indennità di fr. 2'000.--.
Ex art.
62 cpv. 1 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o
l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte
vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come
risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale
federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita
di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione.
Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è espresso in
DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto
dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un
avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA
solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del
caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1
della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 62 cpv. 1
OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al
50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di
Fr. 20’000.--.
b) In considerazione del valore di causa (Fr. 340'186.50 oltre
interessi), della natura della disputa (procedura di rigetto provvisorio
dell’opposizione), del tempo necessario in termini di razionalità, della
complessità della vicenda giudiziaria e dell'esito dell'intervento si
giustifica in applicazione dei principi di cui al precedente considerando
un'indennità di Fr. 2'000.--.
- L’appello 22 marzo 1999 della __________ va quindi accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia
- L’appello 22 marzo 1999 della __________, é accolto.
Di
conseguenza il decreto di stralcio 12 marzo 1999 della Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformato:
"Visto
quanto precede la presente causa è stralciata dai ruoli senza ulteriori
formalità.
Non si
preleva la tassa di giustizia, mentre la __________ verserà alla __________
l'importo di fr. 2'000.-- a titolo di indennità."
-
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 100.--, già
anticipata dall’appellante, è a carico della __________, la quale rifonderà
alla __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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