AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.114
Data decisione, Autorità: 07.08.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00114
Lugano 7 agosto 1995/B/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 27 aprile 1995 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento della comminatoria di fallimento 20 febbraio/7 aprile 1995 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
viste le osservazioni:
4 maggio 1995 della __________
4 maggio 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede contro __________ l’incasso di Fr. 12’044.50 oltre interessi e spese.
Avendo l’escusso ritirato l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione. Il 20 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento n. __________, notificata all’escusso il 7 aprile 1995.
B. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo che la __________ avrebbe ritirato l’esecuzione n. __________ il 28 luglio 1994.
C. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
1.a) Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento
b) Ex art. 56 n. 3 LEF non si può procedere ad atti esecutivi durante le ferie, e cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, la Pentecoste, la Festa federale ed il Natale.
c) Ex art. 63 LEF le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini; ma se i termini vengono a scadere durante quelle, saranno prorogati sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime.
La comminatoria di fallimento è stata notificata al reclamante venerdì 7 aprile
Il termine di reclamo, venendo a scadere durante le ferie esecutive di Pasqua, che decorrevano da domenica 9 aprile a domenica 23 aprile 1995, era prorogato sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, ossia fino a mercoledì 26 aprile 1995. Il reclamo di __________, datato 27 aprile 1995 e spedito lo stesso giorno, è di conseguenza tardivo.
In via abbondanziale va osservato che la comminatoria di fallimento in oggetto n.__________ è stata correttamente emessa in proseguimento del PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona in seguito alla dichiarazione di __________ di ritiro dell’opposizione, datata 8 novembre 1994. Fosse stato tempestivo, il reclamo sarebbe comunque stato respinto, l’UEF di Bellinzona essendosi determinato correttamente. Il reclamante ha per certo equivocato, riferendosi all’esecuzione n. __________ che non è qui oggetto d’esame.
Il reclamo 27 aprile 1995 di __________ è quindi irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF)
pronuncia
Il reclamo 27 aprile 1995 di __________, è irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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