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Numero d'incarto:
15.1995.175
Data decisione, Autorità:
31.10.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00175
15.95.00176
Lugano
31
ottobre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui reclami 9 maggio 1995 di
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’atto
di pignoramento 7 marzo 1995 e lo stato di riparto 28 aprile 1995 nelle
esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro il reclamante
da
rappr. da: __________
rappr. da: __________
e
contro lo stato di riparto 28 aprile 1995;
viste
le osservazioni:
inc.
15. 95. 175
22 giugno 1995 dello __________
23 giugno 1995 del __________
4 agosto 1995 dell’UEF di Bellinzona;
inc.
15.95.176
22 giugno 1995 dello __________
23 giugno 1995 del __________
4 agosto 1995 dell’UEF di Bellinzona
rilevato
che con atto 16 agosto 1995 il reclamante ha presentato delle controsservazioni
alle osservazioni dell’UEF di Bellinzona;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in
fatto:
A. Il __________ e lo __________ procedono contro
__________ per l’incasso di Fr. 2’689.55 risp. Fr. 2’693.65 e Fr. 111.50.
Con
atto di pignoramento 7 marzo 1995 l’UEF di Bellinzona ha pignorato al
reclamante Fr. 800.-- al mese.
Con
stato di riparto 28 aprile 1995 l’UEF ha comunicato al debitore la ripartizione
dell’eccedenza di un precedente riparto e dell’introito di sei trattenute
mensili di Fr. 800.--, complessivamente di Fr. 5’343.40.
B. Contro siffatti provvedimenti si è tempestivamente
aggravato __________ argomentando che il summenzionato atto di pignoramento,
così come i precedenti, non è munito dei dispositivi legali ex art. 93 LEF, su
cui si fonda l’esecuzione del pignoramento. Nell’atto di pignoramento non
figura nè la sentenza 8 agosto 1994 nè la data d’entrata in vigore della
modifica dell’art. 93 LEF. L’atto impugnato, così come i precedenti, non
possono essere omologati dalle sentenze 6 settembre 1994 e 7 marzo 1995 del
Tribunale federale. Lo stato di riparto 28 aprile 1995, essendo fondato su un
atto di pignoramento privo di motivazione, è inefficace e va annullato. Ciò
vale anche per lo stato di riparto precedente del 28 ottobre 1994.
C. Con le sue osservazioni il __________ ha postulato una
revisione d’ufficio del calcolo del minimo di esistenza del reclamante, alcune
deduzioni non corrispondendo alla Tabella dei minimi di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo e altre risultando manifestamente insostenibili.
Delle
ulteriori osservazioni dello __________, del __________ e dell’UEF di
Bellinzona, così come delle controsservazioni di __________ si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) L’atto di pignoramento 7 marzo 1995 è stato
correttamente eseguito sul formulario ufficiale n. 7 c, denominato “Atto di
pignoramento”, allestito dall’UEF di Bellinzona secondo l’art. 14 b
dell’Ordinanza n. 1 per l’attuazione della legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento (Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema
d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità del 18 dicembre 1891, RS
281.31).
b) Come si evince dalla decisione 7 marzo 1995 del
Tribunale federale, lo stesso, con una precedente sentenza 6 settembre 1994 ha
ritenuto la pensione, percepita dal reclamante dalla Cassa pensione __________,
come relativamente pignorabile ex art. 93 LEF sulla base di una sentenza 8
agosto 1994 (pubblicata in DTF 120 III 71) e della DTF 119 III 17, con cui vi è
stato un cambiamento di giurisprudenza. Contrariamente a quanto aveva sostenuto
__________, la citata sentenza 6 settembre 1994 ha esplicato i suoi effetti su
un precedente pignoramento effettuato dall’UEF di Bellinzona in data 29
novembre 1993/5 gennaio 1994. Di conseguenza il Tribunale federale con la
suddetta decisione 7 marzo 1995 ha respinto il ricorso presentato da __________
contro la decisione 25 gennaio 1995 di questa Camera, che aveva confermato lo
stato di riparto depositato dall’UEF di Bellinzona il 28 ottobre 1994,
rilevando che non vi era motivo alcuno per annullarlo. Sulla base delle
precedenti considerazioni va ritenuto che anche l’atto di pignoramento 7 marzo
1995, eseguito su formulario ufficiale, sia valido. Lo stesso vale per lo stato
di riparto 28 aprile 1995 eseguito sulla base di un valido atto di
pignoramento.
- Ex art. 22 Legge sulla procedura di reclamo in materia
di esecuzione e fallimento il giudizio dell’autorità di vigilanza non può
andare oltre le conclusioni della parti, salvo in caso di nullità della
decisione oggetto di reclamo.
Pertanto,
per il divieto della reformatio in peius, le contestazioni del __________ in
merito alle deduzioni riconosciute invero generosamente al reclamante per il
calcolo del minimo di esistenza dovevano essere fatte valere con un reclamo.
- I reclami 9 maggio 1995 di __________ vanno
respinti.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 17 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
- Il
reclamo 9 maggio 1995 di __________ (inc. VIG 15.95.175) è respinto.
1.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il
reclamo 9 maggio 1995 di __________ (inc. VIG 15.95.176) è respinto.
2.1. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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