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Numero d'incarto:
14.1999.79
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00079
Lugano
11 ottobre 1999 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 23 giugno 1999 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2
agosto 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento
della __________, a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
2./ 3./ 4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 10 agosto 1999 dalla __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 12/13 agosto 1999 che ha accordato all’appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 giugno
1999 la __________. ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 822..--
oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 14 luglio 1999 l’escussa non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito, producendo un ordine di pagamento 10
giugno 1999 __________ di fr. 867.40 a favore della creditrice ed il relativo
addebito 21 giugno 1999 (doc. B e C).
D. La creditrice non ha
formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compresi gli interessi, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti
costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
10 agosto 1999 __________, è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 2 agosto 1999 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00467 nei confronti della __________
è annullata.
-
La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico della __________.
-
Le spese
dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico __________
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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