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Numero d'incarto:
14.1999.60
Data decisione, Autorità:
10.08.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00060
Lugano
10 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 aprile
1999 da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
(patr. dallo
Studio legale __________)
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 giugno
1999 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle
ore 14.00.
2./ 3./ 4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 28 giugno 1999 da __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 30 giugno/1. luglio 1999 che ha accordato all’appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 21 aprile
1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 5’776..--
oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 5 maggio 1999 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere ottenuto dalla creditrice, dopo l’introduzione della domanda di
fallimento, la possibilità di effettuare pagamenti rateali di fr. 200.-- al
mese (doc. C, D e E), per cui gli sono state inviate le cedole di versamento
(doc. F). Il primo versamento era stato fissato per il 31 maggio 1999. Non essendo
stato effettuato puntualmente, la creditrice gli ha concesso una proroga per
il pagamento della prima rata fino a giovedì 10 giugno 1999 (doc. I). Il primo
versamento è poi stato effettuato l’8 giugno 1999 (doc. G), ossia precedentemente
alla pronuncia del fallimento decretato con sentenza 15 giugno 1999.
D. La creditrice non ha
formulato osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Camera.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione di
pagamento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato
nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova
sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento e di una proroga
per il versamento della prima rata, poi tempestivamente effettuato prima della
dichiarazione di fallimento: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv.
1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
28 giugno 1999 di __________, è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 15 giugno 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00293 nei confronti __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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