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Numero d'incarto:
15.1995.134
Data decisione, Autorità:
18.12.1995, CEF
Incarto n.
dal n. 15.95.00134
al n. 15.95.00141
Lugano
14
dicembre 1995/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 18 giugno 1995 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ promosse contro la reclamante dalla
viste le osservazioni 13 luglio 1995 della __________
e 21 giugno 1995 e 14 luglio 1995 dell'UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
IN
FATTO:
A. __________, escussa nonchè condebitrice solidale e terza
proprietaria del pegno, vive separata dal marito __________ dall'11 maggio 1994
(cfr. verbale della Pretura di Locarno-Città dell'11 maggio 1994 da cui risulta
che i coniugi __________ vivono separati di fatto da circa un anno e che una
conciliazione non risulta possibile).
A
seguito di istanza 29 maggio 1995 ex art. 421 CPC, i coniugi __________ sono
stati citati per un nuovo esperimento di conciliazione per il 13 luglio 1995.
B. __________
è parte interessata nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________.
Tutti
i precetti esecutivi - salvo il n. __________, notificato direttamente al patrocinatore
di __________ che ha interposto opposizione duplice contro il credito e il
diritto di pegno - sono stati notificati a __________ che si è limitato a formulare
opposizione semplice.
C. Con
tempestivi gravami, __________ chiede in via principale che tutti i PE siano
dichiarati nulli, subordinatamente inefficaci, protestate spese e ripetibili,
atteso che:
-
i
coniugi __________ sono in fase di divorzio, vivono separati di fatto dal 1994
nello stesso stabile ma in appartamenti differenti situati su piani diversi;
-
il
marito non è più legittimato a ricevere atti esecutivi destinati alla moglie;
-
ha saputo delle esecuzioni due o tre giorni prima della formulazione del
reclamo che è pertanto tempestivo;
- è vero
che il marito ha interposto opposizione ai vari PE ma è anche vero che ha
omesso di formulare opposizione espressa contro il diritto di pegno, trattandosi
di esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare.
D. La
creditrice ha chiesto la reiezione dei gravami, protestate spese e ripetibili,
ritenuto che __________ "vive ancora nello stesso stabile dove abita suo
marito ed era perfettamente a conoscenza di tutte le notifiche", pur
concedendo alla reclamante la possibilità di sollevare opposizione tardiva per
quel che concerne il diritto di pegno" per sette esecuzioni "in
quanto per quella n. __________ è già stata sollevata opposizione da parte del
legale della reclamante".
Considerato
IN
DIRITTO:
-
Gli
otto reclami sono diretti contro la notifica di otto precetti esecutivi al
marito dell'escussa e sono incentrati su allegazioni identiche tanto fattuali
che in diritto: le cause inc. da 15.95.134 e 15.95.141 possono quindi essere congiunte
per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur
mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente.
-
Il
caso di specie è incentrato sulla questione a sapere se è corretta la notifica
di precetti esecutivi al marito dell'escussa, separato di fatto e con interessi
patrimoniali contrastanti.
a) Se, per
un vizio della notifica, il precetto esecutivo non è pervenuto al debitore,
l'esecuzione è radicalmente nulla e la sua nullità deve essere rilevata in qualsiasi
momento.
b) Vi è
sanatoria solo se il precetto esecutivo è comunque pervenuto all'escusso (DTF
110 III 11; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
1993, §12 m.19-20 e rif. ivi a DTF 104 III 12 e 110 III 9; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §14 m.17 p.171; Carl
Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1911,
n.5 ad art. 64 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, Losanna 1993, p. 129-130 con rif. a DTF 112 III 84 ss.): in tale
evenienza, gli effetti della notifica saranno riportati al momento in cui essa ha
avuto luogo.
c) La prova
della corretta notifica incombe all'Ufficio esecuzione (cfr. DTF 117 III 13; Amonn,
op. cit., §12 m.19).
d) L'escusso
deve conoscere l'esatto contenuto di un precetto esecutivo per potersi
determinare in termini proceduralmente corretti (cfr. DTF 110 III 12 cons.3; Jaeger,
op. cit., vol. I, n.5 ad art. 64 LEF).
In linea
di principio, solo la detenzione di fatto del precetto esecutivo notificato
irregolarmente può far decorrere i termini legati alla sua notifica (cfr. DTF 110
III 9-13, giurisprudenza condivisa da Amonn in ZBJV 1986 p.468; si veda anche Gilliéron,
op. cit., p.105).
- È
stato accertato che sette degli otto precetti esecutivi sono stati notificati
al marito che si è limitato ad interporre opposizione solo al credito e non
anche al diritto di pegno.
L'UEF
di Locarno non ha quindi notificato correttamente i sette precetti, il marito
non essendo più legittimato a rappresentare la moglie perchè nel periodo
entrante in linea di conto i coniugi vivevano separati dopo che l'esperimento
di conciliazione ex art. 421 CPC era scaduto infruttuoso.
ha tempestivamente reclamato contro le notifiche tre giorni dopo essere entrata
in possesso dei precetti esecutivi: siffatta asserzione poggia su affermazione
del patrocinatore della reclamante che trova conforto indiziante nella
dichiarazione di opposizione semplice formulata dal marito, ritenuto - che per
fatto non imputabile alla moglie - manca la prova del momento esatto in cui gli
atti esecutivi le sono pervenuti.
-
La
sanzione della nullità è però eccessiva nel caso di specie, bastando il ripristino
del termine per far valere qualsivoglia diritto processuale in connessione con
i sette PE notificati in modo non corretto. Sette reclami vengono pertanto parzialmente
accolti, mentre l'ottavo - inc. 15.95.136, riferito all'esecuzione n.
__________ sulla quale __________ si è già espressa con opposizione sul credito
e sul diritto di pegno - è respinto.
-
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF), contrariamente ai petita tanto della reclamante quanto della
creditrice, perchè così imposto per norma di diritto regolamentare federale.
Per
questi motivi, richiamato l'art. 64 LEF
PRONUNCIA:
-
Le
procedure inc. da 15.95.134 a 15.95.141 sono dichiarate congiunte.
-
I
reclami 18 giugno 1995 (inc. n. 15.95.134, 15.95.135, 15.95.137, 15.95.138,
15.95.139, 15.95.140 e 15.95.141) di __________, sono parzialmente accolti.
2.1. Di
conseguenza è fissato ad __________ un termine di dieci giorni per far valere
qualsivoglia diritto, oltre l'opposizione contro il credito, in connessione con
le sette esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e
__________ contro di lei promosse dalla __________.
-
Il
reclamo 18 giugno 1995 (inc. 15.95.136, riferito all'esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare n. __________) di __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione
a: __________
Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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