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Numero d'incarto:
14.2002.58
Data decisione, Autorità:
29.01.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.00058
Lugano
29 gennaio
2003
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 27 febbraio 2002 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 15/22 febbraio 2002 dell'UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 13 giugno 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr.
230.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 24 giugno 2002 ha
postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 26 luglio 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
In
fatto:
A. Con PE n. __________ del 15/22 febbraio 2002 dell'UE di Lugano la
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 50'000.-- oltre interessi
al 5% dal 10 marzo 1997, indicando quale titolo di credito: "Prestito di
fr. 50'000.-- del 10.03.1997."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un documento datato 10 marzo
1999 (doc. B) del seguente tenore:
" Io
__________ residente a __________
(scritto a mano
in stampatello)
Ricevo/Riceviamo
(stralciato) dalla
la somma di
CHF. 50'000.--
(cinquantamila)
quale prestito
restituibile in un anno
al 5% in
interesse p.a.
Data: 10 marzo 1997 (timbro) Firma
__________ "
Con
scritto 18 febbraio 1999 (doc. C) la __________ ha chiesto il rimborso entro 7
giorni
del
prestito di fr. 50'000.-- oltre interessi al 5%.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha negato di avere sottoscritto
il doc. B e di avervi aggiunto i dati manoscritti riportati all'inizio del
testo. A dimostrazione che non si tratta della sua calligrafia __________ ha
prodotto un documento scritto di suo pugno nello studio della sua
patrocinatrice (doc. 2). L'escusso ha poi sostenuto che dal doc. 3, ossia dal
fax 20 febbraio 1997 inviato da __________, amministratore unico della
__________ a __________ della __________ (precedente ragione sociale di
__________, di cui __________ era ed è il presidente), si evince che egli
__________ non aveva alcun rapporto creditorio con la __________ e che la firma
apposta sul documento allegato al doc. 3 non è sua. Per un confronto della
firma il debitore ha poi rinviato ai doc. 1, 2, D, E e G. L'escusso ha asserito
che il testo del doc. B è stato preparato dall'amministratore unico della
__________, senza averlo interpellato e che il dott. __________, ricevuto il
predetto testo ha aggiunto a mano i suoi dati ed ha utilizzato a sproposito la
sua firma. Con dichiarazione 3 giugno 2002 (doc. 6) il dott. __________ ha in
effetti ammesso di avere redatto lo scritto 10 marzo 1997 (doc. B), a nome di
__________, senza la sua autorizzazione e senza averlo avvisato. __________ ha
poi rilevato che con lettera 22 luglio 1999 (doc. 7) l'avv. __________ ha
diffidato il dott. __________, presso la sede luganese della __________, a
pagare almeno la metà dell'importo relativo al preteso credito posto in
esecuzione. Ciò dimostra che debitore di __________ non è l'escusso, bensì un
terzo al quale è stato richiesto il rimborso di fr. 50'000.-- senza successo,
per cui la __________ ha tentato, riducendo la pretesa di metà, di farsi
rimborsare dal dott. __________. __________ ha poi confermato di avere
sottoscritto i doc. D e E, lettere scritte per fare un favore al dott.
__________i, mentre in realtà non ha mai sottoscritto, né comperato azioni
della __________ A. Questi documenti non hanno inoltre nulla a che vedere con
la pretesa posta in esecuzione dalla __________ A.
Replicando
la __________ ha contestato l'eccezione di falsità della firma apposta sul doc.
B, ribadendo che si tratta della firma di __________ o. La procedente ha poi
rilevato che nella sua dichiarazione (doc. 6) __________ ha menzionato
unicamente la redazione del testo e non la sottoscrizione. Secondo la
creditrice questa dichiarazione è inoltre irricevibile in quanto sostitutiva di
un'audizione testimoniale di __________. In merito al sollecito di pagamento 22
luglio 1999 dell'avv. __________ (doc. 7) inviato al dott. _________,
__________ ha asserito che questi ha pure ottenuto un prestito di uguale
entità. Non si tratta quindi del medesimo prestito concesso all'escusso, bensì
di due rapporti giuridici ben distinti.
A
questo proposito la procedente ha prodotto l'originale del doc. B, indicato
quale doc. L, e l'originale del riconoscimento di debito 15 marzo 1997 firmato
da __________ (doc. I) per l'altro importo di fr. 50'000.--, a dimostrazione
che si tratta di due distinti contratti di mutuo, come pure del fatto che __________
ha firmato il suo riconoscimento di debito, ma non quello di __________.
Duplicando
l'escusso ha ribadito che la firma apposta sul doc. B non è la sua.
A
sostegno della sua tesi ha riproposto la dichiarazione scritta di __________
(doc. 6), in cui questi dichiara tra l'altro la completa estraneità di
__________ alla scrittura e ad ogni conseguente fatto od obbligazione. Il
debitore ha rilevato che il doc. 3 conferma che il testo del doc. B è stato
preparato da __________, segnatamente dal suo amministratore unico __________,
che risulta essere il mittente del fax doc. 3. Questo fax è stato ricevuto da
__________ e, dipendente della ____________, nonché amico e persona di contatto
di __________ e trasmesso a quest'ultimo in assenza di __________ e senza suo
consenso. Il doc. 3 dimostra ulteriormente, ha asserito l'escusso, che egli non
era a conoscenza dell'allegato doc. B, poi redatto e firmato nonché compilato
da __________. __________ ha poi contestato che il sollecito di pagamento
inviato dall'avv. __________ a __________ (doc. 7) non fosse inerente al
preteso credito di cui al doc. B. In effetti il doc. 7 è stato inviato alla
sede luganese della __________ ad __________, non a caso, in quanto __________
ne è il presidente. L'escusso ha poi ribadito che i doc. D e E non riguardano
assolutamente il doc. B.
D. Con sentenza 13 giugno 2002 la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza ritenendo che dal
confronto della firma che appare sul contratto di mutuo doc. B con quelle
apposte sugli scritti doc. D, E, G, 1 e 2 emerge che la firma differisce sia
per le "o" molto pronunciate sul contratto di mutuo, mentre sono
praticamente inesistenti sugli altri documenti, che per la presenza di un punto
sulla "i" che non risulta invece essere apposto da __________ al
momento della firma in corsivo. Inoltre dal doc. 2 risulta una scrittura in
caratteri stampatello molto diversa da quella che appare sui doc. B e L, dove i
punti sulle "i" non si vedono mentre invece sono ben presenti sul
doc. 2.
Secondo
la prima giudice le firme apposte sul contratto di mutuo e sugli altri scritti
sono strutturalmente diverse e pure diversa appare la scrittura apposta in
caratteri stampatello, per cui è stata ammessa l'eccezione di falsità sollevata
dall'escusso.
In
prima sede è poi stato rilevato che l'eccezione di falsità è suffragata dalla
dichiarazione scritta del dott. __________ (doc. 6), in cui questi ammette di
avere redatto la scrittura 10 marzo 1997 (doc. B) a nome dell'escusso senza
esservi autorizzato e dichiara la totale estraneità di ___________
nell'allestimento dell'atto.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la
procedente con argomentazioni di cui si dirà se del caso, in seguito.
F. Con le sue osservazioni la parte appellata si è riconfermata nelle
sue allegazioni di prima sede.
Considerato
In
diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile.
Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep 1989 p.
344).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il
creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il contratto di mutuo sottoscritto dal mutuatario relativo ad un
mutuo fruttifero costituisce in via di principio un titolo di rigetto per gli
interessi e per il rimborso del mutuo. Il creditore deve dimostrarne solo
l'esigibilità (Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 120 ad art. 82 LEF).
Il
doc. B (= doc. L) costituisce in linea di principio valido riconoscimento di
debito ex art. 82 LEF.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF
104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 26 p. 61; Marcel
Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Daniel Staehelin, n. 87 s. ad art.
82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, p. 350, con rif.).
b) Ex art. 20 cpv. 3 LALEF nessuna prova per testimoni o perizia è
ammissibile se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta
contemporaneamente all'istanza scritta, se dall'attore, al principio
dell'udienza, se dal convenuto.
c) Una firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia
non falsa. Se la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe
all'escusso di rendere verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346 n. 1; Daniel Stahelin op. cit. n. 13 ad
art. 82 LEF e rif. ivi; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez, op.cit., § 4 n. 1). Ciò può essere fatto
producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo di
conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa il
grado di verosimiglianza dell'eccezione di falsità richiesto ex art. 82 cpv. 2
LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che
altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso.
d) L'escusso ha negato di avere sottoscritto il contratto di mutuo 10
marzo 1997 (doc. B), eccependo la falsità della firma ivi apposta. Dal
confronto di questa firma con quelle che appaiono su altri documenti
sottoscritti da , quali i doc. D, E, G, 1 e 2, risultano differenze
nella scrittura delle "o" che appaiono pronunciate sul doc. B e non
appaiono invece sui doc. D, E, 1 e 2, ad eccezione del doc. G, dove si nota di
nuovo la prima "o" del cognome "". Inoltre sul
doc. B è apposto un punto sulla "i" che invece non risulta sui
menzionati doc. D, E, G, 1 e 2. Tuttavia confrontando le firme nella loro
interezza, si nota che sia per quel che riguarda la "G" iniziale che
la "M" che lo svolazzo finale e la struttura, esse appaiono molto
simili. Le difformità delle "o" e del punto sulla "i" vanno
pertanto considerate lievi e non sufficienti a rendere verosimile l'eccezione
di falsità, ritenuto tra l'altro che dalla firma del doc. B, avvenuta il 10
marzo 1997, alla firma degli altri documenti considerati per il confronto,
sottoscritti nel 1999 risp. nel 2002, sono trascorsi da due a cinque anni,
durante i quali non può essere esclusa un'evoluzione nel modo di firmare
dell'escusso.
e) Per quel che concerne lo scritto datato 3 giugno 2002 del dott.
__________ (doc. 6) va dapprima rilevato che esso va ammesso ex art. 20 cpv. 3
LALEF. In questo scritto __________ dichiara quanto segue:
"Il sottoscritto dott. __________ nato a
__________ il 15.03.62 e domiciliato presso lo Studio legale __________,
dichiara che nella propria qualità di azionista di maggioranza della __________
con sede a __________, ha redatto la scrittura datata 10.03.97 a nome del Sig.
__________ senza la sua autorizzazione e senza averlo avvisato.
Dichiaro dunque la completa estraneità del Sig.
__________ alla scrittura suindicata e ad ogni conseguente fatto o obbligazione.
Lugano, 3 giugno
2002 In fede:
(firma)
__________ "
Orbene
in questa dichiarazione scritta __________ riconosce di avere redatto il doc. B
senza l'autorizzazione dell'escusso e conferma la completa estraneità di
quest'ultimo da ogni conseguente obbligo. Pertanto, nonostante __________non
abbia esplicitamente affermato di avere falsificato la firma di __________, il
fatto che egli abbia rilevato l'estraneità di quest'ultimo da ogni derivante
obbligazione, induce a concludere che la firma non sia quella dell'escusso.
Questa dichiarazione di un terzo costituisce pertanto un sufficiente riscontro
oggettivo atto a rendere verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l'eccezione di
falsità della firma sollevata da __________, per cui il doc. B non può essere
ritenuto quale suo valido riconoscimento di debito. Di fronte a questa
dichiarazione dello stesso __________ relativa all'estraneità di __________
nella redazione del doc. B e nell'assunzione dei relativi obblighi, le
allegazioni della __________ in merito alla pretesa concessione di un ulteriore
mutuo di fr. 50'000.-- anche a __________ sono irrilevanti.
In
mancanza di un riconoscimento di debito validamente sottoscritto dall'escusso,
l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata dalla __________
nei suoi confronti va respinta. La sentenza pretorile va di conseguenza
confermata.
- L'appello 24 giugno 2002 della __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 20 cpv. 3 LALEF e 82 LEF
pronuncia:
-
L'appello 24 giugno 2002 __________, è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata dall'appellante,
resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 600.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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