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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.191
Data decisione, Autorità: 20.10.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00191
Lugano 20 ottobre 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 29 agosto 1995 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 24 agosto 1995 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
rappr. dalla __________
viste le osservazioni 12 settembre 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. La __________ procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso di Fr. 26’110 oltre interessi e accessori.
Avendo l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto.
Con decisione 19 luglio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione. Con sentenza 12 aprile 1995 questa Camera, per intervenuto ritiro, ha stralciato dai ruoli la procedura di appello inoltrata contro la sentenza pretorile.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 24 agosto 1995 la comminatoria di fallimento.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul dirittto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è preclusa.
Ritenuto che il reclamante non indica nessuna ragione formale legittimante l’annullamento della comminatoria in esame, il reclamo va respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
Il reclamo 29 agosto 1995 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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