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Numero d'incarto:
14.1999.69
Data decisione, Autorità:
06.09.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00069
Lugano
6 settembre 1999
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 maggio 1999 presentata da
rappr.
da: __________
contro
patr.
da: avv. __________
sulla
cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8
luglio 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da
giovedì
__________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con
atto
16 luglio 1999 ne postula l’annullamento, con protesta di spese e
ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 28 luglio/2 agosto 1999
all’appello
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 17 maggio 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per
l’importo di Fr. 197.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio nessuno è comparso.
C. __________
postula l’annullamento del fallimento, invocando da un canto l’avvenuto
pagamento dell’importo (doc. 8) e dall’altro sostenendo di essere solvibile.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex
art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (Roger Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità.
b) In
casu l’appellante ha sostenuto di avere pagato l’importo posto in esecuzione,
producendo una ricevuta 12 luglio 1999 dell’UE di Lugano (doc. 8).
Dall’esame
di questo documento si evince tuttavia che con l’importo versato a favore della
__________ di fr. 232.60 è stata saldata l’esecuzione n. __________del 14
maggio 1999, per la quale non è stata ancora emessa la comminatoria di
fallimento. La procedura di fallimento che ci occupa è stata promossa dalla
__________ il 10 agosto 1998 con l’esecuzione n. __________per fr. 262.60.
Dalla documentazione agli atti non risulta che questa esecuzione sia pure stata
saldata. Non essendo pertanto stato pagato il debito oggetto della procedura in
esame, non può essere ritenuto adempiuto il presupposto ex art. 174 cpv. 2 n. 1
LEF dell’estinzione del debito, compresi gli interessi e le spese, per cui a
prescindere dell’asserita solvibilità del debitore, l’appello non può esser
accolto. Di conseguenza va pronunciato il fallimento di __________
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello
16 luglio 1999 di __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza é pronunciato il fallimento di
__________,
a far tempo da
mercoledì
__________ alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia di fr. 120.--del presente giudizio, già anticipata dal
____________ resta a suo carico
-
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e sul FUSC
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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