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Numero d'incarto:
15.1995.118
Data decisione, Autorità:
28.09.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00118
Lugano
28 settembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 5 maggio 1995 di
patr. da: avv. __________
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento di
salario del 24 aprile 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la
reclamante da
viste le osservazioni 29 maggio 1995 dell’UE di
Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. La __________ procede contro __________ per
l’incasso di Fr. 29’001.55.
B. Con atto di pignoramento 24 aprile 1995 l’UE di
Lugano ha pignorato alla reclamante Fr. 400.-- al mese sulla base del seguente
computo:
introito
Fr. 2’500.--
minimo
base Fr. 1’025.--
riscaldamento
Fr. 50.--
locazione
Fr. 775.85
cassa
malati, ass. inf.,
disocc.,
cassa pensione Fr. 250.--
totale
Fr. 2’100.85 Fr. 2’500.--
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 399.15, arrotondata a Fr. 400.--.
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamaente
aggravata __________ chidendo che le vengano riconosciute le spese sostenute
per il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali arretrate e
correnti, così come l’importo di Fr. 200.-- che mensilmenete versa alla sua
datrice di lavoro__________ per un mutuo ottenuto allo scopo di .riscattare degli
attestati di carenza di beni derivanti dal mancato pagamento delle imposte
federali e cantonali nel periodo 1975-1986. La reclamante ha argomentato che se
questo importo non viene riconosciuto la mutuante e sua datrice di lavoro lo
dedurrebbe in compensazione o lo tratterrebbe a titolo di pegno. La debitrice
pretende inoltre il riconoscimento di Fr. 120.-- per i pasti consumati fuori
dall’economia domestica, presso la mensa dell’__________, lavorando ad orario
continuato dalle 07.00 alle 16.00.
D. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha rilevato di
aver calcolato il minimo di esistenza della debitrice in applicazione della
vigente Tabella dei minimi di esistenza
Considerato
in
diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 119 III 70; 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13
cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nel
computo del minimo vitale dell’escusso si devono considerare le spese
assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
(cfr. DTF 102 III 19 e rif. ivi).
La
giurisprudenza si è già espressa nel senso che nel computo del minimo vitale
non si può tener conto delle spese occorrenti al pagamento delle imposte (cfr.
DTF 69 III 41-42; 95 III 42).
Perchè
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha
attenuato il rigore di questo principio stabilendo in DTF 112 III 18 (cfr. Kurt
Amonn in ZBJV 1988 p. 329-330) che determinati creditori sono privilegiati di
fatto (cfr. Pierre-Robert Gilliéron in JdT 1989 II 9) nel senso che, in caso di
pignoramento di salario o di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire
interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in
particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni
indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per
il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa
dell’escusso.
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispendabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
b) E` di tutta evidenza che i versamenti mensili
prospettati dalla reclamante per il rimborso del mutuo alla banca ed il
pagamento delle imposte cantonali e comunali, sia quelle arretrate che quelle
attuali, non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo
vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica
il privilegio che la debitrice pretende sia concesso __________, anche se sua
datrice di lavoro, così come al Cantone Ticino e al Comune di __________ Abbondanzialmente
si osserva inoltre che non vi sarebbe poi alcuna garanzia che gli importi di
cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai citati creditori.
- Secondo il punto 2.4.3. della Tabella dei minimi di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo a chi è costretto a prendere dei
pasti fuori dell’economia domestica viene riconosciuto un importo di Fr. 6.-- a
Fr. 9.-- per ogni pasto principale.
Alla
reclamante viene pertanto riconosciuto il supplemento di Fr. 120.-- richiesto
(Fr. 6.-- per 20 giorni).
L’eccedenza
pignorabile di __________ si riduce di conseguenza da Fr. 399.-- a Fr. 279.--
al mese, non potendosi riconoscere arrotondamenti per eccesso nel calcolo del
minimo d'esistenza.
- Il reclamo 5 maggio 1995 di __________ va quindi
parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
- Il
reclamo 5 maggio 1995 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 24 aprile 1995 dell’UE di Lugano è riformato nel
senso che il pignoramento di salario di __________ si riduce a Fr. 279.-- al
mese, in luogo di Fr. 400.--.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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