AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.00052
Data decisione, Autorità:
30.07.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00052
Lugano
30 luglio
2001
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(esecuzione cambiaria) dipendente dall'opposizione interposta da
patr. dall'avv. __________
al PE cambiario n.
__________ del 5/11 aprile 2001 dell'UEF di Riviera emesso a istanza di
patr. dall'avv. __________
opposizione sottoposta, giusta l'art. 181 LEF, con
atto 12 aprile 2001 dell'UEF di Riviera al giudizio della Pretura del Distretto
di Riviera;
sulla quale opposizione il Pretore del Distretto di
Riviera con sentenza 10 maggio 2001 ha così deciso:
"1. La causa è stralciata dal ruolo.
-
Tosto
cresciuto in giudicato il presente decreto di stralcio, l'importo di fr.
7'500.-- depositato presso la Pretura di Riviera dalla __________, sarà versato
sul conto CCP __________ dello Studio legale __________.
-
La
tassa di fr. 80.--, da anticipare dal signor __________, è posta a carico delle
parti in ragione di 1/2 ciascuna."
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall'escussa che con atto
28 maggio 2001 ha postulato:
"1. L'appello è accolto.
§ Di conseguenza i dispositivi no. 2 e 3 del decreto di stralcio 16 maggio
2001 del Pretore del Distretto di Riviera sono annullati e così riformulati:
"2. L'importo
di fr. 7'500.-- depositato presso la Pretura di Riviera dalla __________ è
restituito alla __________.
-
La
tassa di fr. 80.--, da anticipare dal signor __________ è posta interamente a
suo carico. Alla __________ vengono assegnati fr…… a titolo di ripetibili."
-
Protestate tasse, spese e ripetibili di
seconda istanza."
Con osservazioni 18 giugno 2001 la parte appellata
si è opposta all'appello,
protestate spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 11/12
giugno 2001 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Il
3 luglio 1996 risp. il 27 dicembre 1996 la __________ ha emesso due vaglia
cambiari all'ordine di __________ per gli importi di fr. 50'000.-- risp. fr.
60'000.-- (doc. B).
I
titoli cambiari sono stati messi in esecuzione cambiaria contro la __________
da __________ per l'importo di fr. 110'000.-- oltre interessi al 5% dal 1.
maggio 1998.
Avendo
l'escussa interposto opposizione, l'UEF di Riviera l'ha sottoposta al giudizio
del Pretore del Distretto di Riviera ai sensi dell'art. 181 LEF.
B. All'udienza di contraddittorio del 30 aprile 2001 la __________ ha
postulato quanto segue:
"In
via principale
- L'opposizione
interposta dalla __________ al PE no. __________ dell'UEF di Biasca, fatto
spiccare dal signor __________ è mantenuta.
§ Di
conseguenza i vaglia cambiari emessi in data 27 dicembre 1996, ripettivamente 3
luglio 1996 dal signor __________ a favore del signor __________ sono annullati
in ragione dell'abuso di firma.
- Protestate
tasse, spese e ripetibili.
In via I
subordinata:
- L'opposizione
interposta dalla __________ al PE no. __________ dell'UEF di Biasca, fatto
spiccare dal signor __________ è mantenuta, in ragione della mancata
presentazione dei vaglia cambiari e/o della mancata levata del protesto.
Il
signor __________ è rinviato alla procedura esecutiva ordinaria.
- Protestate
tasse, spese e ripetibili.
In via II
subordinata:
-
L'opposizione
interposta dalla __________ al PE no. __________ dell'UEF di Biasca, fatto
spiccare dal signor __________ è mantenuta, in ragione dell'avvenuta dilazione
del pagamento.
-
Protestate
tasse, spese e ripetibili.
In via
III subordinata:
-
L'opposizione
interposta dalla __________ al PE no. __________ dell'UEF di Biasca, fatto
spiccare dal signor __________ è mantenuta, in considerazione del fax 17 aprile
2001 (Doc. O) e dell'avvenuto deposito dell'importo di fr. 7'500.--
-
Protestate
tasse, spese e ripetibili.
In via IV
subordinata
- L'opposizione
interposta dalla __________ al PE no. __________ dell'UEF di Biasca, fatto
spiccare dal signor __________ è mantenuta, limitatamente all'importo di fr.
49'000.--.
§ Di
conseguenza il vaglia cambiario emesso in data 27 dicembre 1996 per fr. 60'000.--
dalla __________ in favore del signor __________ è annullato.
- Protestate
tasse, spese e ripetibili. "
L'udienza
di contraddittorio si è conclusa come segue:
"Il
Pretore, visto quanto precede, deposita presso la Cassa della Pretura l'importo
di fr. 7'500.-- che viene versato seduta stante dall'opponente.
Tenuto
conto dei brevissimi termini previsti in materia cambiaria, assegna al dr. B.
un termine di 5 giorni per pronunciarsi sulla richiesta di controparte di
ritiro della procedura esecutiva.
Resta
inteso che in caso di ritiro della procedura esecutiva, come pure in caso di
giudizio ai sensi di quanto richiesto dall'opponente ad 15, suddetto importo
verrà versato sul conto CCP __________ dello Studio legale __________.
Diversamente
il Pretore deciderà.
Letto ed
approvato.
Intimazione
seduta stante ai comparenti".
(firme
del Pretore, della segretaria e dei patrocinatori delle parti)
C. Con
scritto 7 maggio 2001 il rappresentante legale di __________ ha comunicato alla
Pretura del Distretto di _________ di essere disposto a ritirare la procedura
esecutiva in oggetto e con scritto 8 maggio 2001, inviato all'UEF di Riviera,
ha chiesto di annullare la procedura esecutiva in via cambiaria n. __________.
D. Con decisione 10 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Riviera ha
emesso il seguente decreto:
"1. La
causa è stralciata dal ruolo.
-
Tosto
cresciuto in giudicato il presente decreto di stralcio, l'importo di fr.
7'500.-- depositato presso la Pretura di Riviera dalla __________, sarà versato
sul conto CCP __________ dello studio legale __________.
-
La
tassa di fr. 80.--, da anticipare dal signor __________, è posta a carico delle
parti in ragione di 1/2 ciascuna."
E. Contro la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata la
__________ postulando l'annullamento dei punti 2 e 3 del dispositivo della
decisione pretorile e la loro riforma.
L'appellante
ha sostenuto di avere nell'ambito dell'udienza di contraddittorio eccepito in
via principale l'abuso di firma sui vaglia cambiari. Solo in via subordinata ha
sollevato una serie di domande fondate e con la domanda subordinata IIIa
chiedeva il mantenimento dell'opposizione per intervenuta dilazione,
depositando fr. 7'500.-- per le rate di marzo, aprile e maggio 2001. Secondo la
__________ al termine dell'udienza il Pretore ha tuttavia stravolto i termini
dell'argomentazione, verbalizzando senza alcun accordo delle parti quanto
riportato sub B. In termini contraddittori, vista la riserva "ai sensi di
quanto richiesto dall'opponente ad 15." ed incomprensibili, il Pretore ha
attribuito dal nulla una facoltà alla controparte __________ di disporre
liberamemte della lite.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 352 CPC la transazione conclusa tra le parti davanti al
giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure
l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno
forza di cosa giudicata.
Il
giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo.
b) Il decreto di stralcio di una lite a seguito di avvenuta
transazione, ritiro o acquiescenza, non è di per sé appellabile avendo valore
di mera formalità, in quanto non tocca in alcun modo i diritti delle parti, che
autonomamente hanno posto termine alla lite, ma si limita a dar loro di ciò
atto. Appellabile, per contro, è la decisione che con il decreto di stralcio
decide su spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art, 352 CPC m. 1).
Invece la
contestazione dell'esistenza stessa dell'acquiescenza - rispettivamente della
situazione processuale che ha portato allo stralcio - siccome in contrasto con
la realtà processuale, rende ricevibile il gravame (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad
art. 352 CPC m.2).
c) In casu
__________ ha rilevato in sostanza che la situazione processuale che ha portato
allo stralcio era in contrasto con la sua volontà, atteso che il Pretore
stravolgendo l'ordine e il senso delle sue domande e argomentazioni e omettendo
di esaminare l'eccezione di falsità dei vaglia cambiari e le eccezioni di
natura cambiaria, ha verbalizzato unilateralmente senza alcun consenso delle
parti un accordo. Risultando pertanto contestata la situazione processuale che
ha portato allo stralcio, essendo secondo l'appellante in contrasto con la
realtà processuale, l'appello è ricevibile.
d) Dall'esame
del verbale di udienza 30 aprile 2001 risulta che l'accordo proposto dal
Pretore in conclusione dell'udienza di contraddittorio è stato sottoscritto,
dopo che l'avevano letto e approvato, da ambedue le rappresentanti delle parti.
Con lettera 7 maggio 2001 __________ ha poi comunicato di accettare la proposta
formulata dal Pretore, ritirando, con lettera raccomandata 8 maggio 2001
inviata all'UEF di Riviera, l'esecuzione in esame.
Non vi è
pertanto spazio per le interpretazioni dell'appellante, atteso che dal verbale
di udienza 30 aprile 2001 emerge la chiara volontà delle parti di aderire alla
proposta del Pretore, seguita dal deposito da parte dell'escusso dell'importo
di fr. 7'500.-- e dal ritiro dell'esecuzione da parte del procedente.
Il
decreto pretorile di stralcio va quindi confermato e di conseguenza l'appello
28 maggio 2001 della __________ respinto.
- Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49,
61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 352 CPC
pronuncia
-
L'appello
28 maggio 2001 della __________, è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 120.--, da anticipare
dall'appellante, resta a carico della __________, la quale rifonderà al dr.
__________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster