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Numero d'incarto:
15.1995.00115
Data decisione, Autorità:
29.11.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00115
Lugano
29 novembre 1995
C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei
giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 20 aprile 1995 di
patr. da: Studio legale __________
Contro
l’operato dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
patr. dall’avv. __________
in tema di comminatoria di fallimento;
richiamato il decreto presidenziale 5 maggio 1995 di
non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in
fatto: A. Con
domanda 31 marzo 1995 l’ing. __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di
proseguire l’esecuzione n. __________ promossa contro __________.
B. Il
4 aprile 1995 l’UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, che è
stata notificata al reclamante l’11 aprile 1995.
C. Con
tempestivo reclamo 20 aprile 1995 __________ ha postulato la declaratoria di
nullità della comminatoria di fallimento 4/11 aprile 1995, atteso che:
-
“la
comminatoria di fallimento è stata notificata l’11 aprile 1995. L’atto
esecutivo è stato quindi compiuto durante le ferie esecutive”;
-
“giusta
l’art. 56 LEF, durante le ferie esecutive non si può procedere ad atti esecutivi.
Secondo costante dottrina e giurisprudenza, la comminatoria di fallimento costituisce
un atto esecutivo ai sensi di questa norma. La comminatoria di fallimento in
questione va di conseguenza annullata”;
-
“il
signor __________ non è o non era iscritto nel registro di commercio in una
delle qualità indicate nell’articolo 39 cpv. 1 n. 1-9 LEF. Non verificandosi
nemmeno uno dei casi previsti dagli art. 190 e 191 LEF, l’escusso non è
soggetto all’esecuzione fallimentare. La comminatoria di fallimento è pertanto
da annullare anche dal punto di vista della specie d’esecuzione”.
D. L’UEF
di Locarno ha rilevato di aver emesso la comminatoria di fallimento il 4 aprile
1995 e quindi non nel periodo delle ferie esecutive, “dopo aver preso atto che
il debitore risulta iscritto nel registro di commercio dal 25.6.1984”.
E. Con
osservazioni 19 maggio 1995 l’ing. __________ si è rimesso, con motivazioni che
se del caso saranno riprese in seguito, alla decisione dell’Autorità di
vigilanza.
F. Il
reclamante risulta iscritto nel Registro di commercio quale titolare della
ditta individuale , con sede a __________ iscritta il 25 giugno 1984.
Irrilevante è il lapsus machinae che ha condotto all’iscrizione nel Registro di
commercio del nome “ ” in luogo di “__________ ”, atteso che come
risulta dall’attestazione dell’ufficio controllo abitanti __________ del 22
novembre 1995, richiesta dall’Autorità di vigilanza, __________ è stato
domiciliato in quel Comune dal 1. maggio 1984 al 15 luglio 1992.
Considerato
in
diritto: 1.a) Il
reclamante postula la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento
perché notificata l’11 aprile 1995, durante le ferie esecutive.
b) Tolti
i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione,
non si può procedere ad atti esecutivi durante le ferie, cioè, tra l’altro,
sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua (art. 56 n. 3 LEF).
c) La
comminatoria di fallimento impugnata data del 4 aprile 1995. Ne consegue che,
intervenendo la ricorrenza pasquale il 16 aprile 1995, il provvedimento è stato
emanato prima delle ferie esecutive.
La
notifica della comminatoria di fallimento è però avvenuta l’11 aprile 1995,
ossia durante le ferie pasquali, nonostante il divieto dell’art. 56 n. 3 LEF:
il reclamante ne ravvisa motivo di nullità. Siffatta opinione è errata ed è
espressione di vuoto formalismo fine a se stesso che non merita protezione. Il
provvedimento notificato durante le ferie è valido e dispiega i suoi effetti
solo a far tempo dalla fine delle ferie (DTF 121 III 285 cons. 2 b, Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 100 e rif. ivi). Nel caso
concreto l’atto esecutivo 4 aprile 1994 va considerato come se fosse stato
intimato il primo giorno dopo le ferie ossia lunedì 24 aprile 1995.
Il
reclamo 20 aprile 1995, tempestivo in ogni caso, è la miglior prova che la
carenza d’ordine temporale non ha cagionato pregiudizio di sorta.
- Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’Autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1990 su reclamo A.R. cons.1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Gilliéron, op. cit., p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
-
allega ritualmente una questione di forma, sostenendo di non essere soggetto
all’esecuzione in via di fallimento non essendo “iscritto nel registro di
commercio in una delle qualità indicate nell’art. 39 cpv. 1 n. 1-9 LEF”.
-
A
differenza di quanto preteso il reclamante era iscritto nel registro di
commercio nel momento in cui è iniziata la procedura esecutiva in via ordinaria
ed è poi proseguita in via di fallimento, e continua a esserlo tuttora, quale
titolare di una ditta commerciale (la ditta individuale __________, recte
__________): per l’art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF è quindi soggetto all’esecuzione in
via di fallimento che si prosegue, nel caso di specie, come esecuzione
ordinaria di fallimento.
-
Ne
consegue che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno si è correttamente
determinato intimando la nota comminatoria di fallimento: il reclamo va
pertanto respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 39, 40, 43 e 56 n. 3 LEF
pronuncia: 1. Il reclamo 20 aprile 1995 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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