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Numero d'incarto:
15.1995.154
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00154
Lugano
7 agosto 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 30 giugno 1995 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e
meglio contro le comminatorie di fallimento 12 giugno 1995 nelle esecuzioni n.
__________, __________ e __________ promosse contro la reclamante da
viste le osservazioni 17 luglio 1995 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. La cassa Malati __________ procede contro __________
in via esecutiva per l’incasso dei premi per i mesi di aprile, maggio e giugno
1994 di ciascun Fr. 160.40 oltre interessi e accessori.
Avendo
l’escussa interposto opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto. Con
decisioni 27 aprile 1995 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha
respinto le opposizioni ai PE n. __________, __________ e __________ in via
definitiva.
B. Su domanda di prosecuzione delle esecuzioni, l’UE di
Lugano ha emesso il 12 giugno 1995 le comminatorie di fallimento che sono state
notificate all’escussa il 21 giugno 1995.
C. Contro siffatti provvedimenti si è tempestivamente
aggravata __________ contestandone l’emissione in quanto, lavorando all’estero,
avrebbe disdetto l’assicurazione. D’altro canto non le sarebbero mai state
rimborsate delle spese per medicine e una visita medica avvenuta nel 1991. La
reclamante ha inoltre chiesto, dovendosi recare all’estero, un termine di 15
giorni per produrre tutta la documentazione.
D. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha rinviato ad
una precedente decisione di questa Camera concernente la stessa fattispecie e
le stesse parti.
Considerato
in diritto:
- Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare
reclamo all’Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di
fallimento, ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons.1; Carl
Jäger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo
1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993, p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è
ancora esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di
esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questione di merito la via del reclamo è preclusa.
-
__________ solleva unicamente questioni di merito (cfr.
narrativa fattuale sub C) tra l’altro già sollevate senza successo in un
precedente reclamo (cfr. inc. VIG n. 15.95.99 del 1. giugno 1995). Ne consegue
la reiezione del presente gravame, al limite del temerario, per carenza di
competenza dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far
valere le sue allegazioni nelle procedure di rigetto delle opposizioni.
-
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti
citati
pronuncia
-
Il
reclamo 30 giugno 1995 __________ è respinto.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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