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Numero d'incarto:
15.1995.00208
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00208
Lugano
27 novembre 1995
/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 27/28 settembre 1995 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano in materia di formazione di un inventario a tutela
del diritto di ritenzione del locatore ante esecuzione per pigioni e affitti di
cui alla domanda presentata contro il reclamante da
in tema di inventario degli oggetti colpiti dal
diritto di ritenzione;
viste le osservazioni:
9 ottobre 1995 di __________
11 ottobre 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 settembre 1995 __________ ha presentato contro
__________ di __________ all’UE di Lugano domanda per l’erezione di un
inventario in connessione ad un credito dipendente da locazione di Fr.
24’648.-- per pigione scaduta dal 1. settembre 1994 al 31 agosto 1995.
B. Il 12 settembre 1995 l’UE ha stilato, alla presenza
del debitore, l’inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione, che
ha trasmesso il 25 settembre 1995 alle parti. Nell’inventario è indicato che
“quanto inventariato al pto n. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
vengono, dal debitore, rivendicati di proprietà di __________ ”.
C. Con tempestivo reclamo 27/28 settembre 1995 __________
di __________ ha postulato l’esclusione dall’inventario degli oggetti sub n. 2,
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in quanto indicati di proprietà di
__________ e sub n. 4 perché di proprietà della __________.
D. Con osservazioni 9 ottobre 1995 __________ ha chiesto
la reiezione del gravame contestando “la rivendicazione di __________ in quanto
il diritto di ritenzione del locatore prevale su un’eventuale riserva di
proprietà che, peraltro, nella fattispecie non ci è mai stata regolarmente
notificata”.
E. Con osservazioni 11 ottobre 1995 pure l’UE di Lugano
ha chiesto, con argomentazioni che se del caso saranno riprese in seguito, che
il reclamo venga respinto.
Considerato
in diritto: 1. __________ assevera, sulla base di un contratto di donazione
mobiliare del 18 maggio 1984 e di un contratto di locazione del 15 febbraio
1993, che i beni inventariarti sub n. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 sono di proprietà del figlio __________ e il bene sub n. 4 è di proprietà
della __________. Il reclamante chiede pertanto che siffatti beni vengano
esclusi dall’inventario.
- Il locatore di locali commerciali ha un diritto di
ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e
godimento: il diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale
scaduta e a quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO).
La
LEF ha previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e affitti: l’art.
283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche
prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione
per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione.
- La formazione d’inventario presuppone l’esistenza di
un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto.
L’Ufficio esecuzione può rifiutare di erigere, per ragioni di diritto
materiale, l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del
locatore soltanto se l’inesistenza di questo diritto è manifesta e
inequivocabile (cfr. DTF 103 III 41-42 con rif. ivi; DTF 97 III
45; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1988, § 34 m. 20; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993, p. 114; Ernest Brand, Dispositions particuliculières
sur les loyers et fermages I, in FJS n. 1092 p. 4), come sarebbe ad es.
il caso se fosse chiesto l’inventario per un canone locatizio successivo alla
rescissione del contratto: in tale evenienza sarebbe infatti evidente la
mancanza di un credito dipendente da pigione e il locatore non potrebbe
prevalersi del diritto di ritenzione ex art. 268 CO.
a) L’allestimento
di un atto di ritenzione è provvedimento incisivo, suscettibile di arrecare
pregiudizio al locatario: l’ufficio esecuzione deve pertanto procedere ad un
esame sommario dei suoi presupposti (DTF 61 III 78; Hans Fritzsche,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, Zurigo 1968, p. 252),
ritenuto che eventuali controversie vanno sottoposte in via di reclamo
all’Autorità di vigilanza (DTF 103 III 42; Amonn, op. cit., § 34
m. 22).
b) L’esistenza
di un contratto di locazione di locali commerciali è la prima ovvia condizione
per l’esercizio del diritto di ritenzione (cfr. BlSchK 1966 p. 53; Amonn,
op. cit., § 34 m. 18; Ernst Blumenstein, Handbuch des schw. Schuldbetreibungsrechts,
Berna 1911, p. 534).
-
La determinazione dell’ammontare delle pigioni e la
fissazione dei periodi cui tali pigioni si riferiscono sono questioni di
diritto materiale che vanno risolte dal giudice civile: in linea di principio,
le autorità esecutive devono fondarsi sulle richieste del creditore a meno che
siano manifestamente inammissibili (Emil Schmid, Zürcher Kommentar, 3.
ed, Zurigo 1977, n. 48 ad art. 272-274 CO).
-
Nel caso di specie non è contestato che il reclamante
occupa, per espletare la propria attività economica, un appartamento sito in
__________ locatogli dalla __________ e che gli oggetti ritenuti si trovano in
questi locali. In siffatte evenienze l’UE di Lugano non poteva rifiutarsi di
erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del
locatore (DTF 29 I 525 s.), atteso che la controversia tra il locatore
ed il terzo rivendicante sulla questione se la rivendicazione e il diritto di
ritenzione sono fondati e se la rivendicazione prevale sul diritto di
ritenzione va risolta nella procedura di rivendicazione ex art. 106/109 LEF.
Diritti rivendicati da terzi su oggetti elencati nell’atto di ritenzione non
impediscono infatti la loro annotazione nell’inventario e avranno quale effetto
di determinare la procedura di rivendicazione ex art. 106/109 LEF.
-
Visto l’esito del gravame, avuto riguardo al fatto che
__________ rivendica per il figlio __________ e per __________ l’esclusiva
proprietà di parte dei beni inventariati, l’UE di Lugano dovrà aprire la
procedura di rivendicazione ex art. 106/109 LEF.
-
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106-109, 283 cpv. 1 LEF; 268 CO
pronuncia: 1. Il reclamo 27/28 settembre 1995 __________ è respinto.
1.1. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di dare inizio alla
procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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